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Novità in tema di perdite su crediti. Giovanni d’Ayala Valva dayala@virtax.it. Milano Via Crocefisso, 12 Tel. 02.58313707 Fax 02.58313714. Roma Via della Scrofa, 57 Tel. 06.3218022 Fax 06.3244940. Art. 101, comma 5, TUIR. Post D.L. 83/2012 e L. 134/2012
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Novità in tema di perdite su crediti Giovanni d’Ayala Valva dayala@virtax.it Milano Via Crocefisso, 12 Tel. 02.58313707 Fax 02.58313714 Roma Via della Scrofa, 57 Tel. 06.3218022 Fax 06.3244940
Art. 101, comma 5, TUIR Post D.L. 83/2012 e L. 134/2012 Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordi di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bisL.FALL.Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quanto ammonta ad un importo non superiore a 5.000 € per le impresi di più rilevante dimensione (…)e non superiore a 2.500€ per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione è prescritto. Pre D.L. 83/2012 e L. 134/2012 Le predite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma , il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle gradi imprese in crisi.
Il disegno di legge delega per la riforma fiscale (AC5291) • Le modifiche apportate dal decreto crescita anticipano l’attuazione del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale ove era previsto: • l’introduzione di criteri di deducibilità chiari e coerenti con la disciplina del bilancio, con particolare riguardo alla determinazione del momento del realizzo delle perdite su crediti; - l’estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonchè alle procedure similari previste in altri ordinamenti.
Le perdite su crediti nel TUIR • Articolo 101 del TUIR , comma 5, del TUIR individua due tipologie di perdite su crediti: (i) le perdite su crediti deducibili in presenza di elementi “certi e precisi ” e; (ii) le perdite su crediti deducibili “in ogni caso”.
Nozione di perdita su crediti… evoluzione • ratio evitare di subordinare la deduzione delle perdite alla volontà dei contribuenti; • La disposizione relativa agli “elementi certi e precisi” rappresenta il punto di riferimento ai fini della deduzione delle perdite su crediti per inesigibilità in tutti i casi in cui il debitore non risulta assoggettato a procedure concorsuali; • Formulazione generica da parte del legislatore.
“Elementi certi e precisi” … • Il principio generale lega la deducibilità delle perdite su crediti (oltre alla sussistenza della perdita) alla possibilità di dimostrare la sussistenza di elementi incontrovertibili, certi e precisi, che la perdita sia definitiva attraverso la presentazione di idonea documentazione; • La perdita deve avere il requisito della certezza quanto alla sua esistenza e oggettiva determinabilità nell’ammontare; • devono essere valutati caso per caso i diversi fattori materiali e giuridici che possono consentire al contribuente creditore di dimostrare l’irrecuperabilità dei crediti;
Elementi certi e precisi:onere probatorio • Analitica e precisa prova documentale da parte del contribuente al fine di provare la definitività della perdita: (i) l’inesigibilità del credito; (ii) svolgimento di azioni per il recupero del credito; (iii) il mancato buon fine per incapienza del debitore. sia per le perdite su crediti che derivano da valutazioni che a quelle derivanti da fenomeni realizzativi (e.g. cessioni pro soluto e rinuncia al credito).
Elementi certi e precisi: giurisprudenza • Le perdite su crediti derivanti dalla cessione di crediti non sono deducibili a meno che non siano supportate da elementi “certi” e “precisi” che evidenzino che i crediti non sono interamente recuperabili: i.e. quando il creditore abbia esperito, senza risultato, tutti i mezzi legali (e.g. diffida ad adempiere, corrispondenza con il debitore, procedure di riscossione infruttuose, pignoramenti negativi, irreperibilità del creditore, vendita forzata o riparto eseguito senza poter soddisfare in tutto o in parte il credito) a sua disposizione al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa; • PERDITE DA ATTI DI REALIZZO: La mera cessione dei crediti ancorchèpro soluto non comporta di per sè la deducibilità delle relative perdite, poiché è solo nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali che si verifica un automatismo nella deducibilità, in ragione delle garanzie che le procedure concorsuali riescono a dare sul piano della certezza della insolvibilità del debitore e sul piano della precisione della entità delle perdite (cfr. Cass. 6 ottobre 2011, n. 20450; Cass. 4 ottobre 2000, n. 13181, Cass. 25 maggio 2002, n. 7555 e Cass. 10 marzo 2006, n. 5357);
Elementi certi e precisi: giurisprudenza • La dimostrazione della certezza e precisione deve essere fornita con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario mediante più elementi gravi, precisi e concordanti. La perdita non può essere dedotta se la mancata riscossione deriva da inerzia del creditore (Cass. n. 14568/2001) ; • Entità del credito per ponderare gli elementi documentali richiesti (Cass. n. 17220/2006; Cass. n. 23863/2007); Pareri legali circa l’insolvibilità del debitore può emergere dalla lettura dei bilanci anche se credito di importo elevato (CTP Parma, 91/2010).
Elementi certi e precisi: Agenzia delle Entrate • Atti di realizzo: La deducibilità fiscale delle perdite su crediti è disciplinata, in via generale, dalle disposizioni contenute nell’art. 101, del TUIR (…) la deducibilità derivanti dalla cessione di crediti (anche pro soluto) non possa prescindere dalla sussistenza dei requisiti di “certezza” e “precisione” (cfr. Ris. 29 febbraio 2008, n. 70/E; Ris. 22 giugno 2010, n. 54/E); • situazione di “temporanea illiquidità”: non è stata ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato (in tutto o in parte), richiedendosi a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest’ultima è riferita(cfr. Ris. 23 gennaio 2009, n. 16/E);
Elementi certi e precisi: Agenzia delle Entrate • La deduzione delle perdite su crediti è subordinata alla dimostrazione degli elementi di certezza e precisione, richiesti dal comma 5 dell’art. 101 del TUIR e non può rilevare ai fini fiscali con il medesimo “automatismo” previsto per le perdite su crediti nelle quali il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (cfr. Int. Parlamentare del 5 novembre 2008, n. 5-00570); • La rinuncia volontaria ai fini della deducibilità deve trovare giustificazione nell’eccessiva onerosità della procedura esecutiva rispetto all’entità del credito (Int. Parl. del 5 novembre 2008, n. 5-00570).
Elementi “certi e precisi”.... in dottrina • In dottrina è stato più volte evidenziato che in caso di cessione di credito, trattandosi di perdite da realizzo e quindi di perdite giuridicamente ed economicamente certe, si dovrebbe parlare di minusvalenze, da collocare nell’art. 101, 1 del TUIR e per le quali non sarebbe quindi necessaria la verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, 5, per le perdite derivanti da inesigibilità, da prescrizione da sentenza. La minusvalenza emergerebbe direttamente dal confronto tra costo fiscalmente riconosciuto e prezzo di cessione. • Altra parte della dottrina le perdite derivanti dalla rinuncia ai cediti non potrebbero essere inquadrate ne nel 101, 1 (che presuppongono la sostituzione del credito con un altro di minor valore) ne nel 101, 5 (perdite che originano malgrado la volontà del creditore) ma dovrebbero essere considerate sopravvenienze passive ex art. 101, 4.
Perdite su crediti Vs debitori stranieri • Necessario dimostrare la definitività secondo gli strumenti giuridici previsti dallo Stato ovvero dichiarazione di insolvenza dei debitori stranieri emessi dalla SACE; • Nel caso in cui il debitore straniero sia assoggettato a procedure fallimentari occorre verificare l’assimilazione della procedura con quelle elencate nell’art. 101, 5 del TUIR; • Debitore residente in Stato “black-list” (cfr. circolare 39/E 2002).
Le novità del D.L. n. 83/2012 • Nuove ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite: (i) crediti di modesta entità e se è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso; (ii) credito prescritto; (iii) accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.Fall (iv) deducibilità delle perdite su crediti da parte di soggetti IAS.
Le novità del D.L. 83/2012 • Le modifiche introdotte dal D.L. 83/2012 alla disciplina delle perdite su crediti si inseriscono nell’articolo 33 intitolato “Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale”; • Il D.L. 83/2012 (ante conversione): migliorare il coordinamento tra gli strumenti alternativi di composizione delle crisi scaturenti dalla riforma fallimentare.
Le novità del D.L.83/2012 • In sede di conversione il legislatore con l’art. 33, commi 4 e 5 , è intervenuto modificando: • disciplina dell’irrilevanza delle sopravvenienze attive realizzate dall’impresa debitrice (art. 88, comma 4 TUIR); • la disciplina della deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, comma 5 del TUIR). • Pur in assenza di una norma che ne disciplini la decorrenza, si applica a partire dal periodo di imposta 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
Le perdite su crediti “in ogni caso” • La ratio della presunzione ex legeriferibile alle procedure concorsuali deriva dalla considerazione che in tali casi la situazione di sofferenza del credito non dipenda da una valutazione soggettiva da parte del creditore ma da parte di un soggetto terzo indipendente.
Perdite su crediti di modesta entità • Deducibilità già ammessa (a prescindere dalle prove documentali) dall’A.E. “anche in relazione all’entità del portafoglio” (cfr. Ris. 17 settembre 1970, n. 189 – Ris. 6 agosto 1976, n.9/124; int. parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008); • Elevati margini di soggettività: (i) non veniva definito quando un credito era modesto; (ii) rimaneva l’indeterminatezza del concetto di “entità del portafoglio”; e (iii) e giudizio di antieconomicità delle azioni di recupero.
Perdite su crediti di modesta entità • Per ovviare a tali incertezze il D.L. 83/2012 ha definito crediti di modesta entità quelli: (i) di importo non superiore a € 5.000 euro per le imprese di più rilevanti dimensioni; (ii) di importo non superiore a € 2.500 per le altre imprese. • ratio: quantificare forfettariamente il limite di antieconomicità dell’azione di recupero.
Imprese di più rilevanti dimensioni • La norma richiama direttamente l’art. 27, comma 10, d.l. 185/2008 considera di più rilevante dimensione quelle con volume di affari o di ricavi non inferiore 300 Milioni e doveva essere ridotto a 100 Milioni entro il 31.12.2011; - Prov. Direttore A.E. 16.12.2009 200 Ml dal 01.01.2010; - Prov. Direttore A.E. 20.12.2010 150 Ml dal 01.01.2011; - Oggi 100 ? – (cfr. Circolare 31 maggio 2012, n. 18/E e Istruzioni Unico 2012 (p.13);
Imprese di più rilevanti dimensioni • La “dimensione” dell’impresa è un parametrovariabilenel tempo, quandovaverificata la soglia? • Al momento in cui ilcredito è sorto? • Al momentodellavalutazioneaifinidelladeducibilità?
Modesta entità: punti da chiarire • La condizione quantitativa hai fini della deducibilità della perdita di modesta entità si riferisce: - singole posizioni creditorie individualmente considerate; - tutte le posizioni nei confronti del singolo debitore; - l’insieme dei crediti originati dal medesimo rapporto negoziale.
Modesta entità: punti da chiarire • La soluzione singola posizione creditoria sembra essere la più coerente con la formulazione e compatibile con il termine di 6 mesi contra (i) è in contrasto con la ratio dell’antieconomicità del recupero; (ii) spesso i crediti hanno una tutela legale unitaria in relazione a ciascun rapporto giuridico. • insieme crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico da preferire rispetto alla totalità dei crediti nei confronti dello stesso debitore (rapporti differenti possono avere diverse valutazioni commerciali o di garanzie a tutela del credito).
Modesta entità: punti da chiarire Ai fini della determinazione dell’entità del credito devono prendersi in considerazione i soli crediti scaduti ovvero avendo a riferimento l’intera posizione creditoria? Dovrebbe prendersi in considerazione l’intera posizione creditoria (i) dal dato lettera la modesta entità è contemplata prima del requisito temporale; (ii) l’economicità del recupero viene stabilita con riferimento alla posizione complessiva del debitore.
Modesta entità: punti da chiarire • Valore nominale o valore fiscale o valore contabile? La ratio della norma dovrebbe far propendere per il valore nominale essendo il valore “massimo” recuperabile ed essendo il costo idealmente da confrontare per il recupero ai fini della valutazione della sua “economicità”; • Dare rilevanza al valore fiscale sarebbe in contrasto con la ratio “generalizzata” della norma e sarebbe eccessivamente “influenzato” dalle scelte degli amministratori (svalutazione);
Modesta entità: punti da chiarire • Ammontare del credito da confrontare con le soglie forfettarie, cosa includere avuto riguardo ai componenti “accessori”? - Interessi, Commissioni,spese riaddebitate al cliente? - Interessi di mora? - IVA ?
Modesta entità:punti da chiarire • L’esistenza di garanzie, reali o personali, pregiudica la deducibilità incondizionata dei crediti di modesto ammontare? Non dovrebbe influenzare (i) non riducono i costi dell’azione di recupero; (ii) non esclude un rischio di credito (cfr. in relazione alle svalutazioni R.M. n. III-6-701 del 30 dicembre 1993). • Credito garantito da garanzia assicurativa? Solo per la parte non coperta.
Modesta entità: punti da chiarire • Quando deve essere operato il confronto tra valore nominale e soglia ex lege prevista? Write off credito? Chiusura periodo di imposta? Presentazione dichiarazione? Considerando l’inclusione della modifica nell’ambito 101,5 TUIR il momento rilevante dovrebbe essere quello di chiusura dell’esercizio al pari degli elementi certi e precisi.
Requisito temporale • In presenza di elementi certi e precisi è possibile dedurre il credito non scaduto da 6 mesi? • E’ obbligatorio rilevare la perdita al momento in cui si verifica il requisito temporale o è possibile rinviare ad un esercizio successivo? - In simmetria con i crediti Vs debitori assoggettati a procedure concorsuali anche esercizio successivo se si ritiene che sussistano concrete possibilità di recupero.
Crediti di ammontare superiore alle soglie e “disciplina transitoria” • Per i crediti di ammontare superiore alle soglie risulta comunque possibile dimostrare l’antieconomicità dell’azione di recupero sulla base di riscontri concreti; • Le nuove disposizioni si dovrebbe applicare anche ai crediti per i quali il requisito temporale si è già verificato nel 2012 (sia che siano state a c/e in anni precedenti che imputate a c/e nel 2012);
Crediti prescritti • “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”; • Dal dato letterale emerge che è destinato a tutti i crediti indipendentemente dall’ammontare ;
Prescrizione del diritto alla riscossione del credito • Prescrizione: estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un determinato periodo di tempo (art. 2934 c.c.); • Prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) ; • Prescrizioni brevi sono previste per alcune tipologie di crediti: risarcimento del danno, canoni locazione, interessi o pagamenti periodici (e.g. il termine di prescrizione quinquennale relativo alla somministrazione di beni e servizi e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici).
Prescrizione del diritto alla riscossione del credito • Previsione con finalità semplificatorie: ai fini della deducibilità della perdita rileva il mero decorso del termine ex lege previsto senza che ad esempio sia necessario che il debitore eccepisca al creditore la prescrizione del diritto (ovvero senza l’accertamento dall’autorità giudiziaria o che rileva da altri atti formali tra debitore e creditore); • E’ necessario che non siano stati posti in essere eventi interruttivi della prescrizione (es. messa in mora) o riconoscimento del debito;
Prescrizione del diritto alla riscossione del credito • In caso di deduzione della perdita nello stesso periodo di maturazione della prescrizione (e.g. dieci anni) A.E. onere della prova di dimostrare l’esistenza di atti interruttivi; • In caso di deduzione della perdita in un periodo di imposta successivo (e.g. decorsi undici anni dalla scadenza invece dell’ordinario termine decennale) spetta al contribuente dimostrare l’effettiva prescrizione nel periodo di imposta di deduzione della perdita; • Il periodo di imposta in cui si prescrive il diritto dovrebbe costituire l’ultimo in cui è possibile dedurre la perdita.
Prescrizione del diritto di credito • La norma sembrerebbe trovare applicazione solo per i crediti prescritti dal 2012 ed indipendentemente dall’importo dei crediti; • Se il diritto del credito si fosse già prescritto in periodi di imposta precedenti la deduzione sembrerebbe preclusa. • Prescrizione e perdita da atto di realizzo. • Prescrizione e rinuncia al credito: A.E. nella nota 6 settembre 1980 n. 9/517 mette in dubbio che una rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi un onere inerente in quanto carente del requisito dell’inevitabilità del costo.
I crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali… • Il debitore è considerato assoggettato a procedure concorsuali in presenza: - sentenza dichiarativa di fallimento; - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; - del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria; - dal decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione.
Accordi ex art. 182-bis L. Fall. • Mutamento interpretativo rispetto alla posizione espressa nella Circolare 13 marzo 2009, n. 8/E punto 4.2. aveva escluso l’applicazione del 101 agli accordi ex art. 182-bis. • La norma trova applicazione anche con riguardo ai creditori che non hanno aderito all’accordo e per i quali è previsto l’integrale pagamento entro termini precisi? Tenore letterale della norma se il debitore “ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato...” Sembra valorizzare la condizione oggettiva della conclusione dell’accordo piuttosto che la condizione soggettiva della partecipazione (o meno) all’accordo
Accordi ex art. 182-bis L. Fall. • La disposizione trova applicazione quando il creditore abbia partecipato all’accordo di ristrutturazione dei debiti e, comunque, quando la perdita corrisponda ad una riduzione del credito scaturita dagli accordi. • Sufficiente l’omologa dell’accordo ex art.182-bis della L. Fall • anche prima che sia divenuta definitiva per non essere più impugnabile dai creditori ovvero in conseguenza del rigetto dell’opposizione
Piani di risanamento 67 L. Fall. • Sono esclusi i piani di risanamento ex art. 67 della L. Fall Mancanza di simmetria con la nuova previsione dell’art. 88, 4, del TUIR sull’irrilevanza delle sopravvenienze attive derivanti sia da accordi 182-bis L.Fall. che piani di risanamento ex art. 67 L. Fall.; • Ratio: nei piani di risanamento non è previsto alcun intervento dell’autorità giudiziaria per la verifica della sussistenza dei presupposti (ma c’è asseverazione di un terzo indipendente);
Periodo di deducibilità della perdita su crediti • La perdita su crediti verso procedure concorsuali non deve essere dedotta per intero e necessariamente nell’esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta, stabilendo al riguardo l’art. 101, 3, soltanto una presunzione semplice (Cass. 29 ottobre 2010, 22135); • Competenza: la norma individua il momento a partire dal quale la perdita può concorrere alla formazione dell’imponibile, non il momento in cui deve concorrere alla formazione dell’imponibile (Contra Cass. 21 febbraio 2010, n. 2535; Cass. 3 agosto 2005, n. 16330); • Dovrebbe comunque essere legato alla prudente apprezzamento imprenditoriale relativa all’imputazione della perdita a conto economico art. 2426 c.c..
Periodo di deducibilità della perdita su crediti • l’Amministrazione Finanziaria: - esclusiva ed integrale deducibilità della perdita nel periodo d’imposta di apertura della procedura concorsuale precludendo qualunque valutazione del contribuente; - per l’accordi di ristrutturazione dei debiti l’A.E. ha sempre dato rilevanza al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell’accordi di ristrutturazione dei debiti (Circ. 3 agosto 2010, n. 42/E - par. 4.1).
Periodo di deducibilità della perdita su crediti • Norma di Comportamento dell’Ordine dei Dott. Comm del 19 novembre 2008 n.172 “le perdite su crediti concorsuali sono deducibili nell’esercizio in cui si manifestano e sono iscritte in bilancio, in base al prudente apprezzamento degli amministratori, potendo addivenire nell’esercizio di apertura della procedura oppure anche parzialmente, in uno successivo”.
Perdita su crediti dei soggetti IAS • “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in ogni caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi” . • La norma ha implicitamente ricondotto le fattispecie che configurano realizzo del credito tra quelle dell’art. 101, 5 TUIR “elementi certi e precisi” ai fini della deducibilità della perdita.
Perdita su crediti dei soggetti IAS • Relazione tecnica la definisce la normativa con “indubbia portata innovativa”; • La relazione tecnica afferma inoltre che “per quanto riguarda il pregresso, la normativa proposta rafforza l’efficacia delle eventuali azioni accertatrici ancora in corso da parte dell’Amministrazione finanziaria”;
Perdite su crediti dei soggetti IAS La dottrina ante D.L. 83/12: (i)l’inapplicabilità dei soggetti IAS dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti negativi ex art. 109, 1, del TUIR non applicazione 101,5, del TUIR; (ii)applicazione del art 101, 5, del TUIR a tutte le imprese rientrando tra “quelle che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi” (cfr. art. 2, 2, del D.M. n. 48/2009); (iii)requisito di certezza e precisione anche per i soggetti IAS ma solo per le perdite da valutazione non per le perdite da realizzo (derecognition);
Perdite su crediti dei soggetti IAS Sembra essere confermata la rilevanza fiscale della derecognition anche se: (i) eventi estintivi solitamente in bilancio individuano: adempimento, rinuncia, transazione, conversione del credito in partecipazione; (ii) dovrebbe intendersi eventi idonei a far cessare la posizione creditoria in capo al soggetto IAS adopter.
Perdite su crediti dei soggetti IAS • Nella Relazione tecnica viene evidenziato che per i soggetti IAS adopter “l’eliminazione dello stato patrimoniale di un’attività finanziaria sia ricollegata dallo IAS 39 all’estinzione del diritto di ricevere i relativi flussi finanziari”; • In attuazione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica la Relazione Tecnica evidenza che “l’estinzione del diritto a ricevere i flussi finanziari è connessa al trasferimento del credito che comporti anche il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici relativi ai flussi finanziari”.
Perdite su crediti dei soggetti IAS • Evento estintivo andrebbe letto come “estinzione dell’obbligo a contabilizzarlo”. • Deducibilità in caso di “derecognition” contabile del credito derivante da elementi estintivi? • operazioni che, pur comportando l’estinzione della posizione creditori, non comportano il trasferimento sostanziale dei principali rischi e benefici da parte del cedente e la conseguente cancellazione dal bilancio del credito (e.g. operazioni di cartolarizzazione non comportano il trasferimento dei rischi e benefici in capo al cessionario).