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DELEGA PREVIDENZIALE. SINTESI DEGLI INTERVENTI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE. CARATTERI DELLA LEGGE DELEGA. IL GOVERNO EMANA I RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI ENTRO 12 MESI DALLA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. DELLA LEGGE (PROB. 30 AGOSTO 2004) Obiettivi complessivi: ETA’ PENSIONABILE
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DELEGA PREVIDENZIALE SINTESI DEGLI INTERVENTI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
CARATTERI DELLA LEGGE DELEGA • IL GOVERNO EMANA I RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI ENTRO 12 MESI DALLA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. DELLA LEGGE (PROB. 30 AGOSTO 2004) • Obiettivi complessivi: • ETA’ PENSIONABILE • DIVIETO DI CUMULO • FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI • TOTALIZZAZIONE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE • 1) TRASFERIMENTO DEL TFR • 2) CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE • 3) EQUIPARAZIONE DEI FONDI • 4) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA • 5) RESPONSABILE DEL FONDO • 6) QUOTE RESIDUALI DI TFR • 7) CONTITOLARITA’ DEI LAVORATORI E DEI FONDI • 8) COMPENSAZIONI PER LE IMPRESE • 9) LINEE Di INVESTIMENTO • 10) CEDIBILITA’, SEQUESTRABILITA’ PIGNORABILITA’ • 11) PERFEZIONAMENTO DELLA VIGILANZA • 12) RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE • 13) TRASPARENZA PER TUTTI I FONDI
PRECONDIZIONI AL CONFERIMENTO DEL TFR • GARANTIRE UN’ADEGUATA INFORMAZIONE SU: • A) TIPOLOGIA DEL FONDO • B) CONDIZIONI PER IL RECESSO ANTICIPATO • C) RENDIMENTI STIMATI • D) FACOLTA’ DI SCEGLIERE TRA LE VARIE FORME PENSIONISTICHE, PREVISTE DAL D.L. 124/93, PREVIA OMOGENEIZZAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA • E) FACOLTA’ PREVISTA ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO NEL DEC. LEGISL. 509/94 (caso Enpaia).
Commenti Fondo del Trentino in alternativa “solidarità Veneto” o altri che fossero istituiti Fondi Contrattuali Fondi aperti, in mancanza, nel settore, di Fondi contrattuali testo di legge oggetto della delega art. 1 comma 2. punto 2) “l’individuazione di modalità tacite di conferimento del TFR ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo istituite, oppure in base a contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 e al comma 2 dell’art. 9 del Dec. Legislativo 21 apr. 1993 n.124, e successive modificazioni 1) Trasferimento del tfr
Cooperative e Regolamenti d’Organizzazione Silenzio assenso, prima opzione: non aderire ad alcun fondo Silenzio assenso, seconda opzione: non scegliere fondi aperti Sei mesi dopo i 12 mesi concessi al Governo per emanare il Dec. Legis. Situazione per tutti i lavoratori assunti in futuro Nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c)bis dell’art. 3, comma 1 del medesimo Dec. Legisl. Nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare E non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo Dec. Legisl., emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma Ovvero entro sei mesi dall’assunzione.” 1) Trasferimento del tfr
2) Contribuzione contrattuale • Si stabilisce il diritto del lavoratore di far confluire il contributo contrattuale anche alle altre forme di previdenza complementare
3) Equiparazione dei Fondi • Saranno definite regole tra tutti i Fondi di: • 1) comparabilità dei costi • 2) trasparenza • 3) portabilità • 4) equiparazione tra i Fondi, compresi i FIP, con rimozione di quanto previsto all’art. 9 comma 2 del Dec. Legisl. 124/93
4) Contribuzione volontaria • Possibilità di proseguire la contribuzione volontaria anche oltre i cinque anni già previsti
5) Responsabile del fondo • Attribuzione dell’incarico a persona: • A) QUALIFICATA • B) INDIPENDENTE • Incentivare la costituzione di organismi di sorveglianza nel caso di adesione collettiva ai fondi aperti
Non è chiaro quale siano le quote residuali di TFR (dip. Pubblico Impiego ? Lavoratori che hanno espresso il dissenso ? Il residuo del TFR dei lavoratori già aderenti ai fondi contrattuali ?) Non è chiaro cosa debbano essere le forme pensionistiche. (fondo a reddito predeterminato ? ) Testo di legge Art.1, comma 2. punto 7) “ la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote di TFR non altrimenti devolute” 6) Quote residuali di TFR
7) Contitolarietà dei lavoratori e dei Fondi • Si stabilisce la legittimità dei Fondi a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi per oggetto l’omissione di contributi o il ritardato invio della lista di contribuzione. Si potrebbe profilare lo stesso ruolo dell’INPS nei confronti dell’evasione contributiva.
8) Compensazioni per le imprese • Subordinazione del conferimento del TFR a provvedimenti che prevedano compensazioni per le imprese quali: • Facilità di accesso al credito • Equivalente riduzione del costo del lavoro • Eliminazione del contributo di solidarietà al fondo di garanzia
9) Linee d’investimento • Ampliare le tipologie d’investimento dei Fondi comprendendo linee che garantiscano rendimenti compatibili con il tasso di rivalutazione del TFR
10)cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità • Considerare quanto accantonato nel fondo alle stesse condizioni del TFR, ad esempio consentendo al lavoratore di dare in pegno quanto depositato per ottenere prestiti ed anticipazioni.
11) Perfezionamento della vigilanza • Adozione dai Ministeri del Lavoro e delle Finanze di direttive di carattere generale • Assegnare alla Covip funzioni regolamentari per tutti i Fondi • Semplificazione delle procedure per l’Istituzione ed il riconoscimento della personalità giuridica dei Fondi
12) Ridefinizione della disciplina fiscale • Ampliamento della deducibilità fiscale • Ampliare la quota di contante oltre il 50% • Diminuzione della tassazione dei rendimenti
13) Trasparenza per tutti i fondi • Esposizione per tutti i fondi, nel rendiconto annuale, gli investimenti finanziari di carattere etico ed ambientale
Ampliamento della esclusione contributiva • Si da delega per elevare fino ad un punto (oggi 3% del salario lordo) la esclusione contributiva su premi aziendali determinati dalla contrattazione di 2° livello