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Consiglio Nazionale FIADEL CISAL Chianciano Terme (SI) - 25 novembre 2003 Sessione contrattuale Autonomie Locali Relazione sull’ipotesi di CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali.
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Consiglio Nazionale FIADEL CISALChianciano Terme (SI) - 25 novembre 2003Sessione contrattuale Autonomie LocaliRelazione sull’ipotesi di CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali • Come è a tutti noto la firma del 16 ottobre 2003 arriva ai limiti della scadenza naturale del biennio economico 2002 – 2003; una serie di eventi, quali: • Il rinnovo dei componenti del Comitato di Settore con la nomina a Presidente del Sindaco di Viterbo nell’ottobre 2002 • La conseguente redazione della Direttiva datata 5 dicembre 2002 con la successiva trasmissione al Governo il 2 gennaio 2003 • L’approvazione della stessa da parte del Governo intervenuta solo nel luglio di questo anno con il rallentamento imputabile esclusivamente al ritardato parere da parte del Ministero dell’Economia. • Le giornate di sciopero generale di comparto del 19 maggio e 27 giugno alle quali la nostra organizzazione ha dato un contributo fondamentale • Infine l’avvio delle convocazioni a partire dal 5 agosto, la ripresa al 10 settembre e la stretta finale di ottobre • Di seguito si procederà ad una esposizione dell’articolato inserendo, con gli ulteriori interventi, elementi che potranno essere utili per lo sviluppo a venire dei prossimi appuntamenti (Commissione Bilaterale ex art. 12 etc.). Centro Studi FIADEL CISAL CSA
LINEE DI INDIRIZZO «contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate»ccnl 1994-1997 «contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale»ccnl 1998-2001 ccnl 2002 – 2005 Mancano obiettivi, indirizzi o dichiarazioni di principio Centro Studi FIADEL CISAL CSA
SCELTE DI FONDO Valutazione personale Questo contratto • Discretamente innovativo nella parte economica • Moderatamente lacunoso rispetto alle attese del nuovo sistema delle Autonomie Locali Centro Studi FIADEL CISAL CSA
NUOVO CCNL DELLE AUTONOMIE LOCALI Presentazione Disposizioni generali Relazioni sindacali Rapporto di lavoro Disposizioni disciplinari Trattamento economico Tabelle allegate Dichiarazioni congiunte Codice di comportamento Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Novità di rilievo Eventi Salvaguardia dei due livelli di contrattazione: - CCNL che garantisce tutti - CCDI che valorizza nell’ambito locale Disciplina le relazioni sindacali negli Enti territorialmente contigui e nelle Unioni di Comuni Recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente Principio del riequilibrio con gli altri Comparti Decorrenza reale dal 1 gennaio 2002 Alte professionalità Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Titolo I Durata e decorrenza del contratto La scadenza della parte normativa del presente contratto è al 31/12/05 La decorrenza salariale diretta e indiretta del presente CCNL ha valenza dal 01/01/03 e fino al 31/12/2003 Detta norma per il personale ex IPAB o sottoposto a processi di trasformazione, privatizzazione, etc. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Titolo II Relazioni Sindacali Si conferma il sistema già in atto dal CCNL dell’1 aprile 1999 All’art. 5 estende, precisa e rende più praticabile la contrattazione integrativa di livello territoriale, per enti territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unità, specificando anche le forme di rappresentanza delle RSU, la copertura dei permessi per le OO.SS e rimuovendo il ricorso all’ANCI e UNCEM Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Contrattazione, concertazione, consultazione informazione Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE Contrattazione = Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti Concertazione = Consultazione = Attività informale prevista da leggi, CCNL e CCDI Informazione = Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Forme di partecipazione e raffreddamento dei conflitti Mobbing Operativamente gli Enti di F.P. e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire Comitati paritetici Si contrattualizza quanto già indicato nel D. Lgs 165/2001 in materia di controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi sia nazionali (presso l’ARAN) che integrativi (presso l’ente) e disapplica l’art. 13 del CCNL 6.7.1995 che si fondava sul D. Lgs. 29/1993 Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Titolo III Disciplina rapporto di lavoro Art 10 Alte professionalità Si istituiscono incarichi a termine per valorizzare competenze e riconoscere particolari responsabilità; demanda agli enti l’adozione di atti organizzativo di diritto comune, sentiti i sindacati, per individuare competenze, retribuzioni e valutazione. La retribuzione di posizione varia da € 5.164.65 a € 16.000 con il risultato compreso tra il 10% e il 30% (quindi importi superiori rispetto alle P.O. Le Alte Professionalità sono finanziate con l’ulteriore 0,20% del monte salari 2001. Art. 32 comma 7 Centro Studi FIADEL CISAL CSA
declaratorie profili e disciplina CCNL 5 ottobre 2001 Art. 24 Disposizione programmatica In sede di rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti. Per le finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare: -> riesaminate le declaratorie di categoria; -> individuati i profili professionali, anche di tipo polivalente, necessari per valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento alle attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.) nonché alle professioni sanitarie operanti nelle IPAB; -> individuate nuove modalità di finanziamento della retribuzione di posizione; -> definita una nuova disciplina organica del personale educativo e docente degli enti locali, rivolta anche ad un aggiornamento della relativa classificazione in coerenza sia con le legislazione più recente in tema di requisiti culturali di accesso alle predette professioni sia con i più elevati standard di prestazioni e di professionalità richiesti per l'espletamento delle relative funzioni. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
qualifiche profili e mansioni Alcuni problemi da risolvere: • Equivalenza professionale/contrattuale delle mansioni • B3, D3: Valore professionale o economico della posizione intermedia • Vanno garantite, come da nostra dichiarazione a verbale, le professionalità giuridiche conseguite nel tempo in D3 e B3. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
qualifiche profili e mansioni equivalenza della mansioni dalla legge al contratto - dal contratto al giudiceart. 3 ccnl 31 marzo 1999 “… alcune figure professionali previste nel CCNL all’interno di una medesima categoria, sono così specialistiche e differenti … si tratta solo di riconoscere che in questi casi le stesse mansioni non potranno essere svolte non già perché non equivalenti (ossia di pari valore professionale) ma semplicemente perché mancano gli specifici titoli abilitativi o professionali” Trib. Ravenna – Est. Riverso Centro Studi FIADEL CISAL CSA
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) –1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, …. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'art. 27". Articolo 27Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Area Vigilanza • Il CSA ha esplicitamente richiesto e ottenuto che, nella salvaguardia dell’autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia fissata la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione Le indennità di cui all’art. 37 comma 1 lettera b primo e secondo periodo sono portate annualmente, con l’incremento di € 25 mensili, rispettivamente a € 1110,84 (da € 810,84) e a € 780,30 (da € 480,30), da 1.1.2003 E’ stata inserita una nota tendente a garantire la copertura assicurativa INAIL a tutto il personale Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Titolo III – Disposizioni disciplinari • Articoli da 21 a 28 • Si conferma integralmente la disciplina di cui al capo V del CCNL del 6 luglio 1995 con alcune modifiche necessarie in conformità al D. Lgs. 165/2001 e al D. Lgs. 267/2000 Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Titolo IV – Trattamento Economico • Sono indicati gli incrementi tabellari, tenendo conto dell’inflazione programmata su 2001 e 2002, del recupero degli scarti maturati tra inflazione reale e programmata e delle ulteriori risorse di cui alla finanziaria 2003 (0.5%). • Dal 1.1.2003 l’indennità integrativa speciale si congloba nello stipendio tabellare ed è unificata per le categorie. • La quota ulteriore di IIS per il personale D3 (per € 178,78) e B (per € 55,31) va come assegno personale non riassorbibile ed è ricompresa nella nozione di trattamento economico di cui all’art. 52 del CCNL 14.9.2000. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Risorse decentrate – art. 31 Le risorse decentrate con carattere di stabilità sono determinate sull’importo 2003 a valere dal 2004 e confermate negli anni seguenti, salvo incrementi di cui ai CCNL. Le risorse sono quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: • art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, • art. 15 comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; • art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001 (1,1%) monte salari 1999 + R.I.A. e assegni ad personam del personale in quiescenza da 1.1.2000) • art. 32 commi 1 e 2 del presente CCNL Tali risorse “fisse” sono inoltre integrate con quote “eventuali” e “variabili” quali quelle di: • art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, • art. 15, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; • art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, • art. 54 del CCNL del 14.9.2000 (incentivi a favore dei messi) • art. 32, comma 6, del presente CCNL Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Art. 32 - finanziamento Le risorse di cui all’art. 31 “fisse”sono integrate nel 2003 di un importo pari allo 0,62% del monte salari 2001; un ulteriore 0,50% si ottiene se gli enti rispettano determinate percentuali di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti (per Regioni spesa del personale su spesa corrente depurata da quota sanitaria). In trattativa abbiamo avuto garanzia che tutti gli enti rientrano nei parametri indicati; per gli enti in dissesto tali incrementi non trovano applicazione. Si applica nei seguenti casi: Enti locali: è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti; • Camere di Commercio: è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti. • Regioni: è consentito a favore degli enti che la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria. • Gli altri enti del comparto incrementano le risorse decentrate ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. - ulteriore 0.20% per finanziare le Alte Professionalità Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Indennità di Comparto - Art. 33 • La vera novità nell’impianto del salario • L’indennità di comparto è generale, cioè assegnata a tutti, ha natura fissa e ricorrente e non è sottoposta a valutazioni; è finanziata con “denaro fresco” per il 2002 e 2003 e con una quota di risorse “fisse” dell’art. 31 dal 31.12.2003 Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Finanziamento delle progressioni orizzontali - Art. 34 Il costo è integralmente a carico delle risorse “fisse” o “stabili” di cui all’art. 31 comma 2 • Si confermano le disposizioni precedenti e sidisapplica l’art. 16 del CCNL 1.4.99 (parametri “virtuosi” e teoria del “baricentro” o costo medio ponderato), in pratica l’unico limite è dato dal budget dell’ente. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Integrazione delle posizioni economiche orizzontali – Art. 35 Sono istituite, dal 31.12.2003, le nuove posizioni economiche di sviluppo D6, C5, B7, A5. Anche per esse vale il ricorso al fondo di cui all’art. 31 comma 2 Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Compensi, indennità e altri benefici economici – Art. 36 Si rideterminano gli importi dell’indennità per particolari responsabilità prevista dall’articolo 17 lettera f del precedente contratto: • da un minimo di 1000€ a un massimo di 2000€ • Alle indennità esistenti ne viene aggiunta una dell’importo massimo di 300€ annui per: • personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; • compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; • compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; • compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Compensi per produttività – Art. 37 La produttività è intesa come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. • Non devono comportare attribuzioni generalizzate tramite automatismi Art. 41 - Indennità di rischio • L’indennità di rischio di cui all’art. 37 CCNL 14.9.2000 passa da € 20,66 mensili a € 30,00. Centro Studi FIADEL CISAL CSA
Conferma di discipline precedenti – Art. 45 Sono contenuti punti importanti da non sottovalutare: • Indica l’obiettivo di pervenire alla sottoscrizione di un testo unico delle norme contrattuali vigenti • Conferma tutte le norme contrattuali scritte dal 1995 al 2001 laddove non esplicitamente disapplicate dal nuovo accordo, citando, a titolo di esempio (e la scelta visti contenuti di una nota direttiva europea non è casuale) la riconferma integrale di tutte le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e, in particolare la quantificazione a 36 ore • Conferma della disciplina sulla formazione e il relativo finanziamento all’1% Centro Studi FIADEL CISAL CSA
e per finire un cenno alle 8 dichiarazioni congiunte • Progressione verticale nel sistema di classificazione • Attività di gestione delle risorse umane • Testo unificato – avviare entro 60 gg. • Relazioni sindacali al di fuori dell’orario di lavoro • Unioni di comuni CCNQ del 7.8.1998 • Finanziamento salario accessorio personale assunto con rapporto a termine • Previdenza complementare • Perequazione trattamento economico per chi svolge stesso lavoro e possiede analoga professionalità Centro Studi FIADEL CISAL CSA