130 likes | 294 Views
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. RUOLO DEL CAPO DELLO STATO E FORMA DI GOVERNO. Nei sistemi parlamentari ruoli politico-costituzionali differenti, che possono oscillare da organo di garanzia organo costituzionale governante. In Italia:. POTERI “A FISARMONICA”
E N D
RUOLO DEL CAPO DELLO STATO E FORMA DI GOVERNO Nei sistemi parlamentari ruoli politico-costituzionali differenti, che possono oscillare da organo di garanzia organo costituzionale governante
In Italia: POTERI “A FISARMONICA” che si espandono o si contraggono a seconda delle diverse fasi politiche
1°, 2°, 3° votazione Maggioranza dei 2/3 Votazioni successive Maggioranza assoluta dei componenti ELEZIONE:PARLAMENTOIN SEDUTA COMUNEINTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI (3cad. + 1 Val d’Aosta)
Poteri a) in ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: • scioglimento delle Camere(funzionale, per perdita di rappr.tà, ecc) • invio di messaggi alle Camere • indizione delle elezione e fissazione della prima riunione delle nuove Camere • nomina dei senatori a vita • convocazione delle Camere in seduta straordinaria b) in ordine alla funzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal Parlamento • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo
Poteri c) in ordine alla funzione esecutiva e di governo – indirizzo: • nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questi i Ministri • conduce le consultazioni per la formazione del governo • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo • nomina gli alti funzionari dello Stato di più alto grado • presiede il Consiglio Supremo di Difesa (CSD); • comanda le forze armate • può concedere la grazia (v. sent. C.C. 200/2006) • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum
Poteri d) in ordine all’esercizio della sovranità popolare • indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum e) in ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il CSM • decide sui ricorsi straordinari contro atti amministrativi f) in ordine alla rappresentanza esterna • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati • dichiara lo stato di guerra • effettua visite ufficiali all’estero
L’istituto della Controfirma Obbligo di controfirma da parte di un membro del Governo (Presidente del Consiglio o singoli ministri) per tutti gli atti presidenziali Art. 89 Cost. “Il Re non può sbagliare” “Il Re non può agire da solo”
- atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali Il valore “diverso” della controfirma (v. C.C. sent. 200/2007) - atto formalmente e sostanzialmente presidenziale = controfirma funzione formale - atto sostanzialmente governativo = controfirma funzione sostanziale di proposta vincolante; firma del presidente funzione di controllo
Classificazione degli atti presidenziali Atti esenti da controfirma: • dimissioni • messaggi orali • presidenza organi collegiali • atto di conferimento dell’incarico al Presidente del Consiglio Atti dovuti per costituzione o per legge: • promulgazione (dopo riapprovazione) • indizione elezioni camere • prima riunione • indizione referendum
CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI (I) Atti formalmente e sostanzialmente pres.li (iniziativa presidenziale): • nomina dei senatori a vita • nomina dei giudici della corte costituzionale • promulgazione delle leggi– atto dovuto ma v. potere di rinvio (sospensivo) • messaggi formali • autorizzazione presentazione ddl alle camere Atti formalmente pres.li ma sostanzialmente gov.vi (iniziativa gov.): • decreti legge • decreti legislativi • regolamenti • nomina ministri Atti sostanzialmente complessi (o duumvirali) • nomina del presidente del consiglio • scioglimento camere(“atto complesso eguale”) – nuove elezioni entro 70gg.
LA RESPONSABILITA’ PRESIDENZIALE Resp. GiuridicaResp. Politica fuori dall’esercizio NO delle funzioni: regole generali nell’esercizio delle funzioni
SOLO PER I REATI DI: ALTO TRADIMENTO ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE In questi casi potere/dovere di rifiutare la firma: garante ultimo dell’integrità del sistema