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IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1. LE FONTI. La disciplina del diritto di accesso è contenuta: nel CAPO V ( ARTT. 22 SS.) della LEGGE N. 241/1990 , come modificata dalla legge n. 15/2005, dalla legge n. 80/2005 e dalla legge n. 69/2009;
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IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
1. LE FONTI La disciplina del diritto di accesso è contenuta: • nel CAPO V (ARTT. 22 SS.) della LEGGE N. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, dalla legge n. 80/2005 e dalla legge n. 69/2009; • nel D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184, che detta le modalità di esercizio del diritto. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
2. DALLA SEGRETEZZA ALLA TRASPARENZA Nel complesso, la disciplina del diritto di accesso rappresenta UNA SVOLTA NELLA CONCENZIONE DEI RAPPORTI TRA PA E CITTADINI, decretando la fine del principio generale di SEGRETEZZA degli atti dei pubblici poteri in favore del principio, di derivazione comunitaria, di TRASPARENZA. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
3. L’ACCESSO E LA POTESTA’ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO Spetta allo Stato garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il diritto di accesso, essendo l’ACCESSO ricondotto nell’ambito della materia dei LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI di cui all’ART. 117, c. 2, lett. m), Cost., ai sensi dell’ART. 22, c.1, legge n. 241/1990. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
4. LA NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ACCESSO Sulla NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ACCESSO si è sviluppato nel tempo un ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale: TESI [dominante] DEL diritto di accesso come DIRITTO SOGGETTIVO. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
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TESI DEL diritto di accesso come INTERESSE LEGITTIMO. Argomenti a supporto: Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
Tale TESI, benché superata, è stata autorevolmente SOSTENUTA DAL CONSIGLIO DI STATO IN ADUNANZA PLENARIA, dapprima [con forza] nella decisione n. 16/1999 e, poi [con maggiore cautela] nelle decisioni gemelle n. 6/2006 e n. 7/2006. L’iter interpretativo del Consiglio di Stato si conclude con il parere reso in sede consultiva sulla bozza di d.P.R. n. 184/2006. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
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5. L’INTERESSE ALL’ACCESSO L’ART. 22, c. 1, lett. b), della legge n. 241/1990 riconosce il diritto di accesso a: “TUTTI I SOGGETTI PRIVATI, COMPRESI QUELLI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O DIFFUSI, CHE ABBIANO UN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO E ATTUALE, CORRISPONDENTE AD UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA E COLLEGATA AL DOCUMENTO AL QUALE E’ CHIESTO L’ACCESSO.” [v. Art. 2, c. 1, d.P.R. n. 184/2006] Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
Il DIRITTO DI ACCESSO NON SI ATTEGGIA COME UNA sorta di AZIONE POPOLARE diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla PA, giacché: Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
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Se non si vuole che IL DIRITTO DI ACCESSO trasmodi in mera soddisfazione di curiosità o in generica aspirazione alla legalità, esso DEVE ESSERE FINALIZZATO ALLA CONOSCENZA DI ATTI RISPETTO AI QUALI SUSSISTE O E’ CONNESSA QUANTOMENO UNA UTILITA’ PER IL RICHIEDENTE. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
Il TITOLARE del preteso diritto DEVE ESPORRE,non soltanto le RAGIONI PER CUI INTENDE ACCEDERE alla documentazione, ma anche COMPROVARE, ove necessario anche giudizialmente, LA COERENZA DI TALI RAGIONI CON GLI SCOPI alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato. Fermo restando che il diritto di accesso non è consentito solo in ragione di un possibile sviluppo di carattere giurisdizionale, essendo sufficiente che il ricorrente vanti un interesse concreto e qualificato. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
I CARATTERI DELL’INTERESSE sotteso all’accesso sono: Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
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6. L’OGGETTO DELL’ACCESSO L’ART. 22, c. 1, lett. d), della legge n. 241/1990 individua l’oggetto dell’accesso nel DOCUMENTO AMMINISTRATIVO, inteso come: “OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI O NON RELATIVI AD UNO SPECIFICO PROCEDIMENTO, DETENUTI DA UNA PA E CONCERNENTI ATTIVITA’ DI PUBBLICO INTERESSE, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA DELLA LORO DISCIPLINA SOSTANZIALE”. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
Tale definizione delimita IL DIRITTO DI ACCESSO che NON COMPRENDE L’ACCESSOcd. INFORMATIVO, che introduce a carico della PA un’ATTIVITA’ DI COGNIZIONE E DI GIUDIZIO non ancora tradotta nello strumento documentale. Non sono cioè accessibili le informazioni in possesso della PA che non abbiano forma di documento amministrativo. Allo stesso modo, non sono accessibili i documenti posseduti da una PA non nell’esercizio di una funzione amministrativa, ma nell’esercizio di attività giurisdizionale [es. documenti di indagine posseduti dall’autorità di PS in ragione di un procedimento penale in corso]. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
7. LA NOZIONE DI P.A. AI FINI DELL’ACCESSO L’ART. 22, c. 1, lett. e), della legge n. 241/1990, ai fini dell’accesso, fornisce una nozione ampia di PA intesa come: “TUTTI I SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO E I SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO LIMITATAMENTE ALLA LORO ATTIVITA’ DI PUBBLICO INTERESSE DISCIPLINATA DAL DIRITTO NAZIONALE O COMUNITARIO.” Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
L’ART. 23 della legge n. 241/1990 aggiunge: “IL DIRITTO DI ACCESSO DI CUI ALL’ART. 22 SI ESERCITA NEI CONFRONTI DELLE PA, DELLE AZIENDE AUTONOME E SPECIALI, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. IL DIRITTO DI ACCESSO NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA’ DI GARANZIA E DI VIGILANZA SI ESERCITA NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI ORDINAMENTI, SECONDO QUIANTO PREVISTO DALL’ART. 24.” Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
Da sempre ci si chiede se le disposizioni dettate in materia di accesso possano essere applicate anche nei confronti degli atti di diritto privato di una PA o nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
La tesi positiva è ormai unanimamente abbracciata a far tempo soprattutto dalle decisioni del Consiglio di Stato adottate in Adunanza Plenaria n. 4/1999 e n. 5/1999: “l’ACCESSO ai documenti amministrativi non E’ CORRELATO agli atti amministrativi, bensì in modo più ampio, ALLA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, nel cui ambito concettuale deve ricomprendersi non solo l’attività di diritto amministrativo ma anche l’attività di diritto privato, volta, al pari della prima, alla cura concreta di interessi della collettività.” Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
Su tale premessa, la giurisprudenza è stata chiamata a tracciare delle LINEE DI CONFINE per quel che attiene all’ACCESSO AGLI ATTI DEI SOGGETTI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO; soggetti che in coerenza con la nozione mutevole di ente pubblico sono equiparati alla PA ai fini dell’accesso. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
Il Consiglio di Stato, nella decisione adottata in Adunanza Plenaria 22.04.1999, n. 5, ha esplicitato la RATIO E le CONDIZIONI alle quali soggiace il diritto di accesso all’attività dei gestori, separando l’attività non accessibile da quella accessibile. Le ipotesi di ATTIVITA’ ACCESSIBILE, anche alla luce delle modifiche normative alla legge n. 241/1990, sono tre. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
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8. I LIMITI ALL’ACCESSO: LE ESCLUSIONI LEGALI L’ART. 24 della legge n. 241/1990 prevede che IL DIRITTO DI ACCESSO E’ ESCLUSO: a) per I DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO DI STATO ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei PROCEDIMENTI TRIBUTARI, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei PROCEDIMENTI SELETTIVI, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
9. I RAPPORTI TRA ACCESSO E RISERVATEZZA Il RAPPORTO TRA ACCESSO E RISERVATEZZA viene regolato attraverso il coordinamento delle disposizioni dettate dalla LEGGE N. 241/1990 con le norme del D.LGS. N. 196/2003. Le norme approntano 3 LIVELLI DI PROTEZIONE DEI DATI relativi alla sfera dei privati con una TUTELA PROGRESSIVAMENTE PIU’ AMPIA. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
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10. LE MODALITA‘ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO L’ART. 25, c. 1 e c. 2, della legge n. 241/1990, prevede che: “Il diritto di accesso si esercita mediante ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è GRATUITO. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. “La RICHIESTA di accesso ai documenti DEVE ESSERE MOTIVATA. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
11. LA TUTELA AMMINISTRATIVA DEL DIRITTO DI ACCESSO Gli ART. 25, c. 4, e ART. 27 della legge n. 241/1990 disciplinano la TUTELA AMMINISTRATIVA DEL DIRITTO DI ACCESSO davanti alla COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA
12. LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO DI ACCESSO L’ART. 25, c. 5, della legge n. 241/1990 dispone che: “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato RICORSO, nel termine di 30 giorni, AL TAR, il quale decide in CAMERA DI CONSIGLIO entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti”. Avv. VALENTINA MILANI - LEZIONE 06.10.2009 SCUOLA DI POLIZIA