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La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (1/3). È la forma più elementare di società Può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali
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La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (1/3) • È la forma più elementare di società • Può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali • Il contratto costitutivo non richiede forme particolari, salve quelle richieste dalla natura di beni conferiti • Non è prescritta l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (L.580/1993) • Non è dotata di personalità giuridica, ma di autonomia patrimoniale
La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (2/3) • Non deve obbligatoriamente essere dotata di un capitale sociale iniziale e quindi si possono conferire anche solo servizi • I soci che hanno agito rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza possibilità di patto contrario nei confronti dei terzi • A ragione della illimitata responsabilità patrimoniale la scelta dei soci è fondata sull’intuitus personae, cioè avviene in base ai loro requisiti personali • La qualità di socio cessa per trasferimento della quota, morte, recesso, esclusione
La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (3/3) • L’amministrazione spetta ad ogni socio, salvo diversa disposizione del contratto sociale • Sono esclusi amministratori estranei • Se vi sono più amministratori, l’amministrazione è esercitata in forma disgiuntiva salvo diversa disposizione del contratto sociale • Non richiede alcun obbligo pubblicitario, salvo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese • È esentata dall’obbligo delle scritture contabili e dalla redazione annuale del bilancio, essendo destinata all’esercizio di attività non commerciale
Lo status di socio • Si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società • La società semplice deve essere composta da almeno 2 soci • Con l’acquisto di tale status il socio diventa titolare di diritti e doveri
Diritti dei soci verso la società • Diritti amministrativi • Diritto di amministrare • Diritto di rappresentanza • Diritto di controllo • Diritto di deliberare • Diritto di adire l’autorità giudiziaria • Diritti economici • Diritto agli utili • Diritto al rimborso della quota del socio uscente • Diritto di recesso
Diritto di partecipare alla gestione sociale (1/2) Il socio non amministratore: • Partecipa alla nomina e alla revoca degli amministratori • Controlla l’operato degli amministratori • Ha diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali • Può consultare i documenti relativi all’amministrazione • Deve ottenere il rendiconto degli affari compiuti
Diritto di partecipare alla gestione sociale (2/2) Il socio amministratore: • Compie ogni attività diretta a realizzare l’interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso • Delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati all’assemblea • Esegue le delibere assembleari • Presenta il rendiconto
Obblighi • Oltre ai diritti la partecipazione comporta anche obblighi la cui inosservanza può comportare esclusione: • Obblighi dei conferimenti • Partecipazione alle perdite • Obbligo di rispettare la destinazione dei beni sociali (è vietato servirsi dei beni per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso di tutti i soci: art.2256 c.c.)
Conferimenti (1/3) • Eseguire i conferimenti previsti nel contratto sociale (se non sono stati determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale) (art.2253 c.c.)
Conferimenti (2/3) • Tempo dell’adempimento: subito all’atto della costituzione o anche successivamente • Conferimento di denaro: debito di valuta; deve essere fatto immediatamente, il ritardo comporta l’obbligo del pagamento degli interessi, salvo l’ulteriore risarcimento del danno se esiste colpa • Conferimento di beni in natura: a titolo di proprietà o a titolo di godimento • Conferimento di crediti: possono essere conferiti anche crediti di cui il socio conferente sia creditore (ha effetto con l’accettazione)
Conferimenti (3/3) • Conferimento d’opera: il socio può anche conferire in società la propria opera (prestazione di fare), cioè mettere a disposizione la propria attività lavorativa in cambio della partecipazione agli utili. Le prestazioni del socio d’opera possono essere manuali o intellettuali • Conferimento della responsabilità personale: in genere, si tende ad ammettere anche il conferimento della responsabilità illimitata e personale (parte della dottrina è contraria). In pratica, tale conferimento serve a provare l’esistenza di un rapporto societario che formalmente non risulta (c.d. socio occulto) • Conferimento di specifiche garanzie personali o reali: fideiussioni, avalli, ipoteche verso determinati soggetti (in genere le banche) che consentono alla società di ottenere credito sul mercato
Responsabilità dei soci (1/2) Nei confronti dei creditori sociali: • I soci rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali • È una responsabilità sussidiaria, che può pattiziamente essere esclusa, ma solo per i soci non amministratori, e a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei • Il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis)
Responsabilità dei soci (2/2) Nei confronti dei creditori particolari del socio Il creditore particolare del socio (il cui patrimonio sia insufficiente a garantire il debito) può: • Rivalersi sugli utili spettanti al suo debitore • Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in fase di liquidazione • Chiedere la liquidazione della quota, purché provi che il debitore non possiede altri beni sui quali possa soddisfarsi
Amministrazione della società: modalità • Amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.c.) (Principio generale) • Amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) (può essere prevista nel contratto sociale o nell’atto costitutivo) • Amministrazione affidata ad uno o più soci (può essere disposta nel contratto sociale o con atto separato)
Amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.c.) • Il potere di amministrare la società spetta a ciascun socio illimitatamente responsabile, disgiuntamente dagli altri soci; tale potere è limitato dal diritto di veto • Ogni socio amministratore può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione
Amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) • Per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori • I singoli amministratori possono compiere solo quegli atti urgenti finalizzati ad evitare un danno alla società
Amministrazione affidata a uno o più soci Può essere disposta nel contratto sociale o con atto separato • Disgiuntamente • Congiuntamente • Alla maggioranza dei soci • A più soci secondo il principio della maggioranza • Ad un unico socio
Diritti ed obblighi degli amministratori • Sono regolati dalle norme sul mandato • Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa
Potere di gestione • Il potere di gestione, rivolto alla c.d. amministrazione interna, è molto ampio ed è collegato al principio della capacità generale della società • Consiste nel potere di compiere scelte e quindi prendere le decisioni necessarie per l’esercizio dell’attività sociale, di opporsi a operazioni di gestione che altri amministratori intendano intraprendere e di compiere atti urgenti per evitare un danno alla società • I limiti al potere di gestione sono fissati dalla legge, dall’oggetto sociale e dal contratto sociale (sono opponibili ai terzi in quanto siano attuate le prescritte forme pubblicitarie)
Potere di rappresentanza • Il potere di rappresentanza riguarda l’amministrazione esterna, cioè il potere di agire verso i terzi in nome della società e quindi di vincolarla acquistando diritti e assumendo obbligazioni • Rappresentante della società è colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale, di agire quindi in nome della società • La rappresentanza spetta a ciascun amministratore, salvo che sia diversamente previsto
Doveri degli amministratori • Doveri generali: • Dovere di diligenza: • Dovere di vigilanza e di intervento • Doveri specifici • Legali • Obblighi riguardanti l’informazione ai soci non amministratori
Dovere di diligenza • (artt.2260 c.1, e 1710 c.1, c.c.) il potere di amministrare impone innanzitutto un ampio e un generico dovere di diligenza • La diligenza richiesta è quella del mandatario e cioè quella del regolato e coscienzioso amministratore che il codice definisce come la diligenza dell’uomo medio
Dovere di vigilanza e di intervento • (artt.2257 c.2, e 2258 c.c.) consentono di vigilare sull’andamento della gestione sociale e intervenire per evitare conseguenze dannose alla società • Il dovere di vigilanza e di intervento comporta nell’amministrazione disgiuntiva che ciascun amministratore possa opporsi all’operazione che altri vogliono compiere (c.d. diritto di veto; nell’amministrazione congiuntiva comporta invece che ciascun socio amministratore debba partecipare alle operazioni di gestione della società e possa rifiutarsi di prestare il proprio consenso
Doveri specifici • Legali: sono fissati dalla legge con espresso riferimento a fatti concreti e ai conseguenti doveri di agire imposti agli amministratori • Obblighi riguardanti l’informazione ai soci non amministratori: questi obblighi esistono esclusivamente se il potere di amministrazione è affidato solo a uno o più soci. Infatti, in tal caso i soci amministratori hanno l’obbligo di fornire il massimo delle informazioni possibili sulla gestione della società ai soci che non partecipano allo svolgimento degli affari sociali con i limiti dell’abuso
Responsabilità degli amministratori • Gli amministratori sono responsabili in solido verso la società (art.2260 c.2, c.c.) • È discusso se siano responsabili anche nei confronti dei creditori sociali e verso i singoli soci o i terzi
Responsabilità verso la società • Causa della responsabilità è il danno conseguente a un loro inadempimento • L’amministratore è escluso da responsabilità se il danno non è a lui imputabile, cioè se prova che il suo comportamento è esente da colpe • La responsabilità civile degli amministratori verso la società è inderogabile ed è solidale anche nel caso di amministrazione disgiuntiva
Responsabilità verso i creditori sociali • Tutti gli amministratori, titolari del potere di direzione e del correlativo rischio d’impresa, sono illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni extra-contrattuali (da fatto illecito) • Per alcuni si tratta di responsabilità diretta e non sussidiaria. Il creditore può agire direttamente verso l’amministratore senza dover prima agire verso la società
Responsabilità verso il singolo socio o il terzo • In assenza di espressa previsione normativa e in aggiunta alla responsabilità verso la società, deve essere ammessa una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci e dei terzi danneggiati direttamente dai loro atti colposi o dolosi, secondo la corrispondente responsabilità prevista dall’art.2395 c.c. per le S.p.A.
Formazione delle deliberazioni • A differenza delle società di capitali, nella società semplice (e nelle società di persone in genere) manca l’assemblea • Le deliberazioni dei soci sono la somma delle loro volontà individualmente considerate e manifestate liberamente, per esempio verbalmente • Le decisioni devono essere adottate all’unanimità, salvo che la legge o il contratto sociale preveda la maggioranza
Oggetto delle deliberazioni • Modificazione del contratto sociale (art.2252 c.c.) • Scioglimento della società (art.2772 n.3 c.c.) • Decisione sull’opposizione di un amministratore in regime di amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.2, c.c.) • Nomina e revoca dell’amministratore nominato con atto separato (art.2259 c.2, c.c.) • Approvazione del rendiconto (art.2262 c.c.) • Autorizzazione a un socio di usare i beni per fini extrasociali • Fatti riservati dal contratto sociale
Quote sociali • Esprime la misura della partecipazione nella società, vale a dire che rappresenta il diritto di proprietà del socio su una frazione del complessivo patrimonio sociale e presenta le seguenti caratteristiche: • Contitolarità su tutti i beni e i diritti facenti parte del patrimonio • Misura della partecipazione agli utili e alle perdite • Bene mobile trasferibile solo se vi è il consenso di tutti i soci
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio • Morte • Recesso • Esclusione
Morte (art.2284 c.c.) • Il rapporto non si trasmette agli eredi, pertanto la società dovrà provvedere alla liquidazione della quota del socio defunto, salvo che la società non deliberi il suo scioglimento o la sua continuazione con gli eredi del socio defunto
Recesso (art.2285 c.c.) • Quando sussiste una giusta causa, se la società è a tempo determinato • Ad arbitrio del socio, se la società è a tempo indeterminato, o ha durata pari alla vita del socio • Quando ricorrono altre cause di recesso, eventualmente previste dal contratto
Esclusione • Per volontà degli altri soci (art.2286 c.c.) • Inadempienza agli obblighi di legge • Inadempienza agli obblighi contrattuali • Interdizione, inabilitazione, o condanna ad una pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici • Impossibilità sopravvenuta di esecuzione del conferimento • Di diritto (art.2288 c.c.) • Liquidazione della quota del socio, ad istanza di un suo creditore particolare • Dichiarazione di fallimento del socio
Scioglimento della società Cause di scioglimento (operano di diritto) • Decorso del termine (se a tempo determinato) • Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a conseguirlo • Volontà unanime dei soci • Mancanza di pluralità dei soci (per più di 6 mesi) • Altre cause previste dal contratto sociale
Liquidazione della società • Verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa subito di esistere, ma si apre la fase di liquidazione • la società continua ad esistere al solo fine di convertire il patrimonio in denaro, per estinguere i debiti sociali e ripartire fra i soci l’eventuale residuo attivo