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Bruno Norcio Amministrazione di sostegno. Master universitario 1° livello in salute mentale e servizi comunitari Trieste 3 Ottobre 2006. Legge 1904. Ammissione definitiva in ospedale psichiatrico ( dopo il 30° giorno)
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Bruno Norcio Amministrazione di sostegno Master universitario 1° livello in salute mentale e servizi comunitari Trieste 3 Ottobre 2006
Legge 1904 • Ammissione definitiva in ospedale psichiatrico ( dopo il 30° giorno) • Apertura procedura di interdizione con nomina tutore provvisorio • Sospensione diritti civili, cancellazione liste elettorali
Legge 1904 • Sul piano giuridico ricovero definitivo = sospensione dei diritti, ma successiva perdita dei diritti quando pronuncia interdizione ( in genere dopo qualche anno) • In rari casi licenziamenti definitivi ( dimissioni) e , teoricamente, apertura di una procedura a ritroso per ottenere revoca interdizione.
Legge 180 e 833/78 • Salta l’automatismo precedente, nei casi di TSO il GT nomina per il periodo strettamente necessario un tutore, che cessa le sue funzioni quando cessa il trattamento. • Gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione rimangono tuttavia in vigore quali unici istituti di protezione per i soggetti disabili o ‘deboli’
Legge 180 e 833/78 • la profonda trasformazione culturale teorico-pratica che queste leggi hanno sancito e la radicale modificazione dei concetti di capacità ad esse collegata non viene recepita tempestivamente nel campo civilistico.
Le prime proposte sull’A.S. • Il Convegno a Trieste del 1986 su “ Un altro diritto per il malato di mente” cerca di avviare una risposta al vuoto legislativo sulla materia della tutela patrimoniale e amministrativa dei soggetti disabili. • Dopo questo convegno viene elaborato il primo progetto di legge sull’A.S., noto anche come progetto “ Cendon”.
La promozione della proposta “ Cendon” sull’A.S. • Iter travagliatissimo di questa proposta di legge. • Nel 1994 convegni da noi organizzati a Trieste e a Roma, quando al senato era stato presentato il disegno di legge n.776 su un testo abbreviato concernente l’A.S. • Presenza a questi convegni di relatori austriaci e tedeschi, cioè di paesi nei quali erano state promulgate leggi sull’AS, pur in costanza di regimi manicomiali e leggi restrittive in tema di malattia mentale.
Interdizione, inabilitazione e A.S. • La legge approvata nel Dicembre 2003 ed in vigore dal 18 Marzo 2004, non elimina l’interdizione e l’inabilitazione, ma una applicazione sempre più larga dell’A.S., nella filosofia ispiratrice originaria, potrebbe/dovrebbe relegarle – come ha detto lo stesso Cendon in varie circostanze – a “paradigma residuale”, da utilizzare soltanto nelle situazioni più disperate.
Interdizione, inabilitazione e A.S. • Perché l’A.S. può costituire un mezzo di potenziale emancipazione, rispetto agli altri istituti? • Due casi concreti
Caso A • Una signora di 56 a., nubile, vive da sola in casa Ater, fa regolarmente la spesa ed è in grado di prepararsi i pasti , va in parrocchia, ha amici e conoscenti, ama gli animali, ha una buona cura di sé, è sempre stata in grado di gestire la propria ordinaria amministrazione; è interdetta da 14 anni, chiede la revoca dell’interdizione.
Caso A • La richiesta di cessazione della tutela è in particolare motivata da alcune lagnanze: la signora, invalida civile, è titolare di pensioni di reversibilità, ma il tutore non le ha mai voluto comunicare l’esatto importo. Ritiene vagamente sia di ca 1000 euro al mese, ma non è del tutto certa. • Il tutore le concede solo 70 euro ogni 15 gg. per le spese di vitto e pretende per questo che la signora porti tutti gli scontrini dei vari negozietti dove la signora si fornisce : se manca qualche scontrino la somma viene decurtata.
Caso A • Il contatto quindicinale si limita a ca 10 minuti per queste verifiche e per ottenere la somma; non hamai un resoconto delle altre spese ( affitto, bollette,etc.); non riceve mai soldi per vestiario, tanto che ha dovuto imparare a chiedere i vestiti alla parrocchia; riceve solo un paio di scarpeinvernali ed uno estivo ogni due anni; viene spesso redarguita e trattata con modi bruschi e sbrigativi.
Caso A • Richiesta sul perché dell’interdizione e sulla presenza di eventuali disturbi psichici, risponde che quand’era piccola aveva una epilessia piccolo male, che si era fermata alla 5° elementare, che era stata dichiarata invalida civile e che aveva vissuto sempre in famiglia con i due genitori, i quali, dopo varie case in affitto, erano riusciti ad acquistare la casa di abitazione.
Caso A • Morti i due genitori a distanza di un anno, era rimasta da sola in casa e riusciva a provvedere a tutto, ma un uomo a cui si era affettivamente legata e con cui aveva in parte convissuto per un periodo di tempo, l’aveva convinta a vendere l’immobile per trasferirsi in altra città e le aveva invece sottratto il denaro, anche con la complicità di un terzo. Da qui perdita della casa, stato di difficoltà estrema economica e sociale, interdizione.
Considerazioni Caso A • E’ evidente che in questo caso la protezione totale rappresentata dall’interdizione non ha alcun senso, in quanto la signora appare in grado di gestire la sua quotidianità e non vi è più alcun patrimonio da tutelare; inoltre l’interdizione è vissuta come fortemente invalidante e causa di regressione, perché molte abilità del passato ( come pagare le sue bollette, andare per gli uffici, fare dei piccoli programmi di svago, acquistare qualcosa di desiderato) sono di fatto scomparse. Il tutore la tiranneggia e la espropria di tutto, la tratta come una incapace totale, forse lucra anche qualcosa in più del dovuto.
Considerazioni Caso A • Trattandosi di un soggetto ‘debole’, che va certamente aiutato e in qualche modo protetto – soprattutto rispetto ad azioni di terzi – una A.S. ben definita dal giudice e assai limitata rispetto agli ambiti da tutelare costituirebbe un provvedimento calibrato e flessibile, largamente emancipatorio in termini formali e sostanziali rispetto all’esercizio delle proprie capacità e diritti. • Il caso, dopo ulteriore approfondimento, verrà proposto al PM per una revoca dell’interdizione e la nomina di un A.S.
Caso B • Signora di 76 a, titolo universitario, impresa professionale propria, cultura raffinata, situazione economica agiata. • Nell’arco di 1 anno a seguito di varie patologie fisiche gravi e concomitanti e dei relativi trattamenti farmacologici, emerge anche un quadro psichico reattivo e saltuari deficit di tipo cognitivo, in particolare di memoria. • La sig.ra riconosce questi deficit, ma non vuole cessare dalla gestione delle proprie attività.
Caso B • Nella richiesta di interdizione si parla di grave deficit cognitivo e di incapacità di gestione dell’impresa, di incapacità a provvedere alle ordinarie occupazioni. • Durante l’esame di valutazione, si confermano le gravi limitazioni fisiche e psichiche, ma non nella forma del grave deficit cognitivo ( si era parlato anche di ‘ demenza’). Emerge anche che la sig.ra ha una grande paura e vergogna dell’interdizione, perché ha avuto una esperienza analoga in famiglia
Caso B • Si verifica che tra i richiedenti l’interdizione e l’interdicenda vi è un ottimo rapporto di tipo affettivo e di sostegno reale e concreto nella vita quotidiana; la richiesta è stata tra l’altro motivata dalla paura che un sedicente amico/fidanzato della sig.ra possa indurla ad atti per lei pregiudizievoli.
Caso B • La sig.ra appare senza dubbio non in grado di provvedere alla gestione complessa della sua impresa, ma in grado di dare disposizioni rispetto ai bisogni della vita quotidiana, di gestire alcuni rapporti personali, di amministrare una parte delle sue rendite, accettando di buon grado anche l’aiuto dei familiari.
Considerazioni Caso B • L’interdizione, in questo caso, oltre che essere psicologicamente invalidante ( dati i vissuti soggettivi e le esperienze pregresse) e quindi ulteriore causa di regressione, sarebbe giustificata solo dalla presenza di un disturbo di tipo psico-fisico piuttosto grave ed abituale, ma non dalla totale incapacità di provvedere ai propri interessi.
Considerazioni Caso B • L’inabilitazione sarebbe forse più adeguata, ma ugualmente invalidante sul piano delle ricadute psicologiche e non del tutto facile nello specifico caso rispetto alla delimitazione tra ordinaria e straordinaria amministrazione. • ( E’ stata comunque questa l’indicazione che il CT ha dato in attesa dell’entrata in vigore della legge sull’A.S.)
Considerazioni Caso B • La proposta di A.S.( fatta al Giudice a partire dalla entrata in vigore della legge), in questo caso rappresenta la soluzione ideale perché ben vissuta ed accettata dalla sig.ra, in quanto corrispondente ad una situazione di fatto già esistente, non stigmatizzante, con possibilità di modulare e precisare nel dettaglio gli ambiti di gestione patrimoniale e le forme del supporto, coinvolgendo l’interessata alla determinazione delle stesse insieme all’Amministratore di sostegno. • Provvedimento quindi non invalidante, che conserva abbastanza una condizione di emancipazione.
Nodi essenziali per l’utilizzo in senso emancipativo della legge sull’A.S. per le persone con disturbo mentale • Riconoscimento dei diritti delle persone con disturbo mentale grave ( il diritto è qualcosa che va riconosciuto a-priori e non è un premio elargito). • Riconoscimento concreto e pragmatico del ruolo di aiuto nell’esercizio di tali diritti (vedi analogie con i TSO e considerazioni della Commissione italiana di Bioetica 2000). • Ruolo essenziale degli operatori nella costruzione del progetto AS.
Ruolo degli operatori nella costruzione del progetto • Farsi carico di tutti quei problemi – da taluni considerati ‘extra-clinici’ – che sono rilevanti per la vita quotidiana delle persone : un reddito minimo, la casa, il lavoro, le relazioni personali e familiari, le relazioni sociali, il tempo libero,etc. • Non delega degli stessi ad un generico ‘sociale’ che spesso non se ne occupa o se ne occupa in forma riduttiva
Ruolo degli operatori nella costruzione del progetto • Assumere quindi il mandato terapeutico come presa in carico dei bisogni della persona e non solo come risposta specialistica a quadri sintomatologici di un disturbo. • La titolarità della presa in carico non significa peraltro che tutte le risposte devono essere fornite dagli operatori della salute mentale, ma che è loro responsabilità la regia dei percorsi di emancipazione.
Ruolo degli operatori nella costruzione del progetto • Bilanciamento del principio di beneficialità con il principio di autonomia con progressiva riduzione della protezione, man mano che l’emancipazione della persona cresce. • Il percorso positivo di una AS coincide con un buon trattamento terapeutico-(ri)abilitativo.
Nodi essenziali per l’utilizzo in senso emancipativo della legge sull’A.S. per le persone con disturbo mentale • Profilo, attenzione, coinvolgimento, doveri dell’Amministratore di sostegno verso la persona destinataria del provvedimento ( evitare la burocratizzazione della funzione) • Stretta collaborazione tra Amministratore di Sostegno e Servizi che hanno in carico la persona
Nodi essenziali per l’utilizzo in senso emancipativo della legge sull’A.S. per le persone con disturbo mentale • Disponibilità di figure adeguate per svolgere il ruolo di A.S. ( eventualmente creazione di Associazione ad hoc come in alcuni paesi stranieri ? ) • Tempi rapidi delle procedure (nomine,monitoraggi,revoche) • Organizzazione adeguata degli uffici giudiziari
INDIVIDUAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOST. • Dati ufficiosi del GT di Trieste : su quasi 200 casi di A.S., l’Amministratore di sostegno è stato individuato in circa la metà dei casi in un familiare o amico della persona, in circa il 40% in avvocati ( motivati) e in circa il 10% dei casi in operatori sociali o dell’area sanitaria
INDIVIDUAZIONE DELL’AMM.SOST. • I requisiti richiesti e valutati dal GT a TS sono soprattutto la motivazione personale disgiunta da fini lucrativi, la disponibilità ad una personalizzazione della funzione. • Per quanto riguarda i compensi, questi variano soprattutto rispetto alle incombenze dell’AS e alla consistenza della stessa (familiari : nessun compenso; avvocati : tariffa professionale - ca 100 Euro al mese- più il rimborso delle spese vive sopportate); operatori compenso forfettario in rapporto ale eventuali prestazioni eseguite.
INDIVIDUAZIONE DELL’AMM.SOST. Associazioni volontariato: loro possibile ruolo e rischi connessi di istituzionalizzazione Ipotesi di sussidio pubblico dato alla persona (nei casi di reddito minimo) e indiretto compenso all’Amministratore di Sostegno
L’ESPERIENZA AUSTRIACA • AMMINISTRAZ. SOSTEGNO E SISTEMA ISTITUZIONALE PSICHIATRICO • L’ASSOCIAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
CONCLUSIONI • La legge AS è uno strumento prezioso, ma come tutte le leggi, non può di per sé garantire la trasformazione culturale necessaria per la difesa e la promozione dei diritti dei soggetti deboli. • Gli operatori giuridici, sociali, sanitari, della salute mentale, devono adoperarsi concretamente perché ciò accada.
CONCLUSIONI • Corsi di formazione • Creazione di associazioni di AS • Valorizzazione dei principi etici di solidarietà,protezione,integrazione sociale • In definitiva mantenimento/incremento di un adeguato welfare di comunità.