1 / 121

Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare

Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare. Avv. Fabrizio Vedana Vice direttore Generale Unione Fiduciaria. AGENDA. Argomenti macro del corso. 1. Caratteristiche generali. 2. Costituzione del fondo.

Download Presentation

Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare Avv. Fabrizio Vedana Vice direttore Generale Unione Fiduciaria

  2. AGENDA Argomenti macro del corso 1. Caratteristiche generali 2. Costituzione del fondo 3. Amministrazione del fondo e rapporti con i creditori 4. Cessazione ed esaurimento del fondo

  3. Il concetto di Patrimonio • L’azienda (avviamento, patrimonio mobiliare ed immobiliare) • La prima casa, le seconde case (mare, montagna, citta d’arte) • Negozi, uffici, magazzini, ecc • Locazioni immobiliari • Rendite finanziarie ed assicurative • Investimenti bancari/finanziari ed assicurativi • Gli oggetti preziosi (oro, diamanti, quadri, collezioni d’arte, etc) • Beni di consumo (auto, navi, aerei, mobili, oggetti vari) • Etc. 3

  4. Definizione di patrimonio Concetto di patrimonio (dal latinopatrimonium - derivato da pater, 'padre', e munus, 'compito' - dapprima col significato di 'compito del padre' poi con quello di 'cose appartenenti al padre') In diritto il patrimonio viene definito come l'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico (il titolare). In economia il patrimonio è definito come la ricchezza, espressa in termini monetari, a disposizione di un soggetto in un determinato istante. 4

  5. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio PATRIMONIO - 3 MOMENTI IMPORTANTI 1° 2° 3° COSTITUZIONECONSERVAZIONE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO matrimonio/convivenza casa di abitazione mutui figli lavoro/carriera accumulo capitale investimenti assicurazioni diversificazione gestione famigliare contratto fiduciario fondi pensione polizze vita (inter vivos) testamento (inter vivos) donazione (inter vivos) trust (inter vivos) patti di famiglia (inter vivos) successione (mortis causa) Sarebbe molto importante prevedere la tutela dei vari momenti (assicurativa e giuridica) tramite una Pianificazione patrimoniale: (azienda e famiglia) 5

  6. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio Il bisogno di protezione L’esigenza di proteggere il proprio patrimonio dai rischi connessi con le attività imprenditoriali, le vicende familiari ed altre situazioni che possono metterlo a repentaglio, è sempre più sentita dagli italiani Gli strumenti a disposizione risolvono con soddisfazione queste esigenze. Il metodo generale è quello di porre uno schermo tra le proprietà mobili od immobili e la persona che beneficia del patrimonio. Per mettere in atto questi sistemi di protezione ci si avvale di soggetti giuridici a cui vengono conferiti i beni mobili ed immobili che fanno parte del patrimonio. SOLUZIONE 6

  7. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio La famiglia La famiglia sta cambiando • Il rapporto coniugale (comunione e separazione dei beni) • I figli legittimi, naturali ed adottivi • Le coppie di fatto (i Pacs, i Dico, etc) • Le convivenze con e senza figli • Le seconde nozze con nuovi figli • I divorzi e le separazioni con e senza figli • I single, gli scapoli, le zitelle • I/le vedovi/e con figli e senza figli

  8. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio L’evoluzione della famiglia La famiglia La società cambia. Negli anni Settanta i matrimoni erano 400mila l’anno, oggi non superano i 270mila (i dati arrivano con due anni di ritardo rispetto alla data di riferimento degli eventi)e nel 2015 si prevede siano sorpassati dal numero dei conviventi che attualmente sono 637mila, circa il 5%. Anche i matrimoni civili sono in crescita: il 32,45%: dieci anni fa erano poco meno del 20%. Un bambino su cinque nasce fuori dal matrimonio e ancora oggi vengono divisi in figli legittimi e figli naturali. In Europa OLTRE IL 50% delle coppie sceglie la convivenza come prima forma di unione in Gran Bretagna, Germania, Francia, Danimarca e Finlandia. Negli Usa sono 50,3% le coppie che scelgono la convivenza come prima unione La società cambia I matrimoni In Europa

  9. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio La famiglia Crisi delle nozze Le nozze si confermano in crisi. Ma solo i primi matrimoni, che in circa 35 anni si sono quasi dimezzati mentre quelle contratte fra divorziati e vedovi vivono floridamente e sono più che raddoppiate in questo periodo (indagine Istat). Unioni miste oggi sono il 15% erano il 4,8% nel 1995. La tipologia più frequente e’ quella in cui lo sposo e’ italiano e la sposa e’ straniera (romene, ucraine, brasiliane le più gettonate) SECONDE NOZZE 13,8% del totale (34.137) MATRIMONI CON CITTADINI STRANIERI MATRIMONI CON RITO CIVILE 36,7% del totale (90.582) 15% del totale (36.918) Fonte: Istat, dati 2008 ANSA CENTIMETRI

  10. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio I matrimoni in Italia Statistiche sui matrimoni in Italia 419.000 Nozze celebrate Fonte: Istat, dati 2008 245.992 250.360 246.613 1972 2006 2007 2008 Età degli sposi al primo matrimonio Prime nozze (incidenza sul totale) 392.000 (93,5%) 212.476 (86,2%) 33 anni maschi 29,9 anni femmine 2008 1972 2008

  11. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Codice Civile Il Patrimonio “Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.” Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilite dalla legge.” La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con quella parte che viene destinata all’esercizio dell’impresa. Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda occorre utilizzare degli strumenti che la legge mette a nostra disposizione. 11

  12. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio La responsabilità patrimoniale La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi dell’attività lavorativa rappresenta per imprenditori, amministratori , professionisti e dirigenti una priorità. Risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone L’imprenditore individuale Chi gestisce l’azienda attraverso una società di capitali, pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore Il professionista È esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, specialmente se membro di un collegio sindacale. È esposto a rischi anche chi ha un incarico dirigenziale, in un’impresa o un ente pubblico

  13. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio PATTI SUCCESSORI DEFINIZIONE L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione"; allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi". Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima libertà di disporre in capo a un soggetto, oltre che scongiurare, l'immoralità del desiderio della morte del de cuius. Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (patti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.

  14. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio PATTI SUCCESSORI (ART. 458) • Tali convenzioni, in questi casi sono meglio conosciute come patti successori. In particolare, esistono tre categorie di patti successori: • Patti istitutivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti rientranti nella propria successione, concludendo con il futuro erede o legatario un vero e proprio contratto (Tizio si mette d’accordo con Caio per lasciargli la sua eredità); • Patti dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti di un altro soggetto prevedendo di acquistarli per successione (Tizio vende a terzi dei beni che gli dovrebbero pervenire dall’eredità di Caio non ancora morto); • Patti rinunziativi, mediante i quali un soggetto rinunzia ai diritti che prevede gli saranno attribuiti dalla successione di persona non ancora morta (Tizio rinunzia all’eredità di Caio non ancora morto). • Gli accordi in questione sono nulli, per cui, anche se conclusi, non sono vincolanti e non generano effetti tra le parti. Il divieto dei patti successori si ricollega al fatto che la successione ha come fonti: il testamento o la legge. Si esclude quindi la possibilità di una terza fonte, ossia quella convenzionale o pattizia.

  15. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Patrimonio IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI Nullità di ogni convenzione mediante la quale si dispone della propria successione, e di ogni atto col quale si dispone o rinuncia ai diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta L’eredità si devolve per legge o per testamento Il divieto ex art. 458 Cod. Civ. non opera qualora sussista un Patto di famiglia. Attenzione: ECCEZIONE.

  16. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione Questo istituto introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, è andato a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.. • Istituto giuridico proprio del DIRITTO DI FAMIGLIA disciplinato dagli art. 167 e seguenti del Codice Civile. • Art. 167 “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai BISOGNI DI FAMIGLIA”. • STRUMENTO DI SEGREGAZIONE in forza del quale un patrimonio viene espressamente destinato ad uno scopo specifico: il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale, la cui funzione originale era quella di creare un patrimonio specificamente destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ha assunto, nella prassi, la funzione precipua di sottrarre determinati beni appartenenti ai coniugi alla possibilità si essere sottoposti ad esecuzione forzata in relazione a debiti facenti capo ai coniugi stessi. 16

  17. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione Il Fondo patrimoniale 2 CARATTERISTICHE DEL FONDO PATRIMONIALE 1 2 È un patrimonio In quanto complesso di beni di un certo tipo Con determinata destinazione I bisogni familiari 17

  18. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione Il Fondo patrimoniale IL FONDO PATRIMONIALE Entità economica a sé stante, finalizzata a garantire un’ adeguata conduzione familiare. I beni conferiti sono vincolati ai bisogni della famiglia, così come i loro frutti I beni sono assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità da parte dei coniugi ed espropriabilità da parte dei coniugi 18

  19. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Brevi tratti principali del fondo patrimoniale Da una prima lettura della disciplina contenuta negli articoli 167 e s.s si evince che : • Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascun o entrambi i coniugi o da un terzo • L’oggetto del fondo è rappresentato da beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito attribuiti ai coniugi in proprietà od anche solo a titolo di godimento • Esiste un c.d vincolo di destinazione del fondo patrimoniale rappresentato dalla necessità che i beni conferiti siano vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia 19

  20. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Brevi tratti principali del fondo patrimoniale La disciplina generale del fondo patrimoniale può essere sintetizzata dai seguenti aspetti : • I beni di cui i coniugi diventano titolari sono vincolati a far fronte ai bisogni della famiglia • I frutti dei beni del fondo sono impiegati per i bisogni della famiglia • In assenza di espressa previsione nell’atto di costituzione i beni del fondo non possono essere alienati, ipotecati, concessi in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi e con l’autorizzazione del giudice qualora esistano figli minorenni e nei soli casi di necessità od utilità 20

  21. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Brevi tratti principali del fondo patrimoniale La disciplina generale del fondo patrimoniale può essere sintetizzata dai seguenti aspetti : • L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia • La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 21

  22. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione Il fondo patrimoniale consiste in un complesso di beni determinati, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato dal titolare al garantire e soddisfare i bisogni della famiglia , obiettivo, quest’ultimo, raggiunto attraverso i frutti provenienti dall’impiego dei beni del fondo La corte di cassazione con sentenza del 7 gennaio 1984 n. 134, ha provveduto a precisare che, i bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale non sono rappresentati esclusivamente dalle esigenze di prima necessità, ma ricomprendendo “ anche quelle esigenze volte al mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti puramente speculativi .

  23. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione Il Fondo patrimoniale A seguito della costituzione del Fondo Patrimoniale i beni ivi vincolati ed i relativi frutti, vengono appunto destinati esclusivamente alle necessità ed ai bisogni della famiglia con la conseguenza primaria che i beni non potranno essere aggrediti dai creditori per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il legislatore garantisce una speciale protezione a determinati beni, che non possono essere aggrediti dai creditori, avuto riguardo alla destinazione che detti beni hanno, considerata di particolare importanza e bisognosa di particolare tutela. IMPORTANTE ! NON SEMPRE E’ COSI’ SI VEDRA’ MEGLIO SUCCESSIVAMENTE 23

  24. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione Il Fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale assolve la funzione di costituire un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e quindi non può essere costituito al di fuori del vincolo familiare

  25. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Definizione di fondo patrimoniale Il Fondo patrimoniale Con il fondo patrimoniale si realizza in sostanza un fondo destinato agli specifici bisogni della famiglia. Beni immobili, mobili registrati o titoli di credito

  26. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione di fondo patrimoniale In altre parole mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, i coniugi danno vita ad un patrimonio autonomo e separato che non diviene, però, di proprietà del fondo medesimo, essendo tali beni destinati ai bisogni della famiglia, vendendosi in tal modo a configurare una moderna forme di dote matrimoniale, costituita allo scopo di garantire la stabilità economica e patrimoniale della famiglia.

  27. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione di patrimonio separato Per patrimonio separato si intende una entità unitaria, distaccata dal patrimonio di uno o più soggetti, caratterizzata dalla destinazione ad una determinata finalità alla quale consegue la non distraibilità del patrimonio stesso e dei singoli beni dalla destinazione che li unifica La funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritto di mantenimento , di assistenza esistenti nell’ambito della famiglia

  28. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Vincolo di destinazione Fondo patrimoniale = Vincolo di destinazione

  29. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Definizione di “Costituzione di vincoli di destinazione “ • Costituzione di un trust ; • Stipula di un negozio fiduciario ; • Costituzione di un fondo patrimoniale ; • Costituzione da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento , con effetti segregrativi e limitativi della disponibilità dei beni

  30. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il presupposto soggettivo Il Fondo patrimoniale Presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale e' la sussistenza della "famiglia" intesa come nella nostra Costituzione all'art.29, vale a dire come  "società naturale fondata sul matrimonio”. Il matrimonio e' quindi presupposto soggettivo indispensabile per poter costituire un fondo patrimoniale. Chi non e' coniugato quindi non può usufruire di questo strumento. 30

  31. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio La realtà Il Fondo patrimoniale La legge permette la creazione di un fondo patrimoniale che preservi e tuteli la compagine familiare da errate ed avventate speculazione economico-finanziarie Anche se la realtà mostra come tale strumento è spesso utilizzato più a scopi elusivi delle ragioni dei creditori che non come ruolo fisiologico di strumento di tutela della famiglia e dei suoi bisogni 31

  32. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale CIASCUNO O AMBEDUE I CONIUGI, PER ATTO PUBBLICO, O UN TERZO, ANCHE PER TESTAMENTO POSSONO COSTITUIRE UN FONDO PATRIMONIALE, DESTINANDO DETERMINATI BENI, IMMOBILI O MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI O TITOLI DI CREDITO, A FAR FRONTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA I TITOLI DI CREDITO DEVONO ESSERE VINCOLATI RENDENDOLI NOMINATIVI CON L’ANNOTAZIONE DEL VINCOLO O IN ALTRO MODO IDONEO ATTENZIONE IMPORTANTE Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati 32

  33. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Ai sensi dell’art.167 c.c il fondo patrimoniale può essere costituito da uno dei coniugi, da ambedue o da un terzo. Dottrina dominate ritiene che il fondo patrimoniale si inquadri nel novero delle convenzioni matrimoniali, indipendentemente da chi sia il soggetto costituente dello stesso. Il fondo patrimoniale rappresenta un complesso di norme programmatiche che regolano il comportamento dei coniugi sotto l’aspetto patrimoniale Questo regime patrimoniale non è alternativo agli altri regimi della comunione e della separazione

  34. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale La convenzione matrimoniale Attraverso la convenzione matrimoniale del fondo i coniugi decidono di sottoporre tutti o alcuni beni della famiglia ad un regime giuridico parzialmente diverso rispetto a quello tipico della comunione legale o a quello della separazione legale IL FONDO PATRIMONIALE NON E’ UN REGIME PATRIMONIALLE ALTERNATIVO MA SI AFFIANCA, INTEGRANDOLO A QUELLO PRINCIPALE ADOTTATO DAI CONIUGI CHE PUO’ ESSERE INDIFFERENTEMENTE LA COMUNIONE O LA SEPARAZIONE LEGALE

  35. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale, così come tutte le convenzioni matrimoniali, in caso di costituzione per atto tra vivi, deve essere stipulato per atto pubblico e con l’assistenza dei testimoni ai sensi dell’art. 48 della legge notarile. In caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte del terzo è necessario il consenso dei coniugi che può anche essere manifestato con atto pubblico successivo. La costituzione del fondo patrimoniale per testamento dà origine di regola ad un legato anche se non può essere esclusa l’istituzione di erede, il testamento può essere pubblico, olografo, segreto o speciale. Con il fondo patrimoniale è possibile proteggere la famiglia da qualunque passività non riconducibile alla vita della famiglia stessa.

  36. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale Ai sensi dell’art. 168 cc comma 1 “ la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo”

  37. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale può essere stipulato : 1 Disposizione testamentaria Uno dei coniugi 2 CONIUGI Nella forma di un atto inter vivos Entrambi TERZI

  38. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale I soggetti che possono costituire un fondo patrimoniale : I coniugi anche disgiuntamente tra loro In questo caso la costituzione del fondo può essere rappresentato da una disposizione testamentaria oppure nel caso di atto inter vivos, da una donazione Terzo

  39. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Modalità di costituzione del fondo patrimoniale - Precisazione I beni oggetto del fondo patrimoniale, come osservato dalla Cm 30.11.2000 n.221/CE “ sottoposti ad un vincolo di destinazione, configurano una sorta di patrimonio separato il cui elemento distintivo e caratterizzante è dato dalla sua particolare ed indefettibile destinazione ai bisogni della famiglia “ In considerazione di questo vincolo di destinazione, i coniugi hanno dei limiti nell’utilizzo dei beni ( e relativi frutti) del fondo e non li possono gestire come meglio li aggrada, così come invece avviene per i propri beni, poiché possono e debbono disporne esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia

  40. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Dal punto di vista giuridico, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale riveste natura negoziale. Al riguardo, con particolare riferimento alla costituzione del fondo ad opera di uno solo dei coniugi, va osservato che, secondo una parte della dottrina, tale costituzione si perfeziona senza necessità dell'accettazione dell'altro coniuge (tesi dell'atto unilaterale), mentre, per altri, trattandosi di una convenzione matrimoniale è necessaria l'accettazione del coniuge (tesi della convenzione bilaterale). Ne discende che, per quanto riguarda la natura giuridica del fondo patrimoniale, se si ritiene non necessario il consenso dell'altro coniuge, si delinea un atto unilaterale di destinazione; Al contrario, se tale consenso è ritenuto necessario, la costituzione del fondo patrimoniale è riconducibile ad un contratto, o meglio, ad una convenzione matrimoniale bilaterale.

  41. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale ATTO A TITOLO GRATUITO IL NUOVO REGIME TRA CONIUGI Il fondo patrimoniale realizza un ulteriore e diverso regime patrimoniale tra marito e moglie, a prescindere dalla scelta precedentemente fatta, relativa al regime di comunione ovvero separazione dei beni. La costituzione del fondo patrimoniale è, dunque, una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello in precedenza adottato, è un atto costitutivo di beni in un patrimonio, con vincolo specifico di destinazione a carattere reale. La costituzione del fondo patrimoniale viene effettuata per fronteggiare i bisogni della famiglia ed è un atto a titolo gratuito, poiché il conferimento di beni, nello stesso fondo patrimoniale, non è oggetto di alcuna contropartita.

  42. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Si distinguano 4 specifiche ipotesi di costituzione : • Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto pubblico inter vivos • Costituzione da parte di uno solo dei coniugi per atto pubblico inter vivos • Costituzione da parte di un terzo per atto pubblico inter vivos • Costituzione da parte di un terzo per testamento

  43. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto pubblico inter vivos E’ il contratto più usuale. Entrambi i coniugi partecipano allo stesso e quindi manifestano contestualmente la loro volontà di costituire il fondo su beni di norma di entrambi o cointestati Costituzione da parte di uno dei i coniugi per atto pubblico inter vivos Ciascun coniuge può prendere l’iniziativa di dar vita al fondo, ma affinché si determini l’effetto costitutivo è sempre necessario l’accordo di entrambi i coniugi e l’accettazione (contestuale o successiva ) del coniuge non proprietario

  44. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di un solo coniuge che ne riserva la proprietà Moglie Marito In questo caso la costituzione del fondo implica esclusivamente l’assoggettamento dei beni, già di proprietà di entrambi i coniugi, ad un vincolo di destinazione Cogestisce il fondo con il marito Immobili, mobili registrati, titoli di credito Mantiene la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito CONSIDERAZIONI

  45. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di un solo coniuge che non se ne riserva la proprietà Moglie Marito Se accetta diviene proprietaria del 50% Cogestisce il fondo con il marito Immobili, mobili registrati, titoli di credito Cede la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito

  46. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di entrambi i coniugi Moglie Marito Comproprietà In questo caso la costituzione del fondo implica esclusivamente l’assoggettamento dei beni, già di proprietà di entrambi i coniugi, ad un vincolo di destinazione Immobili, mobili registrati, titoli di credito FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito CONSIDERAZIONI

  47. Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà Terzo Immobili, mobili registrati, titoli di credito Trasferisce la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito Marito (se accetta diviene proprietario del 50%) Moglie (se accetta diviene proprietario del 50%) Cogestiscono il fondo

  48. Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di un terzo che se ne riserva la proprietà Terzo Immobili, mobili registrati, titoli di credito NON trasferisce la proprietà FONDO Immobili, mobili registrati, titoli di credito Marito Moglie Cogestiscono il fondo

  49. SCHEMA : Costituzione del fondo patrimoniale – Coniugi Sia in regime di separazione dei beni che in comunione dei beni CONIUGE/I Titolo gratuito • Accettazione di entrambi i coniugi • Se manca l’accettazione di un coniuge, l’altro può accettare previa autorizzazione giudiziale INTER VIVOS • Annotato a margine dell’atto di matrimonio • Trascritto nei registri immobiliari ATTO PUBBLICO

  50. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio Il Fondo patrimoniale Costituzione del fondo patrimoniale Costituzione da parte di un terzo per atto pubblico inter vivos In questo caso siamo di fronte ad un negozio plurilaterale che si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi, accettazione che può avvenire anche attraverso atto pubblico successivo . Se uno dei coniugi non vuole prestare il suo consenso, il coniuge che intende perfezionare l’atto, può rivolgersi al giudice I coniugi possono ovviamente rinunciare al loro diritto di accettare la costituzione del fondo da parte del terzo, ma una volta accettato, con relativo perfezionamento dell’atto non potranno revocare l’accettazione

More Related