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BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI. avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo federico.peres@buttiandpartners.com. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI.

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BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

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Presentation Transcript


  1. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo federico.peres@buttiandpartners.com

  2. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Attuazione del principio di derivazione europea «chi inquina paga» (previgente) d.lg. n. 22/1997 = sistema tabellare (vigente) d.lg. n. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" – Titolo V = procedura di screening iniziale

  3. Evento accidentale di contaminazione Contaminazione storica con rischio di aggravamento entro 24 ore Comunicazione all’Autorità Misure di prevenzione responsabile PROCEDIMENTO DI BONIFICA (ART. 242) Ripristino Autocertificazione Indagine preliminare sul livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) Nessun superamento entro 48 ore Comunicazione Misure di prevenzione Misure di messa in sicurezza d’emergenza (M.I.S.E.) Superamento immediatamente 30gg Piano della Caratterizzazione 30gg Chiusura procedimento (eventuale) Piano di monitoraggio Nessun superamento Approvazione da parte della Conferenza di Servizi 6 mesi Progetto operativo di bonifica messa in sicurezza operativa messa in sicurezza permanente 6 mesi Analisi di rischio (Concentrazioni Soglia di Rischio, CSR) Superamento

  4. PROCEDIMENTO DI BONIFICA Il procedimento di bonifica può essere attivato da: Responsabile = obbligo di comunicazione e obbligo di bonifica sanzionati penalmente Pubblica Autorità = ordina al responsabile di dare corso alla bonifica Proprietario o gestore non responsabile = obbligo di comunicazione e di effettuare le misure di prevenzione, poi l’Autorità ricerca il responsabile Qualunque altro interessato = spontaneamente

  5. SOGGETTI NON RESPONSABILI Art. 245, comma 2 – "Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione" «Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.»

  6. SANZIONI Art. 257, comma 1 «Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore èpunito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.» Contravvenzione con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda = possibile oblazione

  7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI Accordi di Programma con le Autorità per uniformare la gestione degli interventi; Procedura semplificata per le aree di ridotte dimensioni (es. aree di servizio carburanti); Competenza del Ministero per Siti di Interesse Nazionale; Autorità che esegue intervento di bonifica d’ufficio può recuperare le somme da: responsabile; (in subordine) proprietario non responsabile nel limite del valore dell’area; Soggetto non responsabile che esegue l’intervento di bonifica può rivalersi sul responsabile per le somme spese e il risarcimento del danno ulteriore

  8. ONERE REALE E PRIVILEGIO SPECIALE (ART. 253) Gli interventi eseguiti d’ufficio dall’Autorità costituiscono titolo per iscrivere onere reale sul sito contaminato. Il credito per il rimborso delle spese sostenute ha il rango privilegio speciale immobiliare (viene soddisfatto prima dei crediti garantiti da ipoteca) Per esercitare il privilegio e ottenere quindi il rimborso delle spese l’Autorità deve adottare un provvedimento motivato che giustifichi: l'impossibilità di accertare l'identità del responsabile; l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile; l’infruttuosità delle azioni di rivalsa esercitate nei confronti del responsabile.

  9. INQUINAMENTO DIFFUSO (ART. 239) Art. 240, comma 1, lett. r) «inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine». Art. 239, comma 3 «Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo».

  10. CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) Parte IV – Titolo V – Allegato 5 TABELLA 1 – CSC per suolo e sottosuolo, diverse a seconda della destinazione d’uso Colonna A = verde pubblico, privato e residenziale Colonna B = commerciale e industriale TABELLA 2 – CSC per le acque sotterranee Il superamento dei valori indicati comporta la qualifica del sito come potenzialmente contaminato e la necessità di procedere con la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica.

  11. CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117 «Ritiene il Collegio che il mancato inserimento delle sostanze nelle tabelle allegate al Testo Unico ambiente non impedisce all’amministrazione di imporne la ricerca (...) le tabelle in questione non contengono una elencazione tassativa, ma sono suscettibili di interpretazione analogica fondata sulla eadem ratio (interpretazione che, ai soli fini amministrativi, e prescindendo dagli aspetti penali della bonifica, non è vietata da alcuna norma di principio) (...) si richiama, aderendovi, la sentenza del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 171 del 27 maggio 2010 (...) ha ritenuto che la mancata inclusione del MTBE nella tabella allegata al D.Lgs. N. 152/2006 non rappresenti ex se un elemento che precluda di affermarne la pericolosità. Ciò che consente alla P.A. – tenuto conto anche del principio di proporzionalità – di avvalersi dei valori limite prospettati con parere dell’Istituto Superiore della Sanità, pur in assenza di una puntuale previsione legislativa a tal riguardo. L’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, infine, può essere giustificata sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici»

  12. CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO (CSR) I valori di CSR vengono determinati caso per caso applicando la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i criteri contenuti nell'Allegato 1 alla Parte IV e sulla base dei risultati della caratterizzazione. In caso di superamento il sito può dirsi contaminato. In caso di non superamento il sito può dirsi non contaminato.

  13. CONTAMINAZIONE DEL SITO Riepilogando: SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO = sito nel quale risultano superati i valori di CSC ma rispetto al quale ancora non si conoscono i valori di CSR SITO CONTAMINATO = sito in cui si conoscono e risultano superati i valori di CSR SITO NON CONTAMINATO = sito nel quale sono rispettati i valori di CSR (anche in presenza del superamento dei valori di CSC). Se valori inferiori a CSC ma superiori a CSR?

  14. ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA (ADR) Componenti dell’ADR da parametrare: contaminanti indice; sorgenti (suolo superficiale, suolo profondo, falda); vie di esposizione (suolo superficiale, suolo profondo, aria outdoor, aria indoor, acqua sotterranea); modalità di esposizione (ingestione di acqua potabile, ingestione di suolo, contatto dermico, inalazione di vapori e particolato); recettori o bersagli della contaminazione (recettori umani on-site e off-site)

  15. ACQUE DI FALDA EMUNTE NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA (ART. 243) Art. 243 – "Acque di falda" «1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.»

  16. ACQUE DI FALDA EMUNTE NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA (ART. 243) T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117 «Ritiene il Collegio di condividere sul punto l’orientamento in base al quale le acque emunte vengono di regola ricondotte all’interno del la categoria dei rifiuti liquidi, non potendosi in linea di principio ritenere che la norma di cui all’art. 243 citato consenta una equiparazione tout court tra le acque di falda emunte nell’ambito di interventi di bonifica di siti inquinati e le acque reflue industriali (...) Ne consegue la necessità di accertare se, in relazione alle specificità del caso concreto, per le acque in esame, pur emunte in falda, possa essere successivamente esclusa la natura di rifiuto liquido, e quindi possa trovare applicazione la diversa e più favorevole disciplina di cui al citato art. 243, come nel caso in cui le acque, pur emunte in falda, vengano utilizzate in cicli produttivi attivi sul sito in esame, atteso che la nozione di "scarico" ontologicamente implica la sussistenza di una continuità tra la fase di generazione del refluo e quella della sua immissione nel corpo recettore, mentre l’eventuale esistenza di una fase intermedia, in cui le acque sono stoccate in attesa della loro destinazione finale, richiama direttamente i concetti di trattamento e smaltimento, tipici della disciplina dei rifiuti»

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