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Donne e cittadinanza in Europa. Politiche di coesione, d’integrazione, di parità

Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze Politiche “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”. Donne e cittadinanza in Europa. Politiche di coesione, d’integrazione, di parità

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Donne e cittadinanza in Europa. Politiche di coesione, d’integrazione, di parità

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Presentation Transcript


  1. Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze Politiche“Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica” Donne e cittadinanza in Europa. Politiche di coesione, d’integrazione, di parità Federica Di Sarcina Università degli Studi di Siena Centro di Ricerca sull’Integrazione Europea

  2. Trattato di Roma (27 marzo 1957): nascita del Mercato Comune Europeo Articolo 119 del Trattato di Roma: “Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro” Alle origini della politica di pari opportunità della CEE/UE

  3. Perché l’articolo 119 nel Trattato di Roma? Contrastare il dumping sociale all’interno del Mercato comune

  4. Dumping sociale • Il dumping sociale è una pericolosa forma di concorrenza sleale che, violando i diritti dei lavoratori, immette nel mercato prodotti particolarmente concorrenziali • La sottoretribuzione delle donne rappresenta una delle principali forme di dumping sociale attraverso la quale il datore di lavoro riduce i propri costi, e dunque il prezzo finale del prodotto, rendendolo concorrenziale a danno della manodopera femminile

  5. Quali fattori storici hanno portato alla fissazione del salario delle donne ad un tasso più basso rispetto a quello degli uomini? “Per decenni … è stato come se il mercato del lavoro fosse destinato a seguire i comandi della Bibbia” (Paul Weiler, The Wages of Sex: The Uses and Limits of Comparable Worth) “La tua stima sarà: per un maschio dai venti ai sessant’anni, cinquanta sicli d’argento, secondo il siclo del santuario, invece per una donna la tua stima sarà di trenta sicli” (Levitico 27: 3-4)

  6. La lotta al dumping sociale ha origini lontane • La clausola del “salaire égal pour un travail de valeur égal” compare per la prima volta nel Trattato di pace firmato a Versailles del 19 giugno 1919 • L’azione della CEE si inserisce nell’azione perseguita da tempo in ambito internazionale • dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) • dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) • dal Consiglio d’Europa

  7. L’azione dell’OIL • Le basi per la creazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, vennero poste nel Trattato di Versailles del 1919. • L’OIL è un organismo a carattere tripartito, con una rappresentanza di governi, lavoratori e datori di lavoro, che avrà un ruolo sempre crescente nella formazione delle Convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro • Nel 1951, l’OIL approverà la Convenzione n. 100 sulla parità salariale tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale • Il principio sancito dalla Convenzione n. 100 è più avanzato rispetto all’articolo 119 del Trattato di Roma

  8. Articolo 119 del Trattato di Roma: sancisce la parità salariale tra uomini e donne per i lavori eguali Il lavoro eguale si riferisce al modo in cui viene svolto un lavoro, alle quantità che vengono prodotte, al luogo e alla durata del lavoro stesso. Quindi, due lavori sono uguali se considerati pienamente interscambiabili. In tal senso, vengono escluse dal principio della parità salariale le occupazioni tipicamente femminili che possono trovare un equivalente in un lavoro maschile e che costituiscono la maggioranza degli impieghi delle donne Convenzione n. 100 dell’OIL: riconosce l’uguaglianza retributiva tra i sessi per i lavori di valore eguale Il termine lavoro di valore eguale è più generale, in quanto comprende anche il confronto tra i valori delle varie attività lavorative. Si può dire che due lavori, anche se apparentemente molto diversi tra loro, possono avere lo stesso valore agli occhi di un’impresa perché richiedono delle qualifiche uguali, perché hanno lo stesso valore di mercato, lo stesso prestigio sociale o lo stesso livello alla luce di qualsiasi altro parametro socialmente accettato

  9. L’azione dell’ONU • Apartire dal secondo dopoguerra, anche nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il principio della parità retributiva tra i sessi verrà consacrata nella maggior parte dei testi fondamentali e riconosciuto quale parte integrante dei diritti umani • Già la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 25 giugno 1945, sancì l’intento della nascente Organizzazione di “riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne…”.

  10. L’azione dell’ONU • Allo scopo di ribadire maggiormente i principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite, l’Assemblea Generale dell’ONU approvò, il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. • L’articolo 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma che “Ogni individuo ha diritto, senza discriminazione, ad eguale retribuzione per eguale lavoro”

  11. L’azione dell’ONU • Nel 1966, in attuazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, vennero formulati due Patti, uno sui diritti civili e politici, l’altro sui diritti economici, sociali e culturali • Il patto sui diritti economici, sociali e culturali ribadisce il principio della parità di retribuzione per un lavoro di valore uguale. In particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro (articolo 7) • Inoltre, una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale (articolo 10)

  12. L’azione del Consiglio d’Europa • Il Consiglio d’Europa è stato creato a Londra il 5 maggio 1949 da Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda e Svezia. Oggi è composto da 46 Stati membri che rappresentano 800 milioni di europei • Si tratta di un organo consultivo il cui scopo è di “conseguire una più stretta unione tra i suoi membri” da raggiungere “con la discussione di questioni di comune interesse, con accordi e mediante un’azione comune nei campi economico-sociale-culturale-scientifico” • Fin dalle sue origini il Consiglio d’Europa ha rivolto il proprio impegno verso la tutela dei diritti umani ed in tal senso la prima Convenzione firmata sotto la sua egida sarà la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) • Nel 1961 il Consiglio d’Europa approva la Carta sociale europea secondo la quale gli Stati firmatari s’impegnano «à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale»

  13. Gli Anni Settanta: l’avvio della politica di pari opportunità della CEE/UE • Il Vertice dell’Aja del 1° e 2 dicembre 1969 • Il Vertice di Parigi del 1972 • Nel 1973 la Commissione europea definì il primo programma d’azione sociale (approvato dal Consiglio dei Ministri con la Risoluzione del 21 gennaio 1974): • piena occupazione • miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro • maggior coinvolgimento delle parti sociali alle decisioni economiche della Comunità e dei lavoratori alla vita delle imprese

  14. Gli Anni Settanta: l’avvio della politica di pari opportunità della CEE/UE • Grazie al Primo programma d’azione sociale, nell’ambito dell’occupazione femminile vennero approvate tre Direttive • Direttiva 75/117/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile • Direttiva 76/207/CEE relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro • Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

  15. Gli Anni Settanta: l’avvio della politica di pari opportunità della CEE/UE • In questo periodo è necessario ricordare il contributo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che nel 1976 con la sentenza Defrenne contro Sabena stabilì l’effetto diretto dell’articolo 119 provocando uno shok tra i governi e gli imprenditori dei Nove paesi della CEE • Infatti, a partire da quel momento l’articolo 119 avrebbe potuto essere invocato dai singoli di fronte ai giudici del proprio paese, i quali avrebbero disposto di forme di tutela adeguate proprio come se si trattasse di norme emanate dal legislatore statale

  16. Gli Anni Settanta: l’avvio della politica di pari opportunità della CEE/UE • Parallelamente agli sviluppi normativi atti a riconoscere la parità di trattamento in ambito lavorativo, nel corso degli anni Settanta assistiamo all’avvio di una politica di comunicazione rivolta alle donne • Lo scopo era di sensibilizzare l’opinione pubblica femminile al processo di costruzione europea • Nascita del servizio “Informazione delle organizzazioni e della stampa femminili” all’interno della DGX • Nascita del Bollettino “Donne d’Europa” su iniziativa di Fausta Deshormes La Valle

  17. Le azioni positive • La prima metà degli anni Ottanta rappresenta un periodo particolarmente delicato del processo integrativo • Nonostante ciò, nel 1982 la Commissione europea prosegue nel suo impegno verso l’uguaglianza tra i sessi ed approva il primo Piano d’azione sulle pari opportunità il quale fa proprio il modello delle azioni positive • Un’azione positiva intende integrare la legislazione relativa alla parità di trattamento ed include tutti i provvedimenti atti ad eliminare le disparità di fatto • Tra il 1982 e il 2000 si sono succeduti 4 Piani d’azione sulle pari opportunità

  18. La nascita delle RETI • Numerosi sono stati i risultati ottenuti grazie ai programmi d’azione sulle pari opportunità • Uno dei più importanti è stato senza dubbio la nascita delle RETI • La prima rete, “Donne nell’occupazione”, venne istituita nel 1983 dalla Commissione ed era composta da economisti, demografi e sociologi con il compito di esaminare l’evoluzione della situazione delle donne nel mercato del lavoro • Sono seguite a questa la rete sulla “Diversificazione delle scelte professionali” e la rete “Azione positiva nel settore privato”, il “Gruppo di lavoro sull’alta funzione pubblica” ed il “Comitato direttivo per la parità delle opportunità alla radio e alla televisione” • Nel 1988 veniva messa a punto la rete “IRIS” sulla formazione professionale” • In seguito venne creata la rete concernente i diversi modi per la “custodia dei bambini” la quale ha permesso di richiamare l’attenzione sull’importanza rivestita dalle strutture per l’infanzia di elevata qualità

  19. Approfondimento normativo tra gli Anni Ottanta e Novanta • Direttiva relativa all’attuazione della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (1986) • Direttiva relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività economica, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (1986) • Direttiva sul miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d’allattamento (1992) • Direttiva del Consiglio concernente il congedo parentale (1996) • Direttiva riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (1997)

  20. Il gender mainstreaming • Trattato di Maastricht (1992) • Quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, settembre 1995) • Entrata della Svezia e della Finlandia nell’UE (1995) • Comunicazione della Commissione “Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle azioni e delle politiche comunitarie” COM (96) 67 • Trattato di Amsterdam (1997)

  21. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale (PECO):quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Nata su iniziativa di sei Stati membri (Francia, RFT, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo), la CEE/UE si è progressivamente ampliata ed attualmente è composta da 25 Stati • Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca (1973) • Grecia (1981) • Spagna e Portogallo (1986) • Austria, Svezia e Finlandia (1995) • 8 PECO, Malta e Cipro (2004) • Bulgaria e Romania entreranno il 1° gennaio 2007 dando vita all’UE27

  22. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Nel 1989, con il crollo del Muro di Berlino, prende avvio quel “ritorno all’Europa” dei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale che per circa quarant’anni avevano fatto parte del blocco sovietico • Nel 1993, il Consiglio europeo di Copenaghen ha stabilito i criteri che ogni Stato desideroso di entrare a far parte dell’UE dovrà rispettare all’interno del proprio ordinamento • Una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze • L’esistenza di una economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione • La capacità di assumersi gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l’adesione agli obiettivi di un’unione politica, economica e monetaria

  23. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 approvò le decisioni della Commissione secondo la quale la Repubblica Ceca, la Polonia, l’Estonia, Cipro, la Slovenia e l’Ungheria costituivano i paesi più vicini al soddisfacimento dei criteri e dunque erano pronti ad iniziare i negoziati di adesione • In occasione del Consiglio europeo di Helsinki del 1999, sono stati ammessi ai negoziati di adesione la Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Romania e la Slovacchia • La Repubblica Ceca, la Polonia, la Lettonia, l’Estonia, la Lituania, la Slovenia, l’Ungheria e la Slovacchia sono entrate a far parte dell’UE il 1° maggio 2004

  24. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Quali riflessioni ha suscitato e suscita tutt’ora il binomio allargamento dell’UE ad est/uguaglianza di genere? • Le tematiche legate all’uguaglianza di genere non hanno ricevuto un’adeguata considerazione nel corso del processo di allargamento nonostante le numerose dichiarazioni da parte delle istituzioni comunitarie • Un’attenzione maggiore avrebbe dovuto essere posta sul difficile status che aveva segnato le donne dei PECO durante il regime socialista nonché sulla lacerazione che questo subirà con l’avvento della transizione politica ed economica

  25. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Spesso ignorata ad ovest della cortina di ferro, la condizione femminile nei regimi socialisti è stata caratterizzata da marcate contraddizioni • se da un lato si affermarono avanzate disposizioni di politica sociale allo scopo di aiutare le donne a conciliare il loro duplice ruolo di madri e lavoratrici • dall’altro le donne erano vittime di una forte segregazione professionale nei settori economici con salari bassi e poche responsabilità. • Analogamente, la presenza delle donne nelle istituzioni politiche, assicurata da un sistema di quote, si concentrava a livello locale ma era inesistente nei rami più elevati, come la direzione del partito.

  26. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Con il crollo del comunismo, si assiste ad un totale rifiuto dei modelli imposti dal regime nonché all’emergere di un forte nazionalismo che condurrà, non a caso, all’affermazione di un sistema patriarcale, estremamente discriminatorio verso le donne. • Nella fase iniziale della transizione sono le donne stesse a sostenere questo ritorno ai valori tradizionali, rallegrandosi di potersi finalmente dedicare al focolare domestico, situazione percepita da sempre come un lusso riservato alle donne occidentali . • Tutto ciò non può destare sorpresa in quanto in questi paesi il “linguaggio della parità” era stato profondamente macchiato, discreditato dalla sua associazione con i provvedimenti degli stati socialisti e solo in seguito al continuo deterioramento della condizione femminile, le donne prenderanno coscienza della necessità di contrastare le discriminazioni esistenti nei loro confronti.

  27. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Avendo scosso le politiche sociali, la transizione ha eliminato, in primo luogo, quei provvedimenti basilari dell’emancipazione e dell’indipendenza delle donne, ponendole ai margini della vita lavorativa • La fine dello “Stato- provvidenza” ha condotto alla eliminazione di quei sistemi di protezione e di aiuti sociali alle donne e alle famiglie che, divenuti preoccupazione delle imprese private, sono stati sacrificati in nome della massima riduzione dei costi • Il contesto nel quale si colloca il camminodei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO) verso l’Unione europea si presenta, dunque, particolarmente deteriorato per quanto concerne il rispetto dell’uguaglianza di genere, tematica che costituisce nondimeno parte integrante dei criteri di Copenhagen

  28. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Il successo dell’allargamento in questo settore è stato invece limitato al corretto recepimento delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità • In tal senso, l’esecutivo comunitario aveva messo in luce , fin dalle prime fasi del processo, come la corretta trasposizione dell’ acquis communautaire negli ordinamenti nazionali dei PECO rappresentasse una conditio sine qua non per l’adesione • Il successo dell’allargamento è stato dunque legato soprattutto al riconoscimento negli ordinamenti giuridici dei PECO di quei principi consacrati nelle direttive ma che, com’è noto, non ne assicura il concreto rispetto. Infatti anche nei paesi più “virtuosi” – ovvero quelli che hanno recepito l’acquis con tempi e modalità lodevoli – le donne continuano ad essere vittime di forti discriminazioni • L’approvazione di una norma si differenzia ampiamente dalla sua reale applicazione che non rappresenta un fattore esclusivamente giuridico ma attiene piuttosto al continuo sviluppo di una cultura della parità nelle istituzioni e nella società

  29. L’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa Centrale e Orientale:quali sfide alla futura politica di pari opportunità della UE? • Entrare a far parte dell’UE non significa solo accettare le sue politiche ma significa soprattutto condividere i valori sui quali queste si fondano, nella prospettiva di un continuo approfondimento • In tal senso, proprio nell’ambito delle pari opportunità, l’atteggiamento del GOVERNO POLACCO ha alimentato non pochi interrogativi circa il futuro di questa politica, mettendo in luce come, lungo l’iter di preadesione, un’azione più globale e più incisiva degli attori comunitari avrebbe forse contribuito ad accrescere una maggiore consapevolezza di genere in quei paesi dove l’affermazione dei diritti di uguaglianza si presentava particolarmente difficile

  30. In Polonia, in seguito alle elezioni del 1997, il nuovo governo • Eliminerà il Piano d’Azione Nazionale sulle donne che recepiva gli impegni presi dalla Polonia alla Conferenza di Pechino • Abolirà le questioni di genere dal mandato del Plenipotenziario per le donne e la famiglia • Attuerà un forte disimpegno nei confronti del programma sulla violenza domestica finanziato dalle Nazioni Unite • Chiuderà il Forum consultivo delle ONG che aveva il compito di valutare le implicazioni di genere in tutte le politiche del governo • In occasione della sessione straordinaria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Femmes 2000: l’égalité des genres, développement et paix pour le XXIème siècle” (New-York, 2000), la Polonia si è unita ad altri paesi cattolici e musulmani contro il dibattito su diritti “sessuali” delle donne, in particolare quelli concernenti la contraccezione, l’aborto, l’omosessualità e l’educazione sessuale delle ragazze, seguendo un atteggiamento del tutto inconciliabile con la politica seguita dalle NU e dalla UE in questo settore

  31. Conclusioni • Il processo di costruzione europea ha senza dubbio contribuito all’affermazione dei diritti delle donne • L’allargamento dell’UE ai PECO pone non pochi interrogativi circa il futuro della politica di pari opportunità. Nonostante ciò, l’ingresso dei nuovi paesi nell’Unione europea, con il loro bagaglio di esperienze e di tradizioni, potrebbe arricchire anche i “vecchi” Stati membri ed è auspicabile, dunque, che questo processo di reciproca amalgama tra i risultati raggiunti nei diversi paesi possa condurre ad una nuova focalizzazione del problema in Europa e imprimere un fresco e promettente slancio verso una società che rifiuti qualsiasi forma di discriminazione e di esclusione sociale.

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