130 likes | 276 Views
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Il garante della Costituzione. Egli è il punto nel quale si collegano tutti i fili che compongono la vita costituzionale ( G. Zagrebelsky ). Egli è garanzia del buon funzionamento globale del sistema costituzionale dello Stato.
E N D
Il garante della Costituzione • Egli è il punto nel quale si collegano tutti i fili che compongono la vita costituzionale ( G. Zagrebelsky). • Egli è garanzia del buon funzionamento globale del sistema costituzionale dello Stato. • Egli è chiamato a svolgere due compiti. • controllo contro gli abusi svolti dagli altri organi; • l’attivazione, contro la loro inerzia. • Egli in caso di maggioranze parlamentari stabili modera la vita politica. • Egli in caso di maggioranze parlamentari instabili richiama al dovere e mette in moto gli organi costituzionali .
Il rappresentante dell’unità nazionale • Se per politica si intende quella dei partiti la funzione del P. d. R. non è politica • Se per politica si intende cura dei supremi interessi pubblici la funzione del P. d. R. è altamente politica
Elezione e durata • È eletto dal Parlamento in seduta comune in più tre rappresentanti delle regioni ( uno solo della Valle d’Aosta). • Deve avere compiuto 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici. • Le votazioni sono a scrutinio segreto e nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza qualificata ( quorum con almeno i 2/3 degli aventi diritto); dalla quarta in poi basta la maggioranza assoluta ( quorum della metà più uno degli aventi diritto). • Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione a Camere unite. È rieleggibile
Il Presidente della Repubblica Viene elettodal Parlamentoin seduta comuneIntegrato da rappresentanti delle Regioni • È il Capo dello Stato (art. 87 Cost.) • Rappresenta l’unità nazionale • Promulga le leggi • Scioglie anticipatamente le Camere • Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro • Emana i decreti del Governo • Comanda le Forze armate • Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura • Nomina 5 giudici della Corte costituzionale • Può concedere la grazia
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA RISPETTO AL PARLAMENTO • Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. • Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. • dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. • può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. • presta giuramento di fedeltà alla Repubblica • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. • Può inviare messaggi alle Camere
I poteri del Presidente rispetto alla Magistratura • Presiede il Consiglio superiore della magistratura. • Può concedere grazia e commutare le pene.
Le funzioni del Presidente rispetto al Governo • Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. • Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Le funzioni del Presidente della Repubblica rispetto al corpo elettorale • Indice le elezioni e i referendum.
I decreti e la controfirma del P.d.R. • I decreti sono atti del P. d. R. firmati da lui e controfirmati dal un Ministro. • La controfirma è una conseguenza della irresponsabilità del Presidente che trasferisce la responsabilità ai membri del Governo. • Il Presidente non deve interferire con la libertà del Governo e viceversa. Si tratta di atti SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI: la decisione è sola del Presidente ( vedi la nomina dei senatori a vita o dei giudici costituzionali. ATTI SOSTANZALMENTE GOVERNATIVI : la cui decisione e responsabilità ricade sul Governo e il compito del Presidente è quello di controllo
Altre funzioni del Presidente della Repubblica • Conferisce le onorificenze della Repubblica. • Presiede il Consiglio supremo di difesa. • Ha il comando delle Forze armate. • Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. • Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.