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Valerio Cutini. a.a. 2013 / 2014. Università degli Studi di Pisa. insegnamento di Tecnica Urbanistica Corso di laurea triennale in Ing. Edile Ingegneria del Territorio Corso di laurea magistrale in Ing. Idraulica,Trasporti e Territorio. Esercitazione n° 3.
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Valerio Cutini a.a. 2013 / 2014 Università degli Studi di Pisa • insegnamento di • Tecnica Urbanistica • Corso di laurea triennale in Ing. Edile • Ingegneria del Territorio • Corso di laurea magistrale • in Ing. Idraulica,Trasporti e Territorio Esercitazione n° 3. Gli strumenti dell disciplina edilizia: i titoli abilitativi
Dallo strumento urbanistico al permesso edilizio valerio cutini a.a. 2013-2014 Abbiamo fin qui trattato del processo pianificatorio, che conduce in successione dalla formulazione degli obiettivi di trasformazione e gestione del territorio alla elaborazione di piani e di strumenti urbanistici, caratterizzati dalla duplice natura progettuale-prescrittiva essi sono progetti territoriali, a varia scala di rappresentazione e di dettaglio sono anche riferimenti normativi cui devono uniformarsi i redattori di progetti di livello iposcalare e, da ultimo, i progettisti delle singole opere edilizie
Dallo strumento urbanistico al permesso edilizio valerio cutini a.a. 2013-2014 Ci occupiamo adesso di questo aspetto, ovvero di quali strumenti dispongano le amministrazioni (e in particolare le amministrazioni comunali) per disciplinare la realizzazione delle opere edilizie, e più in particolare per: verificare la conformità dei relativi progetti agli strumenti urbanistici esistenti prescrivere modi e tempi per la realizzazione delle opere imporre il pagamento di eventuali oneri
La licenza edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 La subordinazione delle trasformazioni del territorio a un permesso rilasciato dal Comune è relativamente recente il primo riferimento legislativo appare nel 1935, con l’introduzione della licenza edilizia,con il R.D.L. n. 240 sulle zone sismiche con la legge 1150/42, esso trovò una definitiva sistemazione La licenza era obbligatoria per tutte le nuove costruzioni da realizzare nell’ambito dell’aggregato urbano L’estensione alle zone agricole avviene solo con la legge 765/67 la licenza diviene obbligatoria sull’intero territorio comunale
Il superamento della licenza edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 Nel 1968 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 55, sancì la incostituzionalità dell’art. 7 della legge 1150 Sono incostituzionali i Piani Regolatori quando vincolano i terreni come inedificabili, determinando di fatto, a danno dei proprietari, una sorta di “esproprio senza indennizzo” I vincoli di inedificabilità possono essere legittimamente posti solo a tempo determinato, essendo altrimenti necessaria la previsione di un indennizzo È necessario illustrare la logica, la sostanza e le conseguenze della sentenza C.C. 55/1968
Il superamento della licenza edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 La logica della sentenza n. 55/68 i proprietari hanno il diritto a costruire sul proprio terreno (naturalmente alle condizioni fissate dal PRG) questo diritto è tutelato dalla Costituzione in quanto parte integrante del diritto di proprietà quindi il divieto di edificazione senza termini temporali a mezzo di uno strumento urbanistico diviene una limitazione del diritto di proprietà, e come tale è riconosciuto incostituzionale C.C. 55/1968
Il superamento della licenza edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 La sostanza della sentenza n. 55/68 La Corte Costituzionale porta in questo modo al pettine uno dei nodi più problematici della pianificazione urbanistica contemperare le esigenze della collettività (in ordine alla disponibilità di scuole, strade, verde, parcheggi, …) con la necessaria tutela del diritto del singolo, e in particolare con il diritto del proprietario dei terreni necessari a soddisfare queste esigenze C.C. 55/1968
Il superamento della licenza edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 Le conseguenze della sentenza n. 55/68 La sentenza della C.C. fece epoca e scalpore, determinando scompiglio nelle amministrazioni che si trovarono con strumenti urbanistici delegittimati Per tamponare la falla, restituendo validità ai PRG vigenti, venne immediatamente emanata la legge 1187/68, detta appunto “legge tampone” I vincoli di inedificabilità perdono validità se entro 5 anni dalla data di approvazione del PRG non sono stati approvati i relativi piani attuativi Leggi successive prorogarono poi ulteriormente tale termine fino al 1977, quando il problema della legittimità dei PRG venne infine risolto C.C. 55/1968
Il superamento della licenza edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 La soluzione della questione della sentenza n. 55/68 La sentenza n. 55/68 suggeriva implicitamente un rimedio, facile ma radicale, alla questione separare il diritto di edificare (jus aedificandi) dal diritto di proprietà e assegnarlo alla collettività l’apposizione di vincoli su terreni che non siano per il proprietario “naturalmente edificabili” non comporta la necessità di alcun indennizzo ogni vincolo alla edificabilità dei suoli non lede pertanto alcun diritto dei proprietari C.C. 55/1968
La concessione edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 Lo strumento per materializzare la separazione fra diritto di proprietà e diritto di edificare è la concessione edilizia, introdotta dalla legge 10/1977 (legge “Bucalossi”) il Comune è titolare del diritto di edificare (ovvero del diritto di trasformare il territorio mediante interventi sul patrimonio immobiliare) Il Comune, verificata la conformità delle richieste di un intervento con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, concede tale diritto al richiedente legge 10/1977
Concessione edilizia versus licenza edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 Lo strumento per materializzare la separazione fra diritto di proprietà e diritto di edificare è la concessione edilizia, introdotta dalla legge 10/1977 (legge “Bucalossi”) non viene necessariamente rilasciata al proprietario dell’area è revocabile a determinate condizioni ha durata ragionevolmente contenuta è richiesta anche per interventi su edifici esistenti in genere è onerosa legge 10/1977
La concessione edilizia: cogenza valerio cutini a.a. 2013-2014 L’art. 1 della legge 10/77 stabilisce che la concessione è obbligatoria “per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale” In concreto, la concessione edilizia come obbligatoria per gli interventi qui elencati: tutte le nuove costruzioni edilizie la ricostruzione di edifici gli ampliamenti degli edifici esistenti le modifiche sostanziali agli edifici esistenti le opere di urbanizzazione legge 10/1977 le modifiche al territorio non urbanizzato
La concessione edilizia: soggetti valerio cutini a.a. 2013-2014 La legge 10/77 stabilisce che la concessione edilizia può essere richiesta dal proprietario dell’area o da “chi abbia titolo per richiederla” In concreto, , ai fini del rilascio della concessione è sufficiente la dimostrazione del godimento della piena disponibilità dell’immobile, ovvero ad esempio: la qualifica di proprietario la qualifica di promittente acquirente la qualifica di usufruttuario la qualifica di titolare di affitto poliennale legge 10/1977
La concessione edilizia: procedura valerio cutini a.a. 2013-2014 legge 10/1977 la domanda di C.E. è corredata da un progetto esecutivo, che descriva in dettaglio (scala 1:100) i lavori da effettuare e dalla attestazione del titolo di possesso del bene l’U.T.C. esegue l’istruttoria della pratica, verificando l’esattezza delle misure e dei conteggi contenuti nel progetto e la conformità di questo a norme, strumenti e regolamenti l’U.T.C. trasmette alla Commissione Edilizia una relazione il Sindaco raccoglie i pareri obbligatori della Comm. Edilizia della A.S.L. il Sindaco rilascia la Concessione, subordinandola al pagamento degli oneri di concessione degli enti di tutela
Gli oneri concessori valerio cutini a.a. 2013-2014 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un contributo di concessione, composto da 2 quote una quota di urbanizzazione, proporzionalmente commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione p. e sec. la quota è stabilita dal C. C. sulla base di tabelle regionali, che fissano dei “minimi” inderogabili una quota di costruzione, proporzionalmente commisurata al costo dell’intervento la quota è fissata dalla Regione fra il 5% e il 20% del costo di costruzione del fabbricato legge 10/1977
Il costo di costruzione valerio cutini a.a. 2013-2014 Il costo di costruzione a base del calcolo della quota varia secondo che l’intervento sia di nuova costruzione o su un immobile esistente per interventi di nuova costruzione, il costo si calcola sulla base di tabelle ministeriali, in funzione di superficie complessiva e destinazione d’uso Per interventi su immobili esistenti, il costo risulta da computo metrico estimativo fornito dal richiedente legge 10/1977
La concessione edilizia agevolata valerio cutini a.a. 2013-2014 In alcuni casi in cui la concessione edilizia è agevolata, parzialmente o totalmente, con la riduzione o l’esonero del pagamento degli oneri. Fra questi: Il contributo concessorio non è dovuto per gli interventi in zona agricola,purché finalizzati alla conduzione del fondo Il contributo concessorio non è dovuto per gli impianti e le opere di interesse generale Il contributo concessorio non è dovuto per gli interventi da realizzare a seguito di pubbliche calamità Il contributo concessorio per interventi su immobili di proprietà dello Stato è limitato alla sola quota di urbanizzazione legge 10/1977
La concessione edilizia: validità temporale valerio cutini a.a. 2013-2014 La legge Bucalossi stabilisce i termini temporali di validità della concessione edilizia I lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data del rilascio della concessione L’amministrazione comunale, in relazione a specifiche esigenze, può adottare diversi termini temporali I lavori dovranno avere termine entro 3 anni dalla stessa data L’amministrazione comunale, su richiesta e in relazione a specifiche motivazioni, può concedere deroghe e procrastinare il termine per l’ultimazione dei lavori legge 10/1977
La concessione edilizia: assenza o difformità valerio cutini a.a. 2013-2014 I lavori effettuati senza concessione edilizia, o realizzati con concessione edilizia scaduta, o in difformità, totale o parziale, da essa, sono considerati abusivi L’esecuzione di interventi edilizi abusivi dà luogo a sanzioni penali e amministrative. Fra queste: La riduzione in pristino delle opere eseguite abusivamente La demolizione delle opere eseguite abusivamente La acquisizione delle opere eseguite abusivamente al patrimonio immobiliare pubblico Sanzioni pecuniarie Procedimento penale a carico di proprietario, progettista, direttore dei lavori e impresa legge 10/1977
La concessione edilizia: un commento valerio cutini a.a. 2013-2014 La concessione rilasciata per la realizzazione di interventi edilizi è soggetta al pagamento di oneri, spesso pesanti Tuttavia, si rileva che tali oneri vengono trasferiti all’acquirente dell’alloggio, e non eliminano le sperequazioni fra proprietari di terreni vincolati e proprietari di aree edificabili In sostanza, il tanto dibattuto scorporo del diritto di edificare dal diritto di proprietà corrisponde in concreto a poco più di una affermazione di principio L’introduzione dell’istituto della concessione si traduca in effetti in un mero cambio nominalistico Da licenza a concessione, equivalente a licenza edilizia onerosa
Dalla concessione alla autorizzazione edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 La legge 10/77 imponeva l’obbligo della concessione edilizia per tutti gli interventi su edifici esistenti Nel 1978 la legge 457 alleggerisce quest’obbligo, introducendo la autorizzazione edilizia per i soli interventi di manutenzione straordinaria Rispetto alla concessione, la autorizzazione edilizia presenta alcune differenze essenziali il suo rilascio segue direttamente l’istruttoria da parte dell’U.T.C., senza l’obbligo del parere della Commissione Edilizia l’autorizzazione edilizia non è soggetta a scadenza temporale, salvo diverse indicazioni comunali il suo rilascio non comporta esborso di contributi (autorizzazione gratuita) Legge 457/1977
Dalla autorizzazione edilizia alla denuncia asseverata valerio cutini a.a. 2013-2014 La legge 10/77 imponeva l’obbligo della concessione edilizia per tutti gli interventi su edifici esistenti, con l’eccezione delle opere di manutenzione straordinaria Nel 1985 la legge 47 introdusse per la prima volta in Italia l’istituto del condono edilizio, consentendo alle opere abusive esistenti la concessione edilizia in sanatoria La concessione edilizia in sanatoria veniva rilasciata alle opere realizzate abusivamente prima dell’emanazione della legge La concessione edilizia in sanatoria veniva rilasciata dietro il pagamento di un’oblazione pari al doppio degli oneri concessori Legge 47/1985
Dalla autorizzazione edilizia alla denuncia asseverata valerio cutini a.a. 2013-2014 Per il futuro, allo scopo di limitare la continuazione del ricorso al “piccolo abusivismo”, fu deciso di alleggerire (proceduralmente ed economicamente) le pratiche relative alle opere edilizie di modesta entità Nel tentativo di rendere più agevole e snello l’intervento sul patrimonio edilizio esistente, una parte di tali opere venne sottratta con l’art. 26 all’obbligo della concessione edilizia a vantaggio di uno strumento più snello e non oneroso: la denuncia asseverata Legge 47/1985
La denuncia asseverata valerio cutini a.a. 2013-2014 Con l’art. 26 della legge 47, le pratiche relative alle opere edilizie di modesta entità sono assoggettate alla semplice presentazione, da parte del proprietario, di una denuncia, corredata da una relazione asseverata da un tecnico Con la denuncia asseverata, un progetto non è soggetto ad approvazione da parte del Comune È il tecnico che, con la propria firma e sotto la sua responsabilità attesta (assevera) che le opere: sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti rientrano nelle opere previste come opere di modesta entità Legge 47/1985
Le opere di modesta entità valerio cutini a.a. 2013-2014 Legge 47/1985 Rientrano nella fattispecie delle opere ammesse ad utilizzare tale strumento le opere su edifici esistenti che: Non comportino aumento di volume Non comportino aumento di superficie Non comportino modifiche alla destinazione d’uso Non comportino alterazioni alla sagoma dell’edificio e ai suoi prospetti Non comportino aumento del numero delle unità immobiliari Non insistano su un fabbricato che ricade in zona A Non insistano su un fabbricato che ricade in zona soggetta a particolari vincoli territoriali Non comportino pregiudizio all’assetto statico e strutturale
La denuncia asseverata: procedura valerio cutini a.a. 2013-2014 Nella originaria stesura della legge, i lavori potevano avere inizio contestualmente alla presentazione della denuncia asseverata Successivamente, al fine di consentire un minimo di controllo su possibili abusi, il termine minimo per l’inizio dei lavori venne determinato nella misura di 30 giorni a partire dalla presentazione della denuncia Legge 47/1985
Dalla denuncia asseverata alla denuncia di inizio attività valerio cutini a.a. 2013-2014 Legge 537/1993 Con gli stessi fini della legge 47/85, alcuni provvedimenti legislativi degli anni ’90 hanno ulteriormente snellito l’intervento sui fabbricati esistenti, sostituendo alla denuncia asseverata la denuncia di inizio attività La denuncia di inizio attività (o DIA) è ancora una denuncia corredata da una relazione asseverata, ma che si differenzia dalla prima per due motivi: sono ammesse a DIA anche le opere che comportano trasformazioni “non sostanziali” della sagoma e dei prospetti il termine di attesa prima dell’avvio dei lavori venne fissato in 20 giorni, con la consueta intesa del silenzio-assenso
Il Testo Unico del 2001 sull’edilizia valerio cutini a.a. 2013-2014 Nel 2001 viene emanato con il D.P.R. n. 380 il Testo Unico in materia di edilizia, che, nel raccogliere e organizzare i provvedimenti normativi vigenti in materia, comporta alcune rilevanti modifiche: La concessione edilizia scompare e viene sostituita dal permesso di costruire L’autorizzazione edilizia viene soppressa Viene introdotta una nuova regolamentazione della DIA L’attesa minima fra denuncia e inizio lavori viene portata a 30 giorni DPR 380/2001
La Legge Obiettivo e le modifiche al Testo Unico valerio cutini a.a. 2013-2014 Nel dicembre 2001 viene emanata la cosiddetta “legge obiettivo”, legge 443/2001, che contiene la previsione di estensione delle categorie di interventi assoggettati a D.I.A., che il T.U. subordinava a Permesso di Costruire In attuazione della legge 443, il D.Lgs. n. 301/2002 modifica in tale senso il Testo Unico sull’edilizia, ancora prima che questo entri in vigore Viene introdotta la cosiddetta super D.I.A. DLgs 301/2002 legge 443/2001
La Legge Obiettivo e le modifiche al Testo Unico valerio cutini a.a. 2013-2014 Nel dicembre 2001 viene emanata la cosiddetta “legge obiettivo”, legge 443/2001, che contiene la previsione di estensione delle categorie di interventi assoggettati a D.I.A., che il T.U. subordinava a Permesso di Costruire In attuazione della legge 443, il D.Lgs. n. 301/2002 modifica in tale senso il Testo Unico sull’edilizia, ancora prima che questo entri in vigore Viene introdotta la cosiddetta super D.I.A. legge 443/2001 DLgs 301/2002
La Legge Obiettivo e le modifiche al Testo Unico valerio cutini a.a. 2013-2014 A seguito della riscrittura del T.U., lo opere edilizie sono così classificate nei riguardi del titolo abilitativo necessario per la loro esecuzione: attività edilizie libere, non assoggettate ad alcun titolo abilitativo attività edilizie assoggettate al Permesso di Costruire Attività edilizie assoggettate alla D.I.A. DLgs 301/2002 legge 443/2001
Le attività edilizie libere valerio cutini a.a. 2013-2014 Sono considerate interventi di attività edilizia libera, eseguibili senza alcun titolo abilitativo, le seguenti opere: gli interventi di manutenzione ordinaria gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori che alterino la sagoma dell’immobile le opere temporanee per attività di ricerca geognostica nel sottosuolo, all’esterno dei centri abitati DLgs 301/2002 legge 443/2001
Le attività soggette a Permesso di Costruire valerio cutini a.a. 2013-2014 Sono assoggettate al possesso del Permesso di Costruire, rilasciato dal Sindaco, le seguenti opere: gli interventi di nuova costruzione gli interventi di ristrutturazione urbanistica gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino: un aumento del numero delle unità immobiliari modifiche al volume o alle superfici del fabbricato modifiche alla sagoma o ai prospetti del fabbricato modifiche alla destinazione d’uso, se in zona omogenea A DLgs 301/2002 legge 443/2001
Le attività soggette a Denuncia di Inizio Attività valerio cutini a.a. 2013-2014 Sono assoggettate alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività le seguenti opere: gli interventi che non rientrano fra le attività edilizie libere e che non sono soggetti a Permesso di Costruire le varianti in corso d’opera a progetti muniti di Permesso di Costruire, purché non incidano su volume, superficie, sagoma, prospetti e destinazione d’uso DLgs 301/2002 legge 443/2001
Altre attività soggette a Denuncia di Inizio Attività valerio cutini a.a. 2013-2014 DLgs 301/2002 legge 443/2001 Possono essere eseguite a seguito di presentazione di D.I.A., in alternativa al rilascio di Permesso di Costruire, le seguenti opere: tutte le opere di ristrutturazione edilizia gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, purché disciplinati da Piani Attuativi vigenti forniti di prescrizioni planivolumetriche di dettaglio ovvero, occorre che il PRG non rimandi, per le precisazioni delle previsioni, ad un successivo strumento attuativo In questi casi al momento del deposito devono essere versati gli oneri concessori: la DIA è onerosa ed ha durata triennale
Altre attività soggette a Denuncia di Inizio Attività valerio cutini a.a. 2013-2014 Anche gli interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela (es. L.1089/39, L.1497/39, L.431/85) sono assoggettati a D.I.A., purché questa sia corredata da parere di nulla osta da parte dell’ente preposto alla tutela In questo caso, l’attesa di 30 giorni decorre dalla data del rilascio di tale parere DLgs 301/2002 legge 443/2001
I titoli abilitativi: un commento valerio cutini a.a. 2013-2014 L’ampliamento dell’elenco delle opere soggetta a D.I.A. ha valso ad essa l’attribuzione dell’appellativo di DIA allargata, DIA onerosa o superDIA Con l’introduzione della super DIA si rafforza la tendenza alla deregulation, con il passaggio da un regime autorizzativo ad un regime asseverativo nel quale le opere escluse dal permesso comunale costituiscono una eccezione alla regola, che prescrive ovunque l’obbligo della concessione edilizia nel quale l’eccezione è invece costituita dagli interventi che restano soggetti all’esplicito permesso comunale
Un nuovo intervento di snellimento: le opere di manutenzione straordinaria valerio cutini a.a. 2013-2014 Nel 2010, il DL 40 (decreto incentivi) ha modificato il T.U., introducendo la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza DIA le opere di manutenzione straordinaria sono state equiparate alle opere di manutenzione ordinaria entrambi gli interventi sono assoggettati all’obbligo da parte del proprietario di presentare una semplice comunicazione di inizio lavori Le associazioni professionali di ingegneri e architetti hanno fortemente polemizzato contro questo provvedimento legge 40/2010
Un nuovo intervento di snellimento: le opere di manutenzione straordinaria valerio cutini a.a. 2013-2014 In sede di conversione in legge (legge 73/2010), è introdotto l’obbligo di allegare alla comunicazione una relazione a firma di un tecnico abilitato, che attesti che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti che per tali lavori la normativa statale e regionale non prevede l’obbligo di un titolo abilitativo Le opere di manutenzione ordinaria restano escluse dall’obbligo della relazione legge 73/2010 DL 40/2010
Un ulteriore titolo abilitativo: la SCIA valerio cutini a.a. 2013-2014 Nel 2010, la legge 122 introduce un nuovo titolo abilitativo, che si affianca alla DIA: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) la SCIA sostituisce la DIA per tutte le trasformazioni che non comportino modifiche del volume, sagoma e destinazione d’uso la DIA resta quindi solo nella versione (onerosa) alternativa al permesso di costruire (superDIA) La SCIA ha un iter semplificato rispetto alla DIA, in quanto i lavori possono essere avviati contestualmente alla presentazione entro 30 giorni dal deposito, il Comune può emanare un provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori legge 122/2010
I titoli abilitativi: un riepilogo valerio cutini a.a. 2013-2014 Licenza edilizia legge 1150/1942 Concessione edilizia legge 10/1977 legge 457/1978 Autorizzazione edilizia Denuncia asseverata legge 47/1985 Denuncia di Inizio Attività legge 573/1993 Permesso di Costruire DPR 380/2001 SuperDIA DLgs 301/2002 Comunicazione di Inizio Attività legge 73/2010 Segnalazione Certificata di Inizio Attività legge 122/2010
I titoli abilitativi: la situazione attuale valerio cutini a.a. 2013-2014 Attività edilizie libere comunicazione manutenzione ordinaria comunicazione semplice manutenzione straordinaria comunicazione con relazione Attività edilizie che comportino mutamento del volume, delle superfici, delle sagome o della destinazione d’uso permesso di costruire DIA allargata Altre attività edilizie segnalazione certificata di inizio attività