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AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE. principio. non affidata a terzi estranei (?). ogni socio ha pieno potere di gestione anche nell‘interesse degli altri soci. principio „fiduciario“. AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA. ATTO immediatamente efficace per la società. PRIMA del compimento dell‘atto. opposizione.

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AMMINISTRAZIONE

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Presentation Transcript


  1. AMMINISTRAZIONE principio non affidata a terziestranei (?) ogni socio ha pieno poteredi gestione anche nell‘interessedegli altri soci principio „fiduciario“ AMMINISTRAZIONEDISGIUNTIVA ATTO immediatamente efficaceper la società PRIMA del compimentodell‘atto opposizione decisione presa a maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili

  2. AMMINISTRAZIONECONGIUNTIVA maggioranza unanimità salvo necessità di evitare un danno alla società regimi diversi ciascuno può compierel‘atto pattuizione es., amministrazione riservatasolo ad alcuni fra i soci

  3. diritti e obblighidegli amministratori norme sul mandato amministrare con la diligenza del buonpadre di famiglia atti di ordinaria estraordinaria amm. responsabilità per inadempimento ai loroobblighi nei confronti della società è solidale salvo prova di essere esente da colpa cong a magg.: non poteva impedire decisione disg.: nonera a conoscenza

  4. revoca degli amministratori se nomina con atto separato se nomina concontratto anche senza giusta causa unanimità però diritto al risarcimento del danno immediatamente efficacese ricorre giusta causa ciascun socio se giusta causa, può chiederegiudizialmente la revoca

  5. RAPPRESENTANZA salvo diversa pattuizione spetta a tutti gliamministratori estesa a TUTTI GLI ATTIche rientrano nell‘oggetto sociale salvo limitazioni ex contrattoo ex procura opponibili ai terzi solo se iscrittenel registro delle imprese però prova che il terzo ne era a conoscenza

  6. „GRIGLIA“ SOCI NON AMMINISTRATORI COSTITUZIONE CONFERIMENTI diritto ad avere notizia dellosvolgimento degli affari sociali REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE in qualsiasi momento CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO pattuizione SCIOGLIMENTO ridurre i poteri diinformazione altri strumenti dicontrollo gestorio diritto al rendiconto annuale diritto di consultare i documentirelativi all‘amministrazione

  7. „GRIGLIA“ RENDICONTO COSTITUZIONE CONFERIMENTI principi di redazione exdisciplina spa REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE (RIMANDO) CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO SCIOGLIMENTO

  8. modifica del contratto „GRIGLIA“ COSTITUZIONE consenso di tutti i soci, CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO anche trasferimento dellapartecipazione BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO SCIOGLIMENTO salvo diversa disposizionedel contratto forma maggioranza libera opponibilità ai terzi iscrizione R.I.

  9. recesso „GRIGLIA“ SCIOGLIMENTOLIMITATAMENTEA UN SOCIO COSTITUZIONE esclusione CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE morte REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE recesso CONTROLLO BILANCIO deroga al principio delloscioglimento solo permutuo consenso MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO SCIOGLIMENTO se la società è contrattaa tempo indeterminato oper tutta la vita di unodei soci efficace dopotre mesi efficace subito per giusta causa ragioni direttamente collegatecon il rapporto societario altre cause previstenell‘atto costitutivo

  10. esclusione fallimento del socio di diritto quando il creditore particolareabbia ottenuto la liquidazionedella quota facoltativa se obblighi in quantoamministratore: revocaper giusta causa, nonnecessariamente esclus. inadempimento obblighi ex legeo ex contratto sociale -- interdizione-- inabilitazione-- condanna a pena comportante interdizioneanche temporanea dai pubblici uffici sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti promessi es., perimento bene conferito in godimento

  11. procedimento diesclusione maggioranzaper teste decisione motivata ecomunicata al socio escluso 30 gg. opposizione Tribunale solo due soci Tribunale

  12. morte entro sei mesidalla morte eredi hanno diritto allaliquidazione della quota scioglimento dell‘intera società salvo diversa disposizionedell‘atto costitutivo subingresso degli eredi (con il loroconsenso) salvo diversa volontàdei soci

  13. liquidazione della quotaal socio uscente o agli eredi in denaro in base alla situazione patrimonialedella società nel giorno in cui si verificalo scioglimento anche utili o perditeda operazioni in corso anche avviamento entro sei mesi dal momento in cui lo scioglimento sia divenuto efficace

  14. SCIOGLIMENTODELLA SOCIETÀ per volontà di tutti i soci alla scadenza del termine, salvo proroga (anche tacita) oggetto realizzato odivenuto impossibile e non ricostituitaentro sei mesi per mancanza dellapluralità dei soci sentenza di dichiarazionedi fallimento altre ipotesi ex contratto sociale

  15. effetti dello scioglimento salvo revoca dellaliquidazione scioglimento automatico es., modifica oggettosociale divenuto impossibile apertura della fasedi liquidazione amministratori: solo affari urgenti altrimenti:responsabilità illimitata e solidale liquidatori nomina consenso di tutti i soci se disaccordo: Presidentedel Tribunale nomina iscrittanel R.I. poteri atti volti alla liquidazione NO nuove operazioni

  16. presa in consegna benie documenti sociali formazionedell‘inventario stato attivo e passivodel patrimonio sociale anche: conferimenti ancora dovuti monetizzazionedell‘attivo anche: richiesta ai soci di somme aggiuntive pagamento deidebiti sociali nei limiti e in proporzionedella partecipazione di ciascuno alle perdite

  17. solo se debiti socialiintegralmente pagati ripartizione del residuo attivo fra i soci rimborso dei conferimenti conferimenti d‘opera liberazione dall‘obbligo di beni in godimento restituzione ripartizione dell‘attivo in misura della partecipazioneai guadagni richiesta la cancellazionedella società dal R.I. crediti fatti valere nei confronti degli ex soci SE ancora creditoriinsoddisfatti nei confronti dei liquidatori, se si dimostri cheil pagamento è dipeso da loro colpa

  18. TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DIPERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea

  19. società semplice società in nomecollettivoregolare ci occupiamo solo delledifferenze! quanto non menzionatosi intende sostanzialmenteuguale

  20. SOCIETÀ SEMPLICE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE attività agricole società di comodo CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE registrazione (attività agricola) REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE nella sezione specialedel registro delle imprese CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO pubblicitàdichiarativa SCIOGLIMENTO no forme particolari

  21. „GRIGLIA“ RESPONSABILITÀ PER IDEBITI DELLA SOCIETÀ COSTITUZIONE CONFERIMENTI QUOTE DIPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE resposabilità illimitatae solidale CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO di tutti i soci che hanno agitoin nome e per conto della società degli altri soci, salvo pattodi limitazione della responsabilità portato a conoscenzadei terzi con mezzi idonei iscrizione R.I.

  22. beneficio di escussione società semplice snc regolare indicazione beni sui quali agevolmentesoddisfarsi società società X X X escutere escutere escutere escutere C C esercitato azione esecutiva o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale

  23. POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI può chiedere la liquidazione della quota C può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativisulla quota si società X si U ove dimostri che gli altri benisono insufficienti a soddisfareil proprio credito C quota da liquidare entro tre mesi dalladomanda deliberazione discioglimento della società oppure socio escluso

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