1 / 13

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. RUOLO DEL CAPO DELLO STATO E FORMA DI GOVERNO. Nei sistemi parlamentari ruoli politico-costituzionali differenti, che possono oscillare da organo di garanzia organo costituzionale governante. In Italia:. POTERI “A FISARMONICA”

chen
Download Presentation

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  2. RUOLO DEL CAPO DELLO STATO E FORMA DI GOVERNO Nei sistemi parlamentari ruoli politico-costituzionali differenti, che possono oscillare da organo di garanzia organo costituzionale governante

  3. In Italia: POTERI “A FISARMONICA” che si espandono o si contraggono a seconda delle diverse fasi politiche

  4. 1°, 2°, 3° votazione Maggioranza dei 2/3 Votazioni successive Maggioranza assoluta dei componenti ELEZIONE:PARLAMENTOIN SEDUTA COMUNEINTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI (3cad. + 1 Val d’Aosta)

  5. Poteri a) in ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: • scioglimento delle Camere(funzionale, per perdita di rappr.tà, ecc) • invio di messaggi alle Camere • indizione delle elezione e fissazione della prima riunione delle nuove Camere • nomina dei senatori a vita • convocazione delle Camere in seduta straordinaria b) in ordine alla funzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal Parlamento • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo

  6. Poteri c) in ordine alla funzione esecutiva e di governo – indirizzo: • nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questi i Ministri • conduce le consultazioni per la formazione del governo • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo • nomina gli alti funzionari dello Stato di più alto grado • presiede il Consiglio Supremo di Difesa (CSD); • comanda le forze armate • può concedere la grazia (v. sent. C.C. 200/2006) • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum

  7. Poteri d) in ordine all’esercizio della sovranità popolare • indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum e) in ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il CSM • decide sui ricorsi straordinari contro atti amministrativi f) in ordine alla rappresentanza esterna • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati • dichiara lo stato di guerra • effettua visite ufficiali all’estero

  8. L’istituto della Controfirma Obbligo di controfirma da parte di un membro del Governo (Presidente del Consiglio o singoli ministri) per tutti gli atti presidenziali Art. 89 Cost. “Il Re non può sbagliare” “Il Re non può agire da solo”

  9. - atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali Il valore “diverso” della controfirma (v. C.C. sent. 200/2007) - atto formalmente e sostanzialmente presidenziale = controfirma funzione formale - atto sostanzialmente governativo = controfirma funzione sostanziale di proposta vincolante; firma del presidente funzione di controllo

  10. Classificazione degli atti presidenziali Atti esenti da controfirma: • dimissioni • messaggi orali • presidenza organi collegiali • atto di conferimento dell’incarico al Presidente del Consiglio Atti dovuti per costituzione o per legge: • promulgazione (dopo riapprovazione) • indizione elezioni camere • prima riunione • indizione referendum

  11. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI (I) Atti formalmente e sostanzialmente pres.li (iniziativa presidenziale): • nomina dei senatori a vita • nomina dei giudici della corte costituzionale • promulgazione delle leggi– atto dovuto ma v. potere di rinvio (sospensivo) • messaggi formali • autorizzazione presentazione ddl alle camere Atti formalmente pres.li ma sostanzialmente gov.vi (iniziativa gov.): • decreti legge • decreti legislativi • regolamenti • nomina ministri Atti sostanzialmente complessi (o duumvirali) • nomina del presidente del consiglio • scioglimento camere(“atto complesso eguale”) – nuove elezioni entro 70gg.

  12. LA RESPONSABILITA’ PRESIDENZIALE Resp. GiuridicaResp. Politica fuori dall’esercizio NO delle funzioni: regole generali nell’esercizio delle funzioni

  13. SOLO PER I REATI DI: ALTO TRADIMENTO ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE In questi casi potere/dovere di rifiutare la firma: garante ultimo dell’integrità del sistema

More Related