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Prof. Christian Cavazzoni. FUSIONE E SCISSIONE. La Fusione. Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni di due o più società in capo ad un unico soggetto al quale partecipano tutti i soci delle società fuse. Confronto tra le tipologie di fusione [1]. x. y. w. z. Società A. Società B.
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Prof. Christian Cavazzoni FUSIONE E SCISSIONE
La Fusione Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni di due o più società in capo ad un unico soggetto al quale partecipano tutti i soci delle società fuse
Confronto tra le tipologie di fusione [1] x y w z Società A Società B Fusione per incorporazione La società risultante dalla fusione è A o B Società A + B La società risultante dalla fusione è una NEWCO Fusione per unione x y w z
Confronto tra le tipologie di fusione [2] x y w z x y Società A Società B Società A x y Società A 100% Società A Società B x y w z La società A non emette capitale ma annulla la partecipazione in B La società A deve emettere capitale da assegnare ai soci w e z
La Scissione Attraverso la scissione una società trasferisce (i) parte del suo patrimonio ad un’altra società cui confluiscono i propri soci, ovvero (ii) tutto il suo patrimonio a due o più società alle quali partecipano i soci della scissa
Confronto tra le tipologie di scissione [1] SCISSIONE PARZIALE SCISSIONE TOTALE x y x y Società A Società A x y x y x y Società A1 Società A1 Società A2 La società scissa rimane in vita La società scissa trasferendo tutto il patrimonio si estingue
Confronto tra le tipologie di scissione [2] SCISSIONE CON COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETà SCISSIONE PER INCORPORAZIONE x y w z x y Società A Società B Società A x y y x Società A1 Società B (+A1) w z La società beneficiaria è di nuova costituzione La società beneficiaria è preesistente
Confronto tra le tipologie di scissione [3] SCISSIONE PROPORZIONALE x 60% y 40% Società A x 60% y 40% x 60% y 40% Società A1 Società A2 I soci della scissa partecipano proporzionalmente nelle beneficiarie
Confronto tra le tipologie di scissione [4] SCISSIONE NON PROPORZIONALE [1] x 60% y 40% Società A x 80% y 20% x 30% y 70% Società A1 Società A2 I soci della scissa partecipano disproporzionalmente nelle beneficiarie
Confronto tra le tipologie di scissione [5] SCISSIONE NON PROPORZIONALE [2] x 60% y 40% Società A x 100% y 100% Società A1 Società A2 Alcuni soci della scissa non partecipano in una o più delle beneficiarie
Confronto tra le tipologie di scissione [6] SCISSIONE NON PROPORZIONALE [3] x 60% y 40% x 80% y 20% Società A Società A x 30% y 70% L’attribuzione non proporzionale nelle beneficiarie determina una modifica nella composizione societaria della scissa Società A1
FINALItà DELLA FUSIONE • Concentrazione aziendale (acquisitiva) • Acquisizione di un’altra impresa • Senza disinvestimento da parte del cedente • Coinvolgendo il cedente nella gestione • Attuazione di un leverage buy-out • Riorganizzazione aziendale • Eliminazione di soggetti giuridici • Processo contrario rispetto al conferimento ed alla scissione • Superamento di fasi di crisi • Realizzazione di economie di scala • Acquisizione di aziende con maggiore capacità finanziaria • Alternativa alla liquidazione della società • Obiettivi extra aziendali • Rapporti di cambio favorevoli • Diluizione delle minoranze e modifiche degli statuti • Mascherare le responsabilità dei manager
FINALItà DELLA SCISSIONE • Divisione delle compagini societarie • Divisione di un comparto aziendale • Per la successiva cessione • Per la definizione della successione imprenditoriale • Per sanare i conflitti tra soci • Per limitare la responsabilità su determinati beni • Per attuare spin-off immobiliari • Riorganizzazione del gruppo
SCISSIONE VS FUSIONE x y w z x y w z Società A Società B Società A + B Società A + B x y w z Società A Società B x y w z SCISSIONE FUSIONE
SCISSIONE VS FUSIONE x y x y w z w z Società A Società A1 + A2 Società B Società B Società (A + B) x y Società A1 Società (A2 + B) x y w z x y w z SCISSIONE FUSIONE
FUSIONE/SCISSIONE VS CONFERIMENTO x y w z Società A Società B x y x y Società A1 Società A1 x y w z x y w z w z Società (A + B) Società (A2 + B) Società (A2 + B) FUSIONE SCISSIONE CONFERIMENTO
FUSIONE VS CONFERIMENTO VS SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI x y w z Società A Società B x y x y w z Società A Società B x y w z w z Società (A + B) Società A Società (A1 + B) SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTO FUSIONE
Ambito di applicazione di Fusioni e Scissioni • Fusioni/scissioni non societarie • Fusioni/scissioni eterogenee • Vengono mutuati i principi della trasformazione eterogenea • Cooperative • Fusione/scissioni tra cooperative • Fusione/scissioni da parte di una cooperativa • Fusione/scissioni da parte di una società lucrativa • Cooperative a mutualità prevalente • Cooperative non a mutualità prevalente (2545-decies) • Ditte individuali • Società in liquidazione • Se non è stata avviata la ripartizione dell’attivo (2501/2506) • Maggioranze deliberative della fusione uguali a quelle previste per la revoca della liquidazione (art. 2487-ter, comma 1) • Tutele dei terzi simili a quelle previste per la revoca della liquidazione (art. 2487-ter, comma 2) • Eliminazione preventiva delle cause di scioglimento non necessaria • Società soggette a procedure concorsuali • Eliminato il divieto
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [1] • [1] Fase preparatoria • [2] Pubblicazione in G.U. per i possessori di obbligazioni convertibili (2503-bis) • Diritto di conversione nei trenta giorni successivi • Garanzia dei medesimi diritti a coloro che non hanno convertito • Salvo il consenso dell’assemblea degli obbligazionisti • [3] Predisposizione della situazione patrimoniale (2501-quater) • Data di riferimento • Rinunciabile all’unanimità da parte dei soci • Contenuto di un bilancio infrannuale
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [2] • [4] Progetto di fusione (2501-ter) e scissione (2506-bis) • Predisposto dagli organi amministrativi e identico per tutte le società • Contenuto 2501-ter • Società partecipanti all’operazione • Atto costitutivo • Rapporto di cambio e conguaglio in denaro • Modalità di assegnazione delle quote o azioni • Data di godimento degli utili • Data di efficacia reale e contabile • Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni • Vantaggi agli amministratori • SCISSIONE:esatta descrizione degli elementi patrimoniali da destinare a ciascun beneficiario (2506-bis) • Indicazione nel progetto di un criterio antecedente a quello di legge • Attivo con destinazione incerta con scissione parziale: scindenda • Attivo con destinazione incerta con scissione totale: proporzionale al patrimonio • Passivo con destinazione incerta: responsabilità solidale di tutte le società nei limiti del patrimonio netto economico ricevuto • SCISSIONE:in caso di scissione non proporzionale offerta ai soci che non hanno acconsentito
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [3] • [5] Deposito del progetto al registro delle imprese o nel sito internet delle società se garantisce sicurezza, autenticità e data certa • [6] Relazione degli amministratori (2501-quinquies) • Illustrare e giustificare il progetto di fusione/scissione • Profilo Giuridico • Profilo Economico • Illustrare e giustificare il rapporto di cambio • Il rapporto di cambio e i criteri utilizzati • Eventuali difficoltà di valutazione • SCISSIONE:valore effettivo del patrimonio attribuito alle diverse società • Rinunciabile all’unanimità • [7] Relazione degli esperti (2501-sexies) • Descrizione dei metodi seguiti per le valutazioni • Parere sull’adeguatezza del metodo seguito • Eventuali difficoltà di valutazione • Informativa ai soci non vincolante • Rinunciabile all’unanimità • SCISSIONE:Non richiesta in caso di attribuzione proporzionale delle quote in una o più società nuove • Perizia ex art. 2343 • Fusione di società di persone e società di capitali • Fusioni eterogenee da cui risulta una società di capitali • Fusione per incorporazione in società di persone (!?)
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [4] • [8] Deposito dei documenti presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet (2501-septies) • Documenti + Bilanci degli ultimi tre esercizi • Termine a favore dei soci • [9] Delibera di fusione (2502) e scissione • Informativa dell’organo amministrativo sulle modifiche significative dell’attivo e del passivo • Modificabilità del progetto • Spa 2368 • Prima convocazione maggioranza • Seconda convocazione 1/3 del CS con voto favorevole dei 2/3 • Srl 2479-bis (maggioranza/recesso) • Società di persone 2502 (maggioranza/recesso) • Assemblea degli obbligazionisti se ne modifica i diritti (2415) • SCISSIONE: nella scissione non proporzionale con modifiche nella scissa è necessaria l’unanimità • SCISSIONE: nella scissione non proporzionale è previsto il recesso
ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [5] • [10] Deposito della decisione dei soci (2502-bis) • [11] Atto di fusione/scissione (2503) • Sottoscritto dagli amministratori in forza della delega assembleare • [12] Deposito atto di fusione/scissione (2504) • [13] Iscrizione atto di fusione/scissione (2504) • Invalidità non più dichiarabile (2504-quater)
EFFICACIA • Efficacia reale (2504-bis) • Ultima delle iscrizioni • E’ possibile postergare degli effetti • Salvo fusione per unione • Salvo scissione in società di nuova costituzione • Efficacia obbligatoria • Retrodatazione reddituale • Antergabile entro l’esercizio • Utili valutati nella determinazione del rapporto di cambio • Utili non valutati nella determinazione del rapporto di cambio • Retrodatazione contabile • Antergabile entro l’esercizio più prossimo • Chiusura dell’esercizio nel corso della fusione/scissione • Efficacia fiscale • FUSIONE: retrodatabile entro l’ultimo esercizio delle società fuse, incorporate o, se più prossimo, dell’incorporante • SCISSIONE PARZIALE:non retrodatabile • SCISSIONE TOTALE:retrodatabile se la scissa e le beneficiarie hanno lo stesso periodo di imposta • Passaggio tra regimi impositivi diversi
SEMPLIFICAZIONI [1] • Società possedute al 100% (2505) • Omesse le relazioni degli amministratori e dell’esperto • Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto • Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria • Operazioni assimilate • Scissione parziale a controllante al 100% o controllata al 100% • Scissione a favore di società con medesima composizione della compagine sociale • Fusioni tra società con medesima compagine sociale • Società possedute al 90% (2505-bis) • Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale se vi è l’offerta di acquisto del restante capitale al valore economico delle quote • Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto • Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria
SEMPLIFICAZIONI [2] • Scissioni in nuova società con attribuzione proporzionale delle partecipazioni • Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale • Fusioni cui non partecipano spa (2505-quater) • Termini di legge dimezzati • Conguaglio in denaro superiore al 10% • Effettuabile anche da soggetti in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo
MLBO FASE 1 Costituzione Società veicolo Newco Investitori Manager FASE 3 Acquisizione FASE 4 Fusione Società Target FASE 2 Junior loan FASE 5 Senior loan Target + Veicolo Banche Società finanziarie FASE 6 Estinzione del finanziamento
LEVERAGE BUY OUT (2501-bis) • Leverage buy-out • Il progetto di fusione deve indicare le risorse per il rimborso dei finanziamenti e deve contenere una relazione del soggetto che svolge la revisione legale nelle due società • La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazioni ed il piano economico e finanziario • La relazione degli esperti deve valutarne la ragionevolezza
Tutele patrimoniali (2504-ter) Fusione per unione 2504-ter comma 1 La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime Società A Società C x y A B Società B x y w z A B w z
Tutele patrimoniali (2504-ter) Fusione per incorporazione 2504-ter comma 2 La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante Società A Società A x y B x y w z A Società B • Eccezione 2357-bis c.c. • Alienazione entro 3 anni A B w z
Tutele per i creditori • Diritto di opposizione • 60/30 giorni dal deposito della delibera di fusione/scissione • Salvo consenso unanime • Pagamento dei creditori o deposito delle somme • Attestazione della società di revisione • In caso di opposizione si attiva la procedura dell’articolo 2445 • Autorizzazione del tribunale • Eventualmente subordinata ad idonee garanzie • Soci con responsabilità illimitata mantengono la responsabilità salvo il consenso dei creditori (2504-bis) • Fusione: unico patrimonio a garanzia dei terzi • Scissione: responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione • Sussidiaria e nei limiti del valore economico del patrimonio ricevuto • Per le passività di incerta destinazione rispondono tutte le società
Tutele per i soci • Diritto di informativa • Diritto di recesso • Nelle srl e società di persone • Nelle spa solo se vi è altra causa ex art. 2437 • Se la scissione non è proporzionale
Tutele per gli obbligazionisti • Obbligo di rimborso se la società risultante dalla fusione non è per azioni • Offerta di conversione agli obbligazioni • Garanzia di equivalenti diritti salva l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti
Rapporto di cambio [1] FUSIONE PER INCORPORAZIONE SCISSIONE PER INCORPORAZIONE x 60% y 40% w 30% z 70% x 60% y 40% w 30% z 70% Società A Società B Società A1 + A2 Società B Società B y x Società B (+A2) w x y w z z A fronte del trasferimento a B del patrimonio di A - totale nella fusione, parziale nella scissione – B emette capitale sociale da attribuire ai soci di A
Rapporto di cambio [2] Capitale da emettere a servizio della fusione PNEA : PNEB = x : CSB 30.000 : 60.000 = x : 10.000 Capitale da assegnare ai soci di A 5.000 euro (*)In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
Rapporto di cambio [3] Rapporto di cambio (UA :UB) 60 : 6 = 10 : 1 I soci di “A” ricevono 10 azioni ogni azione posseduta
Rapporto di cambio [4] Capitale da emettere a servizio della fusione PNEB : PNEA = x : CSA 60.000 : 30.000 = x : 500 Capitale da assegnare ai soci di B 1.000 euro
Rapporto di cambio [5] Rapporto di cambio (UB :UA) 6 : 60 = 1 : 10 I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 10 possedute
Rapporto di cambio [6] SCISSIONE IN UNA NUOVA SOCIETà FUSIONE PER UNIONE x y w z x y x y Società A Società B Società A Società B Società C Società C A1 + B1 x y w z x y w z A fronte del trasferimento a C del patrimonio di A e di B - totale nella fusione, parziale nella scissione – C emette capitale sociale da attribuire ai soci di A e di B
Rapporto di cambio [7] Capitale da emettere a servizio della fusione 3.000 azioni da 10 euro (*)In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
Rapporto di cambio [8] Rapporto di cambio in A (NC :NA) 1.000 : 500 = 2 : 1 I soci di “A” ricevono 2 azione ogni una posseduta Rapporto di cambio in A (NC :NB) 2.000 : 10.000 = 1: 5 I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 5 possedute
Fusione – valutazione • Valutazione dei complessi aziendali • Valutazione relativa dei complessi aziendali • Valore relativo delle stime • Criteri uniformi di valutazione • Medesimo approccio scientifico alla valutazione • Capitale economico del soggetto che risulta a seguito della fusione • Ripartizione alle singole società in base al loro valore • Assegnato all’incorporata • Proporzionale ai benefici trasferiti attraverso la fusione • Valutazione stand alone • Premio di maggioranza • La prassi normalmente lo esclude • Criteri di stima • Utilizzo di più criteri • Metodi di controllo
Fusione – valutazione (segue) • Valutazione dei complessi aziendali • Elementi di natura fiscale • Imposte differite • Perdite pregresse • Altri elementi • Categorie di azioni • Godimento dei titoli • Premio di quotazione • Obbligazioni convertibili o aumenti di capitale • Ipotesi di conversione (fullydilution) • Con proprie azioni Maggior numero di azioni • Con azioni di terzi Minori azioni in portafoglio Debito per acquisto sul mercato • Ipotesi di non conversione
Scissione – valutazione • Valutazione dei complessi aziendali • Particolarità legate alla definizione del ramo • La valutazione dei complessi aziendali ha una duplice finalità: • Rilevanza interna: rapporto di concambio e attribuzione delle attività non assegnate • Rilevanza esterna: responsabilità sussidiaria • Valutazione in caso di costituzione di nuove società • Problematiche semplificate (principalmente esterne) • Salvo che la scissione sia non proporzionale