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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA www.quirinale.it. Il Presidente della Repubblica. Elezione e durata in carica … Ruolo, funzioni e poteri del P.d.r. … Responsabilità …. PDR. Requisiti. Compimento del cinquantesimo anno d’età; godimento dei diritti politici e civili;
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Il Presidente della Repubblica • Elezione e durata in carica … • Ruolo, funzioni e poteri del P.d.r. … • Responsabilità …
Requisiti • Compimento del cinquantesimo anno d’età; • godimento dei diritti politici e civili; • incompatibilità con qualsiasi altra carica.
DURATA DEL MANDATO • IL PDR DURA IN CARICA 7 ANNI (art. 85 Cost.); • Non esistono divieti alla possibilità di rielezione. Fino ad ora non è mai avvenuto • il settennato DECORRE DAL GIURAMENTO CHE IL PRESIDENTE PRESTA DAVANTI AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE;
IL GIURAMENTO • Il PDR prima di assumere le proprie funzioni presta giuramento di FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA ED OSSERVANZA ALLA COSTITUZIONE; • IL giuramento si svolge nel giorno dell’effettiva presa dei poteri e dell’insediamento davanti al Parlamento in seduta Comune; • Dopo la lettura della formula di giuramento il PDR legge un MESSAGGIO nel quale indica le linee guida della nuova presidenza • MESSAGGIO D’INSEDIAMENTO NON SOGGETTO A CONTROFIRMA MINISTERIALE
CESSAZIONE DELLA CARICA Oltre che alla naturale scadenza, per: • dimissioni volontarie; • morte; • impedimento permanente, dovuto a gravi malattie; • destituzione, nel caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione; • decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità. Il PDR quando cessa la propria carica diventa senatore a vita a meno che non vi rinunci
La prorogatio • Nel caso non si riesca ad eleggere il nuovo Presidente prima della scadenza delle camere ovvero quando le camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi dalla loro opera la prorogatio. L’istituto, che è un principio generale nel nostro ordinamento pubblico, consente al Presidente uscente di mantenere la propria carica ed i propri poteri fino all’elezione del suo successore;
Il “semestre bianco” (art. 88 comma 2 Cost.) • Negli ultimi sei mesi di mandato il PDR non può procedere allo scioglimento delle Camere salvo che essi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
SUPPLENZA “Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica …” (art. 86 Cost.).
POTERI PDR • POTERI PRESIDENZIALI: • POTERI DI CONTROLLO: poteri che il PDDR svolge quando partecipa all’esercizio delle principali funzioni dello stato ( es. promulgazione della legge, emanazione dei decreti legge, autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi) • POTERI DI GARANZIA: poteri diretti a controllare e vigilare sul corretto funzionamento del sistema costituzionale. Es il PDR presiede il CSM ed è al comando delle Forze armate. • POTERI DI PREROGATIVA: poteri che appaiono come retaggio storico dell’epoca monarchica. Poteri eccezionali (es. concessione della grazia e conferimento delle onoreficenze) • POTERI DI INFLUENZA: poteri che si sostanziano nel generale potere di messaggio e di esternazione (es. messaggi presidenziali) • POTERI DI INTERMEDIAZIONE POLITICA: tali poteri collocano il PDR nel cuore delle vicende politiche del nostro paese (es scioglimento anticipato delle camere, indizione delle elezioni, convocazione in via straordinaria delle camere, nomina del Presidente del Consiglio)
ATTI PRESIDENZIALI • ATTI PRESIDENZIALI DELIBERATI DA ORGANI DIVERSI: la deliberazione sostanziale dell’atto è Di un altro organo mentre il Capo dello Stato entra nel procedimento con un’attività di controllo e di integrazione dell’efficaca.(es. promulgazione della legge) • ATTI PROPRIAMENTE PRESIDENZIALI: il contenuto e la deliberazione dell’atto sono del tutto imputabili al Capo dello Stato mentre il Governo interviene con un’attività di controllo mediante l’istituto della controfirma (es. nomina 5 senatori a vita, 5 giudici corte costituzionale) • ATTI PRESIDENZIALI A PARTECIPAZIONE COMPLESSA: atti che sono il frutto della necessaria collaborazione tra il PDR e altri organi costituzionali (es. scioglimento delle Camere).
Responsabilità Reati presidenziali Alto tradimento Attentato alla Costituzione
CONTROFIRMA • Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. • La controfirma del ministro PROPONENTE evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito. La controfirma è l’istituto che rende validi tutti gli atti del PDR e trasferisce la responsabilità di tali atti al ministro proponente/competente • La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.