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A.N.C.L Milano 17 marzo 2008. Provvedimenti disciplinari: criteri di irrogazione delle sanzioni. Giorgio Treglia Via San Barnaba 32 - 20122 Milano Tel 02 546731 avvgtreglia@iol.it. I diritti e gli obblighi delle parti nel rapporto di lavoro. Retribuzione (art. 2099 c.c.)
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A.N.C.LMilano 17 marzo 2008 Provvedimenti disciplinari: criteri di irrogazione delle sanzioni Giorgio Treglia Via San Barnaba 32 - 20122 Milano Tel 02 546731 avvgtreglia@iol.it
I diritti e gli obblighi delle parti nel rapporto di lavoro • Retribuzione (art. 2099 c.c.) • Mansioni del lavoratore (art. 2103 c.c.) • Diligenza (art. 2104 c.c.) • Fedeltà (art. 2105 c.c.) • Sanzioni disciplinari (art. 2106 c.c.) Giorgio Treglia
Sanzioni disciplinari • L’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari • La portata dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, quale legge speciale ed attuativa del disposto di cui all’art. 2106 c.c. Giorgio Treglia
La “procedimentalizzazione” contenuta nell’art. 7 Stat. Lav. • Affissione del codice disciplinare • Contestazione dell’addebito per iscritto • Audizione del lavoratore a difesa e sistemi equipollenti • La pausa obbligatoria di riflessione (5 giorni) • Irrogazione della sanzione Giorgio Treglia
Elenco delle sanzioni • Rimprovero verbale • Rimprovero scritto • Multa fino a 4 ore • Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni • Licenziamento disciplinare (v. infra) Giorgio Treglia
Impugnazione della sanzione e procedimento • Ricorso al Giudice del lavoro, previo tentativo obbligatorio di conciliazione • Collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall’art. 7, 6° co., Stat. Lav Giorgio Treglia
Efficacia e durata della sanzione • Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione • Il “cumulo” di sanzioni e la loro portata: cenni sulla giusta causa di licenziamento a formazione progressiva • Quando e come far “scontare” la sanzione Giorgio Treglia
Il licenziamento in generale • Il contenuto dell’art. 2118 cod. civ. • L’intervento della legge 604/66 – l’art. 2 • Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo (art. 3) • La giusta causa di recesso (art. 2119 c.c.) • Il licenziamento collettivo (cenni sulla legge 223/91) Giorgio Treglia
Definizione di licenziamento disciplinare E’ disciplinare il licenziamento volto a sanzionare un comportamento manchevole del lavoratore e non collegato con obbiettive esigenze organizzative e produttive dell’azienda Il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., ha natura ontologicamente disciplinare Giorgio Treglia
Conseguenze economiche • Se licenziamento per giusta causa non è dovuto il preavviso, ma solo il TFR e le altre competenze di fine rapporto • Se licenziamento per giustificato motivo soggettivo è dovuto il TFR, le competenze di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso E’ possibile anche consentire la prestazione di lavoro durante il periodo di preavviso Giorgio Treglia
Conseguenze in caso di illegittimitàdel licenziamento e/o della sanzione • Per violazione dell’art. 7 St. Lav.: nullità e/o illegittimità • Per motivi di merito: insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo • Reintegrazione ex art. 18 S. L. • Pagamento di una indennità ex art. 8 L. 604/66 Giorgio Treglia
Conclusioni Problemi relativi della reintegrazione nel posto di lavoro Riesame della portata dell’art. 18 S. L. Uno sguardo ai nostri “vicini di casa” Giorgio Treglia