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Gianni Penzo Doria. La trasparenza nelle università italiane. Rimini, 28 settembre 2013. Oggi a Rimini vediamo. Il contesto normativo Il metodo Cosa abbiamo fatto Cosa resta da fare per un sistema universitario nazionale La coalescenza e l’interoperabilità intellettuale: divisi cadiamo.
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Gianni Penzo Doria La trasparenza nelle università italiane Rimini, 28 settembre 2013
Oggi a Rimini vediamo • Il contesto normativo • Il metodo • Cosa abbiamo fatto • Cosa resta da fare per un sistema universitario nazionale • La coalescenza e l’interoperabilità intellettuale: divisi cadiamo
Da dove partiamo? Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1 L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.
Alcuni concetti da richiamare TRASPARENZA Legge 241/1990 D.Lgs.150/2009 • Diritto di accesso • Imparzialità • Diritto all’informazione • Imparzialità
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 22Definizioni e princìpi in materia di accesso(versione attuale) 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 art. 11Trasparenza 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 24Esclusione dal diritto di accesso 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni UN ROVESCIAMENTO EPOCALE
Alcuni concetti da richiamare DISTINZIONI Legge 241/1990 D.Lgs.150/2009 • Documenti • Istanza • No al controllo sociale • Posizione qualificata e interesse diretto, concreto e attuale • Informazioni • Senza istanza • Sì al controllo sociale • Non serve una posizione qualificata, ma i dati sono pubblici
Alcuni concetti da richiamare PUBBLICITÀ Pubblicitàinformativa Pubblicitàlegale • dipende dalla sensibilitàdelle amministrazioni • finalizzata alla trasparenza e a un “controllo sociale” • prevista da norme • vincolo procedimentale inerente all’efficacia
Sito informatico istituzionale PUBBLICITÀ ALBO ON-LINE SITO INTERNET SEZIONE TRASPARENZA Pubblicità legale Pubblicità notizia
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. (segue)
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione (segue) 15. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione (segue) 32. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione 35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: entro il 29 giugno 2013
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità • Deliberazione 14 ottobre 2010, n. 105 – Linee guida per la predisposizione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità • Deliberazione 5 gennaio 2012, n. 2 – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità • Deliberazione 24 settembre 2013, n. 50 – Linee guida per l’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità • Deliberazione 1° agosto 2013, n. 71 – Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione
PRIMA DI PROSEGUIRE… per un lessico comune e condiviso: mettiamoci d’accordo sulle parole, perché la norma è un algoritmo!
ATTO DOCUMENTO INFORMAZIONE PROCEDURA PROCESSO PROCEDIMENTO AFFARE ATTIVITÀ non sono sinonimi !
Atto amministrativo - Sandulli L’atto amministrativo è un atto unilaterale avente rilevanza esterna, posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa.
Atto amministrativo - Zanobini Qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto della pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa
Atto amministrativo - Virga L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista avente rilevanza esterna, posta in essere da un’autorità amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.
Qualche definizione preliminare... • Procedura • Processo • Procedimento
Il fascicolo di affare • Il fascicolo di affare conserva i documenti relativi ad una competenza non procedimentalizzata, per la quale, dunque, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale. • 2008 - I/6.23 «Gruppo di lavoro sul sistema informativo» • 2009 - VII/14.35 «Corso di formazione sul procedimento amministrativo»
Il fascicolo di attività • Il fascicolo di attività conserva i documenti relativi ad una competenza proceduralizzata, per la quale esistono documenti vincolati o attività di aggiornamento di banche e per la quale, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale. • 2008 - V/1.14 «Richieste dei bollettini informativi dei corsi di studio» • 2008 - I/12.14 «Statistiche e reportistica per il 1° trimestre 2008» • 2010 - I/14.2 «Comunicati stampa dicembre 2010»
Il fascicolo di procedimento amministrativo • Il fascicolo di procedimento amministrativo conserva i documenti relativi ad una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale. • 2008 – VII/1.14 «Concorso a tempo indeterminato per personale amministrativo di categoria C» • 2008 – X/4.81 «Gara per la fornitura di dieci fotocopiatrici per il settore Affari generali»
Documento, procedimento e azione Il documento rappresenta la fase statica; Il procedimento rappresenta la fase dinamica. Azione amministrativa Fotografia Filmato
UOR FaseIstruttoria RPA Una rete, più che un puzzle… Conferenza di servizi
Il procedimento amministrativo • Il procedimento amministrativo è come un torrente di montagna, che trascina a valle tronchi, detriti di ogni genere: assistiamo a “loop” incredibili • Ci vuole un temporale per “metterlo in moto” • Esiste una fase “tennistica” del procedimento • Output è diverso da Outcome • Mandarinismo della amministrazione pubblica • Miglioramento incrementale o reingegnerizzazione • Rivoluzione / Riformismo Fonte: Pietro di Benedetto – UniDOC 2008
Esiste un sistema di mappatura delle funzioni amministrative delle università italiane? • Cosa hanno pubblicato nella Sezione Trasparenza gli atenei italiani finora? • Perché dobbiamo sempre ripartire da zero? • Titulus 97
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29Art. 5 (oggi abrogato D.Lgs. 165/2001) art. 5 Criteri di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
Funzioni e competenze Il titolario di classificazione va progettato tenendo conto delle funzioni di un ente produttore. Esse possono essere: • Funzioni primarie • Funzioni finali • Funzioni strumentali o di supporto
Funzione primariacostitutiva Funzioni gestionali Funzionifinali Funzioni strumentalie di supporto Applicazione pratica I - Amministrazione II - Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia III - Didattica, di ricerca, programmazione e sviluppo IV - Attività giuridico-legale V - Studenti e laureati VI - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio VII - Personale VIII - Finanza, contabilità e bilancio IX - Edilizia e territorio X - Patrimonio, provveditorato ed economato XI - Oggetti diversi