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Presidente della Repubblica. Ruolo proprio evoluzione tra le funzioni e gli organi costituzionali. Presidente della Repubblica. Il presidente della Repubblica (o capo dello Stato) è, al pari del Parlamento, un organo costituzionale.
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Presidente della Repubblica Ruolo proprio evoluzione tra le funzioni e gli organi costituzionali
Presidente della Repubblica • Il presidente della Repubblica (o capo dello Stato) è, al pari del Parlamento, un organo costituzionale. • Tuttavia, mentre il Parlamento è un organo collegiale, il presidente della Repubblica è un organo monocratico.
Eletto… • In base alla Costituzione (art. 84), può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino italiano (uomo o donna) che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici (con esclusione dei discendenti di casa Savoia). • Il sistema di scelta del presidente della Repubblica si basa sul principio dell’elezione indiretta. • Il presidente, infatti, non viene eletto direttamente dal popolo — come accade nelle repubbliche chiamate «presidenziali” (ad esempio, Stati Uniti e Francia) — ma dal Parlamento.
L’art. 83 della Costituzione prevede che l’elezione del presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune abbia luogo a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’assemblea per le prime tre votazioni.
Dura in carica • Il presidente della Repubblica dura in carica sette anni ed è sempre rieleggibile. • L’obbligo dell’esercizio effettivo e personale delle funzioni esclude ogni possibilità di delegazione • Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro scadenza, per procedere alle elezioni occorre aspettare la costituzione delle nuove Camere e l’elezione avrà luogo entro 10 giorni dalla prima riunione. Nel frattempo, le funzioni sono esercitate dal presidente del Senato (presidente supplente).
l’irresponsabilità del capo dello Stato • L’art. 90 della Costituzione sancisce l’irresponsabilità del capo dello Stato per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. • In forza di questa irresponsabilità l’an. 89 della Costituzione stabilisce che nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal ministro proponente.
La responsabilità penale • Detto dei limiti con cui va intesa oggi la “irresponsabilità” del presidente della Repubblica, occorre osservare che la Costituzione prevede una sua responsabilità penale per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. • Nei casi in cui sia accusato dei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, il presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è giudicato dalla Corte costituzionale a composizione integrata.
Gli atti del presidente della Repubblica possono classificarsi in due gruppi: • — atti presidenziali; • — atti di partecipazione all’esercizio di altri poteri. • Gli atti presidenziali sono: • a) i messaggi presidenziali inviati alle Camere. I messaggi alle Camere sono uno strumento per segnalare gravi necessità comuni, o per richiamare esigenze avvertite nel Paese. • b) la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale e di cinque senatori a vita;
un atto di grande importanza tra quelli presidenziali • è la nomina del presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, dei membri del governo (ministri); • o scioglimento anticipato delle Camere (e l’indizione di nuove elezioni per la creazione di Camere nuove).
Gli atti di partecipazione ad altri poteri sono così classificabili: • a) partecipazione all’esercizio della funzione legislativa: • — convocazione straordinaria delle Camere (essa spetta, come s e visto, anche ai presidenti delle due Camere e a un terzo dei suoi componenti); • — promulgazione delle leggi: in tal modo si accerta e si attesta la regolarità formale del procedimento legislativo; • — autorizzazione, con proprio decreto (DPRJ, alla presentazione • dei disegni di legge del governo; emanazione dei decreti legge e dei regolamenti; • — indizione del referendum dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri;
b) partecipazione all’esercizio della funzione amministrativa: • — nomina del governo e dei più importanti organi amministrativi • dello Stato come i sottosegretari di Stato, i presidenti e i consiglieri • della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, i prefetti, gli ambasciatori, ecc~ • — presidenza del Consiglio supremo di difesa; • — conferimento di onorificenze della Repubblica; • — accreditamento di rappresentanti diplomatici dell’Italia all’estero; • — ricevimento dei rappresentanti dei Paesi esteri accreditati presso • lo Stato italiano; • — ratifica dei trattati internazionali. Questi, una volta conclusi, diventano vincolanti per gli Stati solo dopo la ratifica, atto con il quale lo Stato dichiara solennemente che intende osservare un certo trattato; • — dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento;
partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale: • c) — presidenza del Consiglio superiore della magistratura (organo che assicura l’autogoverno e l’indipendenza dei giudici); • — concessione della grazia e commutazione delle pene. • La grazia è un provvedimento di clemenza che si rivolge a un singolo individuo (al contrario dell’amnistia e dell’indulto, non è, dunque, un atto di carattere generale) - • Con la grazia si condona, in tutto o in parte, la pena a un condannato, pur continuando a essere considerato reato il fatto per cui la pena è stata irrogata.