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La circolazione onerosa dell’azienda

La circolazione onerosa dell’azienda. Thomas Tassani Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Vendita della azienda – i.indirette. Art. 2, comma 3, lett. b), Dpr 633/72 (cessione e conferimento di azienda e rami d’azienda sono esclusi da Iva)

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La circolazione onerosa dell’azienda

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Presentation Transcript


  1. La circolazione onerosa dell’azienda Thomas Tassani Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

  2. Vendita della azienda – i.indirette • Art. 2, comma 3, lett. b), Dpr 633/72 (cessione e conferimento di azienda e rami d’azienda sono esclusi da Iva) • Naturale assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro (Dpr 131/1986) • Ordinarie imposizione ipo-catastali se beni immobili nella azienda (Dlgs 347/909)

  3. Imposte dirette • Plus/minusvalenze d’impresa (art. 86, comma 2, Tuir)

  4. Fondamentale distinzione tra 1) Ipotesi in cui vengono ceduti più beni aziendali senza che si configuri una cessione di azienda o di ramo di azienda in senso proprio (pluralità fattispecie) 2)Ipotesi in cui viene ceduta l’azienda o il ramo di azienda (unicità della fattispecie)

  5. Cessione frazionata elementi aziendali • Non opera il regime di esclusione Iva ex art. 2, comma 3, Dpr 633/72 • Cessione dei singoli beni (mobili ed immobili), tassati ai fini I.v.a. + con imposta fissa di registro (regola alternatività art. 40, comma 1, Dpr 131/86) • Salvo, hp di operazioni esenti Iva art. 10, nn 8) 8bis) 27 quinques) Dpr 633/72 – imp.prop.registro art. 40

  6. Cessione di singoli beni • Quindi no tassazione dell’avviamento, nelle imposte sui redditi • Plus/minusvalori o ricavi a seconda della tipologia del bene

  7. In generale • La cessione frazionata degli elementi aziendali (beni, contratti, crediti) • Implica un autonomo rilievo impositivo dei singoli beni e contratti • Una generalizzazione dell’imposizione I.v.a. ed una marginalizzazione dell’imposta di registro • Una non imposizione dell’avviamento • Tendenzialmente più favorevole al contribuente

  8. La cessione unitaria dell’azienda • Imposta di registro • No art. 21 Dpr 131/86 • Si Art. 23, Dpr 131/1986: negozio complesso, aliquota più elevata salvo che corrispettivi distinti per i singoli beni e diritti • No I.v.a.

  9. Tassazione nel registro • Azienda con beni mobili (3%, art. 2,c.1Tariffa) • Azienda con beni immobili: • Suoli edificatori 8% • Fabbricati 7% (o 4% se strumentali per natura) • Terreni agricoli 15% (o 8% se imprenditori agricoli) • Azienda con crediti (0,5%, art. 6 Tariffa) • Azienda con contratti (diverse aliquote)

  10. Base imponibile • Valore dell’azienda, compreso l’avviamento • Al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie o da atti aventi data certa (art. 2704 c.c.) • Passività che si imputano in proporzione del valore dei rispettivi beni se previsti specifici corrispettivi per i singoli beni (Cass. n. 7196/2000)

  11. Imposte sui redditi • Plusvalenze determinate ai sensi dell’art. 86 Tuir, “compreso il valore di avviamento” • Possibile rateizzazione, comma 4, se azienda posseduta per almeno tre anni

  12. Fondamentale Distinzione tra fattispecie di cessione unitaria dell’azienda e fattispecie di cessione frazionata di beni: • Quali i criteri? • Quali i problemi di elusione?

  13. Definizione Fiscale dell’Azienda • Giurisprudenza prevalente si rifa al concetto civilistico di azienda (art. 2555 c.c.) • Elementi qualificanti: • Complesso di beni organizzati; • Come risultato opera unificatrice impr.; • Fondamentale il nesso strumentale tra complesso beni e attività impresa, idoneità dei primi ad essere strumento della seconda

  14. Nozione di azienda prevalente • Non si considerano essenziali per la configurabilità dell’azienda, oltre ai beni ex 810 c.c. anche gli altri “rapporti giuridici” che fanno capo all’imprenditore (in prt. cosiddetti contratti di impresa con lavoratori, fornitori, clienti)

  15. …. • Si ritiene che il vincolo strumentale tra azienda ed impresa (in termini di idoneità della prima ad essere strumento della seconda) possa essere anche solo potenziale e non debba essere invece attuale

  16. Vi è azienda • Anche quando ceduta in uno stato di non attuale produttività • Anche quando sia in attesa di essere liquidata • Anche quando permanga un residuo di organizzazione • Anche quando sia richiesta un’opera di integrazione successiva da parte dell’acquirente

  17. Nozione lata di azienda • Idoneità Potenziale, residuo organizzazione, stato non produttività • Estende di molto l’area di applicazione del concetto di “azienda”, di “cessione di azienda” • E quindi tendenzialmente dell’area di applicazione dell’imposta di registro proporzionale e restringendo quella dell’Iva

  18. Autonomia delle parti? • Alfa S.r.l. cede nel gennaio 2009 un bene immobile a Beta S.n.c. • Nel febbraio 2009 cessione a Beta di n. 2 macchinari • Nell’aprile 2009 cessione a Beta di arredi dell’immobile ceduto a gennaio • Nel maggio 2009 ceduti a Beta automezzi Le cessioni sono state assoggettate ad I.v.a. I beni facevano parte della stessa azienda che in questo modo viene completamente trasferita

  19. Strumenti per superare l’autonomia delle parti • Principio abuso del diritto (Cass. SSUU 3055 2/12/2008) • Art. 20, Dpr 131/1986 • Art. 15, lett. d), Dpr 131/1986 (inversione onere prova) • (Regole civilistiche interpretazione) Da ultima, Corte Cassazione, sentenza n. 10660 del 7/7/2003

  20. Caso n. 1 • Alfa Spa e Beta Spa sono imprese che operano nel settore della macellazione • Nell’agosto 2009 Alfa cede a Beta un ramo di azienda (ramo costituito da un macello bovino, palazzina uffici, stalla e relativi impianti ed attrezzature) – tassato con imposta proporzionale registro • Nel gennaio 2010 Alfa cede a Beta un immobile in cui veniva esercitata attività di lavorazione di carni suine

  21. …. • Tale fabbricato agli inizi del 2009 era stato inserito in un progetto di espansione del ramo di azienda poi ceduto a Beta, che però non si era realizzato; essendosi Alfa solo limitata a chiedere le autorizzazioni per le ristrutturazioni • La cessione del fabbricato (gennaio 2010) è assoggettata dalle parti ad Iva • E’ corretto?

  22. Caso n. 2 • Tizio e Caio sono due imprenditori turistici • Nel gennaio 2008 Tizio cessa lo svolgimento dell’attività alberghiera e avvia la liquidazione • Nell’agosto 2009 Tizio vende a Caio un immobile già destinato ad hotel • L’immobile viene ceduto senza arredi, attrezzature, impianti • Non vengono ceduti i contratti con il personale e le licenze ed autorizzazioni

  23. Caio nei mesi successivi, acquisisce tali elementi e nell’agosto 2010 avvia l’attività alberghiera nell’immobile ceduto • La cessione dell’immobile dell’agosto 2009 è stata dalle parti assoggettata ad Iva. • E’ corretto?

  24. Caso n. 4 • Tizio e Caio sono due imprenditori del settore calzaturiero • Tizio nel 2008 cede a Caio un “ramo di azienda”. Il contratto prevede espressamente la cessione di alcuni beni strumentali; materie prime e semilavorati; del contratto di locazione dell’immobile in cui l’attività è esercitata • La cessione è assoggettata ad imposta proporzionale di registro

  25. L’AF contesta tuttavia l’operazione ritenendo che la cessione del contratto di locazione andrebbe tassata autonomamente rispetto alla cessione di azienda • Si configurerebbe quindi una tassazione della cessioe di azienda e della cessione del contratto di locazione

  26. Cassazione 10180 del 4/6/2009 • Autonoma tassazione per la cessione del contratto di locazione • No collegamento tra le disposizioni contenute nel medesimo atto (ex art. 21 Dpr 131/1986), perché non necessario ma volontario

  27. Contrasto con CGiustizia • CG C-444/10 (sent del 10/11/11) • Vendita di stock di merci e attrezzature di negozio sportivo e locazione dell’immobile in cui esercitata l’attività • Secondo AF tedesca no cessione di azienda perchè l’immobile non era ceduto in proprietà ma solo in locazione e mancava così un elemento essenziale dell’azienda • Per la CG è un’unica cessione di azienda, esente da Iva – la locazione dell’immobile è sufficiente per ritenere inserito il bene nel complesso aziendale

  28. Orientamento comunitario (Corte di Giustizia Sentenza del 27/11/2003 Causa C- 497/01) • Trasferimento di azienda comprende cessione: • Gli elementi materiali e immateriali che costituiscono una impresa idonea a svolgere l’attività economica • Quando si evidenzia così l’intenzione del beneficiario di esercitare l’attività e non solo di liquidare i beni ricevuti

  29. Cessione di Azienda e del Marchio • Art. 3, 2 comma, Iva, prevede espressamente la tassazione (quali prestazioni di servizi) delle cessioni di … marchi e insegne, effettuate dietro corrispettivo • In ipotesi di cessione di azienda, con espressa previsione della cessione di un marchio: quale tassazione?

  30. Interpretazione precedente (Cassazione 4452- 4974/2002) • Esclusione Iva per l’azienda e imposta di registro • Tassazione Iva per la cessione del marchio

  31. Impostazione attuale • Si ritiene che la cessione di azienda (con marchi) sia una unica operazione, esclusa da Iva senza alcun frazionamento • Marchi tassati autonomamente solo se circolano separatamente dall’azienda (oggi civilisticamente possibile) • Corte Giustizia 27/11/2003 + Risoluzione AE 48/E del 3/4/2006

  32. Tassazione del marchio • Se ceduto con l’azienda – 3% registro Art. 2, c.1, Tariffa • Se conferito con l’azienda – imposta fissa di registro • Se ceduto separatamente – Iva • Se conferito separatamente – Iva (oppure imposta fissa se non imprenditore)

  33. Cessione di azienda nelle imposte ipo-catastali • Se l’azienda contiene beni immobili: (Dlgs 347/90 e Tariffa allegata) • Ipotecaria 2% • Catastale 1%

  34. Imponibile ipo-catastali • l’Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza prevalente ritengono, • che, nella determinazione del valore dell’immobile non possano essere considerate le passività dell’azienda in cui l’immobile stesso è inserito

  35. Motivazioni • Artt. 2, 10 Dlgs 347/90: richiamano le regole di determinazione dell’imponibile dell’imposta di registro • Che, come noto, ammette la deduzione delle passività dell’azienda • Richiamo alle regole di determinazione della base imponibile non cambia la diversità e autonomia delle due imposte;

  36. …. segue • le imposte ipotecarie e catastale si riferiscono ai soli trasf. immobiliari, quella di registro alla azienda nel complesso • dunque , nelle imposte ipotecarie e catastali, diversamente dalla imposta di registro, la base imponibile “va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati”, “ma non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi”

  37. Base imponibile cessione azienda • Base imponibile (art. 51 Dpr 131/86): costituita dal corrispettivo verificato sulla base del valore venale in comune commercio; • L’ufficio che ritiene che il valore venale sia superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, procede alla rettifica ed alla liquidazione della maggior imposta con interessi e sanzioni (art. 52, 1 c., Tuir)

  38. Base imponibile • Imposte sui redditi: differenza tra corrispettivo effettivo, al netto degli oneri accessori, compreso il valore di avviamento e il costo non ammortizzato (art. 86) • (rinvio)

  39. Quale valutazione per l’avviamento? • Espressamente compreso nella base imponibile del registro (art. 51, 4 c, Dpr 131/86) considerato al proprio valore normale • Qualità dell’azienda, non un bene a sé stante, rappresenta il maggior valore che l’azienda ha, rispetto alla somma dei singoli beni, che deriva dalla stessa organizzazione. Quid pluris • Problema della valutazione

  40. Art. 2 Dpr 460/1996 • Uffici fanno ricorso alla norma che sostanzialmente valuta l’avviamento capitalizzando i redditi degli ultimi esercizi • Avviamento determinato in base: • Agli elementi desunti da studi di settore; • O sulla percentuale di redditivitàapplicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle IR negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello del trasferimento moltiplicata per 3 (in alcuni casi ridotto a 2)

  41. Calcolo • Annualità| Ricavi | Costi | Reddito |% Redditività • 2008 | 33.301 | 25.157 | 6.144 | 18, 44% • 2009 | 114.996 | 62.010 | 52.986 | 46,07% • 2010 | 119.741 | 84.717 | 35.024 | 29,24% • Totale | 268.038 | | 94.154 | 93,75% | • Media | 89.346 | | 31.384 | 31,25%

  42. Calcolo • Media ricavi |% med.redditività| Risultato | Avviamento • 89.346. X 31,25% = 27.920 X 3 |83.760 • Attrezzature e merci |17.000 • TOTALE 100.760

  43. Metodo Dpr 460/96 • Criterio automatico che non tiene conto di situazioni specifiche e in grado di riflettere la specificità della situazione (a fronte della semplicità acc.tiva – problema effettività) • Regolamento per attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione … con riferimento alle imposte indirette (fini non coincidenti: attribuire parametri certi al fine della adesione)

  44. Contrasto in Giurisprudenza • Sempre più spesso afferma che l’avviamento deve essere determinato in base ad elementi certi e riferibili alla specifica attività e non astratti • Che dimostrino effettivamente l’attitudine a produrre utili da parte dell’azienda in base all’ubicazione, la qualità gestionale, la tradizione, ecc.

  45. Solo criteri astratti sarebbero allora quelli del dpr 460 • Da soli non in grado di reggere l’accertamento CTR Roma 205/06 (configurato anche vizio di motivazione) • Fondamentale ruolo scritture contabili CTP Macerata 44/2006 • Necessarie Indagini sulle condizioni passate e presumibili condizioni future dell’azienda CTP Roma 50/2006 • Analogamente altre recenti CTP 2008-2009

  46. Ma… • La Cassazione ha affermato (sent. 613/2005) • Che i criteri possono essere validamente utilizzati anche fuori dell’accertamento con adesione • Che sono indici obiettivi e ragionevoli • Che non vale l’osservazione di avere subito perdite a sovvertire il risultato automatico dei coefficienti (perdita o reddito realizzati non coincide con l’idea di potenzialità tipica dell’avviamento) Sostanzialmente così si ribalta l’onere della prova in capo al contribuente

  47. Aspetto formale/sostanziale • Obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento • Indicazione analitica delle valutazioni in fatto ed eventuali criteri di calcolo • Obbligo di allegazione atti e documenti cui si fa rinvio per relationem (es. stime Ute) – art. 7, Statuto Contribuente

  48. Il valore normale degli immobili e aziende • Costituisce base imponibile nel tributo di registro • Può essere utilizzato a fini accertativi nell’Iva e nelle imposte sui redditi • (rinvio)

  49. Circolazione onerosa azienda • Vendita (o permuta) dell’azienda • Conferimento dell’azienda • Assegnazione ai soci dell’azienda

  50. Operazioni straordinarie • Unitarietà economica vs. Disomogeneità giuridica; • Operazioni sui soggetti (veste giuridica dei soggetti) vs. operazioni sui beni • Circolazione dell’azienda vs. circolazione dei singoli beni

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