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VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’. Beatrice Deleidi e Sara Raschellà. LA COMPRAVENDITA (artt. 1470-1547). La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
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VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’ Beatrice Deleidi e Sara Raschellà
LA COMPRAVENDITA (artt. 1470-1547) La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
TIPI DI VENDITA • Vendita con patto di riscatto (artt.1500-1509) • Vendita di cose mobili (artt.1510-1519) • Vendita con riserva di gradimento (artt.1520-1522) • Vendita prova, vendita su campione, vendita su tipo di campione (artt.1520-1522) • Vendita con riserva di proprietà (artt.1523-1526) • Vendita di cose immobili (artt.1537-1541) • Vendita su documenti (artt.1527-1530) • Vendita a termine di titoli di credito (artt.1531-1536) e vendita di eredità (artt.1542-1547)
ART.1520 • I COMMA: Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. La vendita si perfeziona al momento in cui il compratore esprime il gradimento sulla cosa.
ART.1520 • II COMMA: se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se non c’è il termine si può fare riferimento agli usi negoziali o a un termine fissato da un giudice. Se c’è il termine il venditore è liberato nel caso in cui l’acquirente non proceda alla disamina entro il termine predeterminato
ART. 1520 • III COMMA: Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento. Il gradimento si intende conseguito se costui non si pronunzi nei detti termini
ART. 1521 La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o se è idonea all’uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi. Il contratto è condizionato dalla prova diretta
ART.1522 • I COMMA: Se la vendita è fatta su campione si intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso, qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Se diverso dalla merce venduta, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto con prova della difformità Oggetto del contratto: CAMPIONE.
ART.1522 • II COMMA: Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole. Vendita su tipo di campione
ART. 1523 Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume rischi dal momento della consegna. Il venditore resta proprietario del bene Riserva di proprietà: tutela il venditore in caso di mancato pagamento delle rate da parte dell’acquirente Il compratore diventa proprietario del bene con l’integrale pagamento del prezzo
ART.1525 Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. La risoluzione del contratto non ha luogo per il mancato pagamento di una sola rata Prima cautela a favore del compratore:
ART.1526 Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. Seconda cautela a favore del compratore