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La contrattazione collettiva. Attività di regolazione normativa finalizzata a produrre “regole normative” contenute nel contratto collettivo.
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La contrattazione collettiva Attività di regolazione normativa finalizzata a produrre “regole normative” contenute nel contratto collettivo In quanto attività procedimentalizzata, è disciplinata da norme statali (nel settore pubblico) o prodotte dagli stessi attori del procedimento (nel settore privato)
Il contratto collettivo come prodotto della contrattazione collettiva 1) Funzione sociale: strumento privilegiato di riequilibrio negoziale di rapporti di forza individualmente sfavorevoli al “contraente debole” del rapporto di lavoro; 2) Funzione regolativa: strumento per definire bilateralmente le condizioni di trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro subordinato di soggetti che, rispetto a tale fonte di regolazione, si presentano formalmente terzi: i singoli lavoratori e i rispettivi datori di lavoro.
Le questioni concernenti l’efficacia del contratto collettivo
Quali sono gli effetti del contratto collettivo nei confronti dei soggetti a cui si applica? A chi si applica il contratto collettivo? L’EFFICACIA SOGGETTIVA L’EFFICACIA OGGETTIVA
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA Perché - un secolo dopo le prime esperienze negoziali - l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è ancora un problema?
Il problema della c.d. efficacia erga omnes e i tentativi di risolverlo Il contratto collettivo “corporativo” Il contratto collettivo “costituzionale” Il contratto collettivo “esteso” erga omnes
Primo tentativo: Il ccnl “corporativo” Risolveva i problemi dell’efficacia ma a prezzo della compressione della libertà sindacale LA SOLUZIONE CORPORATIVA Entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti attraverso la pubblicizzazione del sindacato e delle sue attività contrattuali • Art. 1 Disp. Prel. Cod. civ. Sono fonti del diritto • Le leggi • I regolamenti • Le norme corporative • Gli usi
Secondo tentativo: il ccnl “costituzionale” LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE: L’art. 39 Cost. (disposizione programmatica rimasta non attuata) • “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione” • “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica • “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria
La legge Vigorelli (l. 741/1959) Il meccanismo di recezione dei contratti collettivi attraverso una serie di decreti delegati Terzo tentativo: la “legificazione”dei contenuti del Ccnl I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE (Corte cost. n. 106/1962): Dichiara la illegittimità costituzionale della legge di proroga, in quanto la legittimità era condizionata alla transitorietà della misura Si finiva per conseguire il medesimo obiettivo del Costituente, con mezzi diversi da quelli previsti dalla Costituzione
Dopo il fallimento dei tentativi Sulla base del principio della rappresentanza di diritto comune, il contratto collettivo dovrebbe vincolare…. • L’insuccesso dei tentativi determina il ritorno al punto di partenza: l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune dei contratti soltanto gli iscritti alle organizzazioni sindacali che l’hanno stipulato diritto comune dei contratti
Il contratto collettivo ad efficacia soggettiva limitata Sindacato dei lavoratori (rappresentante, in senso tecnico giuridico degli iscritti) Contratto collettivo Associazione datoriale (rappresentante, in senso tecnico giuridico delle imprese aderenti) Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta all’associazione datoriale stipulante iscritti iscritta
La “doppia iscrizione” come condizione di efficacia del contratto collettivo Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante • Area di • non applicazione • del contratto • Area di • applicazione • del contratto Lavoratori non iscritti al sindacato Stipulante o iscritti a sindacato non firmatario del CCNL Lavoratori iscritti al sindacato stipulante
L’insostenibilità della efficacia soggettiva limitata agli iscritti Nella prassi, problemi di natura gestionale e contabile inducono i datori di lavoro - a prescindere dai vincoli giuridici - a non operare distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali • Difficoltà di pianificazione dei costi • Doppia contabilità • Necessarie diverse strategie di gestione delle risorse umane • Incentivo alla iscrizione dei non iscritti
Il problema dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune rimane… quando neppure il datore di lavoro è vincolato al rispetto del contratto collettivo, in quanto non iscritto all’associazione stipulante
anche i lavoratori iscritti al sindacato firmatario di CCNL rimangono esclusi Azienda il cui datore di lavoro NON è iscritto all’associazione stipulante:
La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune Il ruolo decisivo della giurisprudenza
NON TUTTE LE TESI GIURISPRUDENZIALI HANNO LO STESSO RILIEVO SISTEMATICO 1) ALCUNE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI “MINORI” • Clausola esplicita di rinvio contenuta nel contratto individuale • Il comportamento concludente (applicazione spontanea e costante del contratto collettivo da parte del datore di lavoro che non vi sia tenuto)
Una massimaCass. Sez. Lav., 14.4.2001, n. 5596 I contratti collettivi di lavoro, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti
2) La tesi giurisprudenziale “regina” Si basa sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099, 2° comma c.c.
PRINCIPIO COSTITUZIONALE DOTATO DI PRECETTIVITA’ (art. 36, comma 1): La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente L’intervento del giudice ex art. 2099 c.c. consente di adeguare il contenuto del contratto ai principi costituzionali affermando il diritto ad una retribuzione sufficiente Effetti sulla Clausola retributiva del contratto di lavoro “In mancanzadi (norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice (art. 2099, 2° comma)”
Il parametro retributivo di riferimento Per completare l’operazione manca ancora un passaggio Qual è la retribuzione “adeguata” secondo i parametri costituzionali?
Il parametro della sufficienza nella giurisprudenza ampiamente consolidata “Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi, che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”
Ancora sull’estensione indiretta dei contratti collettivi fondata sull’art. 2099, comma 2, c. c.: “In mancanza di (norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice” I giudici intervengono non solo quando manca l’accordo sulla retribuzione, ma anche quando l’accordo c’è ma è nullo in quanto contrario all’art. 36 Cost.
Il riferimento alla parte economica del contratto collettivo è vincolante? “L’applicazione dei contratti collettivi non deriva dalla loro giuridica obbligatorietà ma da una sorta di presunzione di corrispondenza tra minimi contrattuali collettivi e retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. cui il lavoratore ha diritto”
Proprio in quanto si tratta di una “presunzione di corrispondenza”, il giudizio rimane libero da vincoli……. il giudice potrebbe utilizzare criteri di “adeguamento” DIVERSI da quelli indicati dal contratto collettivo, discostandosi da questo “in melius” o “in peius” (ESEMPI)
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano? • Rimane una tipica espressione giudiziale dell'equità del caso singolo, inidonea a produrre effetti al di là delle parti in giudizio. • In ogni caso, è una soluzione limitata alle clausole retributive NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione basata sull'art. 36 cost.
3) I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva L’art. 36 Statuto dei lavoratori “Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”
(Segue) I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva Art. 10, legge n. 30 del 2003 “Il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi per le imprese artigiane, commerciali e del turismo è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
Il contratto collettivo aziendale e la sua efficacia soggettiva • I contenuti e le funzioni del contratto coll. aziendale: • di “integrazione” del CCNL di categoria (p. es. incrementi retributivi legati alla produttività): in questo caso esplica anch’esso la c.d. funzione “incrementale-acquisitiva” tipica del CCNL; • 2) contratti collettivi aziendali finalizzati alla “gestione delle situazioni di crisi”: hanno la funzione di “dispensare sacrifici” o, dal punto di vista datoriale, “concessiva”.
ESEMPI di contratti collettivi aziendali del secondo tipo • Il “contratto di solidarietà”: riduce l’orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione spettante al lavoratore. • 2) L’accordo sindacale che autorizza lo spostamento di gruppi di lavoratori a mansioni inferiori, in deroga al generale divieto, per evitare licenziamenti collettivi.
Problemi in materia di efficacia soggettiva: esiste il diritto al dissenso? Possono i lavoratori di una azienda, non iscritti al sindacato stipulante l’accordo o iscritti a un sindacato che non ha siglato l’accordo, rifiutare l’applicazione dell’accordo medesimo?
Soluzioni dottrinali e giurisprudenziali “minori” • La tesi della indivisibilità degli interessi e conseguente inscindibilità della disciplina contrattuale; • La tesi della natura dell’agente negoziale, nel caso di accordo siglato da sindacati dotati di maggiore rappresentatività: presunzione di “consenso maggioritario”;
La soluzione giurisprudenziale più ricorrente La tesi del “rinvio legale”: ogniqualvolta è la legge a prevedere l’adozione di un contratto aziendale con funzione gestionale, ciò attribuisce al contratto efficacia vincolante (la fonte “rinviata” acquista l’efficacia della fonte “rinviante”). A parte il fatto che rimangono fuori i contratti collettivi aziendali autonomi dalla legge, una parte della giurisprudenza riconosce in ogni caso il diritto al dissenso, salvo che il contr. coll. aziendale non sia stato sottoposto a referendum confermativo in azienda o il sindacato non abbia ricevuto mandato speciale dai singoli lavoratori.
Un caso particolare: gli accordi collettivi sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (art. 5, comma 1, l. n. 223/91) Corte Costituzionale sent. n. 268 del 1994: è un contratto collettivo che vincola direttamente il datore di lavoro (il cui potere è, come suol dirsi, “procedimentalizzato”) e, solo indirettamente, i lavoratori attraverso il successivo atto di recesso datoriale, che è vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede aziendale.