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RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.Lgs. 231/2001): SCHEMA OPERATIVO. INDICE. DEFINIZIONE DEL RISCHIO DEFINIZIONE DEL RISCHIO: REATI-PRESUPPOSTO GESTIONE DEL RISCHIO: OBIETTIVI GESTIONE DEL RISCHIO: STRUMENTI MAPPATURA DEL RISCHIO: OBIETTIVI MAPPATURA DEL RISCHIO: STRUMENTI
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RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.Lgs. 231/2001):SCHEMA OPERATIVO 10/7/2002
INDICE • DEFINIZIONE DEL RISCHIO • DEFINIZIONE DEL RISCHIO: REATI-PRESUPPOSTO • GESTIONE DEL RISCHIO: OBIETTIVI • GESTIONE DEL RISCHIO: STRUMENTI • MAPPATURA DEL RISCHIO: OBIETTIVI • MAPPATURA DEL RISCHIO: STRUMENTI • MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: OBIETTIVI • MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: STRUMENTI • MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: MISURE MINIME • MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: IL CODICE DI COMPORTAMENTO • SISTEMA DI CONTROLLO: OBIETTIVI DI TUTELA • SISTEMA DI CONTROLLO: STRUMENTI • SISTEMA DI CONTROLLO: VIGILANZA AZIENDALE; FUNZIONI • SISTEMA DI CONTROLLO: VIGILANZA AZIENDALE; INDIVIDUAZIONE • SISTEMA DI CONTROLLO: MISURE MINIME 10/7/2002
DEFINIZIONE DEL RISCHIO • Rischio di perdite derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative (di natura pecuniaria e interdittiva) a carico dell’ente, conseguenti alla commissione di determinati reati (v. paragrafo 2) da parte di soggetti che esercitano – anche di fatto – la gestione o il controllo, o da parte di persone sottoposte alla loro direzione/vigilanza • Enti soggetti al rischio sopradescritto: - società di capitali e di persone - società cooperative - associazioni, con e senza personalità giuridica - enti pubblici economici - altri enti privati dotati di personalità giuridica 10/7/2002
DEFINIZIONE DEL RISCHIO: REATI-PRESUPPOSTO • I reati da cui può derivare l’applicazione a carico dell’ente di sanzioni amministrative sono, ad oggi: - indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (es. contributi comunitari, statali, regionali, etc.) - corruzione, concussione - corruzione di enti governativi o loro imprese, pubbliche autorità, istituzioni pubbliche, organizzazioni pubbliche internazionali o loro funzionari, o soggetti che agiscono per loro conto - falsità in monete, carte di credito e valori bollati - frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico - reati societari, come riformati dal D.Lgs. n. 61/2002 (rispetto a tali reati, peraltro, non sono previste sanzioni interdittive) 10/7/2002
GESTIONE DEL RISCHIO:OBIETTIVI • Riduzione della probabilità dell’evento • Riduzione della perdita, dato l’evento • Trasferimento della perdita a terzi (ipotesi di rivalsa nei confronti dei responsabili dei reati; fideiussioni a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni, nei casi di cessioni di aziende, acquisizioni, altre operazioni societarie) 10/7/2002
GESTIONE DEL RISCHIO:STRUMENTI • Individuare le aree operative dell’ente soggette a rischio di commissione dei reati (c.d. mappatura del rischio) • Istituire un modello di organizzazione e di gestione “ad hoc”, idoneo a prevenire la commissione dei reati • Istituire un sistema di controllo continuo sulle aree operative a rischio e sull’efficacia del modello di organizzazione 10/7/2002
MAPPATURA DEL RISCHIO:OBIETTIVI • Visione sistematica di tutte le aree operative dell’ente, per individuare le aree soggette a rischio di commissione dei reati • Esame delle specifiche situazioni di rischio (possibili modalità di commissione dei reati) • Valutazione della concreta idoneità delle procedure aziendali esistenti a prevenire la commissione dei reati 10/7/2002
MAPPATURA DEL RISCHIO: STRUMENTI Istituzione, da parte del vertice dell’ente e con le dovute formalità, di un apposito gruppo di lavoro che provveda a: - intervistare i responsabili di ogni settore operativo e, se del caso, i loro collaboratori; - raccogliere tutta la documentazione, anche contabile, necessaria per la valutazione dell’idoneità delle procedure in essere 10/7/2002
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: OBIETTIVI • Applicazione di un modello organizzativo specifico idoneo a prevenire la commissione dei reati, avuto riguardo al tipo di attività svolte dall’ente • I reati non devono poter essere commessi senza eludere fraudolentemente il modello 10/7/2002
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: STRUMENTI • Adozione - da parte dei vertici dell’ente (es. CdA o Amministratore Unico) - di un documento che contempla - principi etici di comportamento (codice etico aziendale o, se presente, codice etico di categoria) - strutture organizzative operative - strutture e procedure di controllo - deleghe di funzioni e procure - organigrammi e autonomie 10/7/2002
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: MISURE MINIME • Affermazione di principi etici di comportamento (codice di comportamento) • Definizione di ruoli e responsabilità di ogni soggetto operante nelle aree a rischio e dotato di poteri decisionali • Definizione delle procedure di - formazione e attuazione delle decisioni - gestione delle risorse finanziarie - informazione degli organi di controllo (v. successivi paragrafi 12, 14) 10/7/2002
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: IL CODICE DI COMPORTAMENTO • Il codice di comportamento viene redatto in relazione alle specifiche caratteristiche dell’ente, con eventuale riferimento al codice elaborato dalle associazioni rappresentative di categoria • Il codice di comportamento afferma principi etici cui l’ente e i suoi collaboratori devono attenersi: - rispetto di leggi e regolamenti che vigono in tutti i Paesi ove l’ente opera - legittimità, coerenza e congruità, registrazione e verificabilità di ogni operazione dell’ente - legittimità e trasparenza nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni, enti e imprese governativi e internazionali, loro funzionari e soggetti che per essi operino - tutela dell’ente, mediante le opportune azioni, anche di carattere disciplinare 10/7/2002
SISTEMA DI CONTROLLO: OBIETTIVI DI TUTELA • Osservanza della normativa nazionale, comunitaria e internazionale • Osservanza delle discipline aziendali • Tutela del patrimonio societario • Correttezza e completezza delle informazioni contabili • Raggiungimento degli obiettivi aziendali prestabiliti 10/7/2002
SISTEMA DI CONTROLLO: STRUMENTI • Controllo direzionale e strategico (management – obiettivi aziendali) • Controllo gerarchico e funzionale (responsabili di settore) • Controllo operativo (singole funzioni) • Vigilanza da parte dell’apposito organo aziendale (v. paragrafi 13, 14, 15) 10/7/2002
SISTEMA DI CONTROLLO: VIGILANZA AZIENDALE;FUNZIONI • La funzione di vigilanza aziendale ha carattere continuativo e si estrinseca nei compiti di: - vigilanza sulla concreta attuazione del modello organizzativo da parte di tutti i soggetti coinvolti - verifica della costante adeguatezza del modello organizzativo - presentazione di eventuali proposte di aggiornamento e modifica del modello organizzativo 10/7/2002
SISTEMA DI CONTROLLO: VIGILANZA AZIENDALE; INDIVIDUAZIONE • L’organismo aziendale attribuito della funzione di vigilanza deve poter operare in regime di imparzialità e di autonomia. • La funzione di vigilanza è preferibilmente attribuita a un organo aziendale a ciò espressamente dedicato, dotato delle competenze necessarie per la corretta esecuzione dei compiti esterni • Non si reputa opportuno delegare le funzioni di vigilanza al collegio sindacale né alle società di revisione, poiché entrambi difettano sia dell’appartenenza organica all’ente, sia della continuità operativa • I soli enti di ridotte dimensioni, che non dispongano di soggetti cui attribuire le funzioni di vigilanza nel rispetto dei criteri suesposti, possono attribuire dette funzioni all’organo dirigenziale 10/7/2002
SISTEMA DI CONTROLLO: MISURE MINIME • Comunicazione del codice etico aziendale (da: richiamare nei moduli contrattuali di assunzione e sottoporre al personale già assunto; sottoporre ai collaboratori esterni) • Formazione continuativa del personale • Operatività effettiva delle procedure di controllo • Sanzioni disciplinari e misure correttive 10/7/2002