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DEONTOLOGIA FORENSE

La deontologia è il complesso delle norme impositive delle regole di condotta che devono essere rispettate nello svolgimento dell’attività professionale. Potestà disciplinare

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DEONTOLOGIA FORENSE

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Presentation Transcript


  1. La deontologia è il complesso delle norme impositive delle regole di condotta che devono essere rispettate nello svolgimento dell’attività professionale Potestà disciplinare Segnatamento giova rilevare che la potestà disciplinare spetta agli organi disciplinari, ed al riguardo il codice deontologico stabilisce che le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione. In particolare devono essere: adeguate alla gravità dei fatti e tenere conto di eventuali recidive nonché di tutte le circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso ha determinare l’infrazione La condotta dell’incolpato deve pertanto essere valutata complessivamente , E nel caso in cui sia mossi più addibiti nello stesso procedimento la sanzione deve essere unica. DEONTOLOGIA FORENSE • Natura giuridica norme deontologiche • Ancorchè aventi ad oggetto comportamenti rilevanti non solo sotto il profilo del diritto ma anche sotto il profilo dell’etica, le norme deontologiche hanno natura di norme giuridiche. • Trovano il loro fondamento: • nell’art. 12 della legge professionale forense a norma del quale agli avvocati di adempiere al loro ministero con dignità e con decoro; • E nell’ art. 38 lpf che prescrive che gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione e comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare Si tratta pertanto di norme imperative sorrette da sanzioni disciplinari espressamente previste dall’ordinamento professionale a conclusione di un procedimento avente natura giurisdizionale soggetto a controllo di legittimità da parte delle sezioni unite della Cassazione

  2. CODICE DEONTOLOGICO FORENSE CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Le norme di deontologia forense sono racchiuse nel codice deontologico forense approvato nel 1997 dal Consiglio Nazionale Forense, con successive modifiche ed integrazioni. PREAMBOLO Indica i valori cui deve ispirarsi l’attività forense. In particolare l’attività forense deve essere improntata ai seguenti valori: autonomia, libertà ed indipendenza, quale presupposto per la migliore tutela dei diritti e degli interessi della parte assistita l’inviolabilità della difesa, che si realizza attraverso la conoscenza delle leggi, l’attuazione dell’ordinamento giuridico, la difesa della libertà, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Regole deontologiche esprimono i principi generali di condotta Canoni complementari specificano i comportamenti più ricorrenti nell’ambito delle regole espresse Distinzione STRUTTURA CODICE DEONTOLOGICO E’ composto di 60 articoli e si suddivide in quattro parti: 1^ dedicata ai principi generali 2^ dedicata ai rapporti con i colleghi 3^ dedicata ai rapporti con la parte assistita 4^ dedicata ai rapporti con controparte e magistrati E con un Preambolo ed una disposizione finale AMBITO DI APPLICAZIONE Dal punto di vista soggettivo: sono destinatari delle norme deontologiche sia gli avvocati che i praticanti avvocati Dal punto di vista oggettivo: sono identificati i comportamenti, anche non strettamente professionali, che possono essere valutati dal punto di vista disciplinare A) ATTIVITA’ IN ITALIA DELLO STRANIERO Le norme stabilite dal codice deontologico forense italiano devono altresì essere rispettate dall’avvocato straniero nell’esercizio della professione forense in italia B) ATTIVITA’ ALL’ESTERO DELL’AVVOCATO ITALIANO D’altro canto l’avvocato italiano che esercita la professione forense all’estero è tenuto al rispetto delle norme deontolofiche del paese in cui viene svolta l’attività

  3. DOVERI E DIVIETI IMPOSTI ALL’AVVOCATO DALLE NORME DEONTOLOGICHE FORENSI DOVERI Di probità, dignità e decoro Di lealtà e correttezza Di fedeltà Di diligenza Di segretezza e riservatezza Di indipendenza Di difesa Di competenza e aggiornamento professionale Di verità Di adempimento previdenziale e di evitare incompatibilità DIVIETI In merito alla pubbblicità ed alla stampa Di accaparramento della clientela Di uso di espressioni sconvenienti o offensive Di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITA’ • PREMESSA: si tratta di un dovere implicito nella stessa legge professionale che impone, all’atto di iscrizione all’albo, di dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilita’ • L’avvocato deve pertanto, nella permanenza nell’albo, evitare situazioni di incompatibilità e nel dubbio chiedere il parere del proprio consiglio di appartenenza • Le cause di incompatibilità sono quelle di cui alla legge professionale oltre allo svolgimento in via continuativa di attività commerciale e di attività di mediazione DOVE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi, e agli adempimenti fiscali e previdenziali secondo le norme vigenti

  4. DOVERI DI PROBITA’ DIGNITA’ E DECORO ART. 5 CODICE DEONTOLOGICO L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro Si tratta di doveri fondamentali, espressi anche nella formula del giuramento, cui possono ricondursi gran parte delle infrazioni disciplinari più ricorrenti IMPUTAZIONE IN SEDE PENALE PER DELITTI NON COLPOSI Non è conforme ai suddetti doveri, l’avvocato nei cui confronti viene esercitata l’azione penale per delitti non colposi, fatto questo, che incidendo sul prestigio dell’Ordine e sulla credibilità della professione rende obbligatoria l’azione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine VITA PRIVATA DELL’AVVOCATO La vita privata dell’avvocato può assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare, quando la sua condotta divenga rilevante all’esterno, riflettendosi sulla sua reputazione professionale o compromettendo l’immagine della classe forense L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può, inoltre, assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento

  5. DOVERE DI INDIPENDENZA DOVERI DI LEALTA’ E CORRETTEZZA DOVERE DI FEDELTA’ DOVERE DI DILIGENZA L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con fedeltà L’avvocato, nell’esercizio dell’attività professionale deve rendersi indipendente da pressioni e condizionamenti esterni sia di natura politica, commerciale e clientelare che di natura personale L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza Si tratta di un dovere inerente la prestazione dell’attività professionale e si sostanzia segnatamente nel rispetto delle cautele necessarie ad evitare comportamenti negligenti Si tratta di un dovere inerente la prestazione dell’attività professionale e si sostanzia segnatamente nel rispetto della parte assistita • Sono doveri, richiamati nella formula del giuramento e nel codice di rito penale e civile, inerenti all’attività processuale dell’avvocato • Indicano, pertanto il corretto modo di agire in sede processuale, vale a dire nel rispetto delle regole e rifiutando ogni mezzo non lecito per giungere a conclusioni favorevoli DOVERE DI DIFESA L’avvocato, deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti E’ infatti difforme al suddetto dovere il comportamento dell’avvocato che consapevolmente compia atti contrari all’interesse della parte assistita ovvero colluda con la controparte DOVERE DI COMPETENZA Difesa d’ufficio Nel caso di nomina come difensore d’uffico è dovere dell’avvocato comunicare all’assistito che può farsi assistere da difensore di fiducia e che anche il difensore d’uffico deve essere retribuito a norma di legge • L’Avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza • Mentre la diligenza assicura le qualità delle prestazioni, la competenza richiede la capacità specifica. Il dovere di fedeltà richiama altresì l’avvocato nell’epletamento della prestazione professionale al rispetto dei principi normativi ed in particolare dei diritti dell’uomo Gratuito patrocinio Costituisce comportamento difforme al dovere di difesa l’ingiustificato rifiuto di prestare attività di gratuito patrocinio o di richiedere un compenso per l’attività così svolta COROLLARIO L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave COROLLARI Viene quindi richiamato quanto stabilito dall’art. 96 cpc in merito alla lite temeraria DOVERE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE L’accettazione di un determinato incarico fa presumere la competenza a svolgerlo L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive allo svolgimento dell’attività richiesta, e ove necessario, per il particolare impegno e complessità della controversia, l’opportunità di integrare la difesa con altro collega DOVERE VERITA’ E’ dovere dell’avv curare costantemente il proprio aggiornamento professionale, sia con lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense, sia con l’osservanza degli obblighi ed i programmi formativi derivanti dai regolamenti del Consiglio nazionale forense e del consiglio dell’ordine di appartenza PREMESSA: non esisiste nell’attività processuale un assoluto dovere di verità CASI IN CUI AVV. DEVE DIRE VERITA’ Sui fatti, presupposto specifico di un provvedimento del magistrato, di cui abbia diretta conoscenza (Eempio: quando dichiari, contrariamente al vero, l’avvenuto decesso del proprio cliente, determinando illegittima interruazione del processo 2) Non dove intenzionalmente introdurre nel processo prove false 3) E’ tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti ovvero il rigetto di quelli richiesti, nella presentazione di istan o richieste che si fondamno sulla medesima situazione di fatto

  6. DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA DIRITTO-DOVERE La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono oggetto di primario e fondamentale diritto dovere dell’avvocato. In particolare il segreto professionale costituisce diritto fondamentale dell’avvocato affinchè possa esercitare la propria attività professionale in forma libera e indipendente da condizionamenti Difatti il codice di rito penale e civile prevede il diritto dell’avvocato di astenersi dal deporre in giudizio a tutela del segreto professionale OGGETTO DEL DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA L’avvocato deve mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato Tutela penale del segreto professionale Nel contempo il segreto professionale, quale oggetto di dovere dell’avvocato, trova tutela nel codice penale che prevede il reato di rivelazione di segreto professionale Ex clienti Il dovere di segr. e ris. deve essere mantenuto anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudizia che per quella stragiudiziale DEROGA AL SEGRETO PROFESSIONALE L’avvocato non è tenuto al segreto professionale per lo svolgimento dell’attività difensiva, ovvero quando vi sia controversia tra avvocato ed assistito o ancora quando si tratta di impedire la commissione da parte dell’assistito di un reato di particolare gravità. Mandato non accettato Inoltre la segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di coloro che si rivolgono all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato Dipendenti e collaboratori L’avvocato deve infine richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipndenti e in generale a colo che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale In questi casi la divulgazione deve però essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato

  7. LEGGE SULLE LIBERALIZZAZIONI DEL 2006 Va premesso che il legislatore italiano nel 2006 è intervenuto in materia consentendola pubblicità informativa, purchè secondo criteri di transparenza e veridicità, circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni DISPOSIZIONI DEL CODICE DONTOLOGICO L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale Il contenuto e la forma dell’inforazione deve essere ispirati a criteri di trasparenza e veridicità e alla tutela dell’affidamento della collettività, il cui rispetto è verificato dal competente consiglio dell’ordine In particolare quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza, non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale L’avvocato non può quindi indicare il nome dei propri clienti, ancorchè vi consentano È consentito invece l’indicazione del nome di un avvocato defunto che abbia fatto parte dello studio a condizione che a suo tempo il professionista lo abbia espressamente previsto e abbia disposto in tal senso per testamento ovvero vi sia il consenso unanime degli eredi In ogni caso, l’informazione deve rispettare la dignità ed il drecoro della professione e non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa Adeguamento codice deontologico Iò codice deontologico si è adeguato alle prescrizioni della suddetta legge con modifiche introdotte nel 2007 e nel 2008. PUBBLICITA’ DELL’AVVOCATO SITO WEB MODALITA’ DELL’INFORMAZIONE L’avvocato che intenda dare informazioni sulla propria attività deve indicare: Le denominazione dello studio I nominativi dei professionisti che lo compongono se svolto in forma associata o societaria Il consiglio dell’ordine presso il quale ciascun professionista è iscritto La sede principale di esercizio ed eventuali sedi secondarie I recapiti telefonici e di fax, e mail, Eventuale Sito web Il titolo professionale che consente all’avv straniero di esercitare in italia, o all’avv italiano di esercitare all’estero L’avv può utilizzare eslcusivamente siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé Deve preventivamente chiedere l’autorizzazione a consiglio dell’ordine di appartenenza Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari Il professionista è responsabile del contenuto del sito L’avvocato può inoltre indicare: Dioplomi di specializzazione L’abilitazione ad esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori I settori di esercizio dell’attività professionale ed eventuali materie di attività prevalente Estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale

  8. RAPPORTI CON LA STAMPA 1) Discrezione e riservatezza Nei rapporti con la stampa l’avv deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza 2) Notizie non coperte dal segreto di indagine Con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, l’avv può fornire agli organi di stampa notizie non coperte dal segreto di indagine 3) Rubriche televisive radiofoniche o su organi di stampa Previa comunicazione al consiglio dell’ordine di appartenza, l’avv può tenere rubriche fisse su organi di stampa con indicazione del proprio nome, ovvero partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche Non può pertanto nei rapporti con gli organi di stampa: Enfatizzare le proprie capacità professionali Spendere il nome dei propri clienti Sollecitare articoli di stampa Convocare conferenze stampa fatti salvi i casi in cui ciò risponda ad esigenze di difesa del cliente DIVIETO DI USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O OFFENSIVE DIVIETO Di ATTIVITA’ PROFESSIONALE SENZA TITOLO O DI USO DI TITOLI INESISTENTI Si richiama l’avv al dovere di non utilizzare negli scritti difensivi ed in genere nell’attività professionale espressioni sconvenienti od offensive sia nei confronti di clleghi che di magistra ovvero di terzi NB: la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione disciplinare • Iscrizione all’albo è presupposto per esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per utilizzo del relativo titolo • Costituisce quindi infrazione disciplinare l’uso di titolo mai conseguito ovvero lo svolgimento dell’attività professionale in mancanza di titolo o in periodo di sospensione • Costituisce altresì illecito disciplinare la condotta dell’avv che agevoli, ovvero in qualsiasi modo, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo attività avv o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA • Si tratta di divieto teso a tutelare la dignità e decoro professionale • E’ fatto divieto all’avv di avvalersi di agenzie o procacciatori d’affari e comunque di ogni altro mezzo che leda il decoro e la dignità professinale per acquisire clientela • In quest’ottica è altresì vietato, pertanto, corrispondere a chiunque presenti all’avv un cliente un qualunque compenso, così come la corresponsione o promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi • E infine vietato all’avv offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti ovvero nei luogi di lavoro o riposo e in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Art. 89 cpc Prevede che ove l’avv negli scritti difensivi usi espressioni offensive non riguardanti l’oggetto della causa, il giudice con ordinanza ordina la cancellazione delle frasi e può assegnare una somma a titolo di risarcimento danni Codice penale Esercizio abusivo della professione

  9. DIVIETO PRODURRE CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA Lealtà e corretteza I rapporti con i colleghi devono essere ispirati a criteri di lealtà e corretteza, salvaguardando tuttavia sempre il prioritario dovere di difesa RAPPORTI DI COLLEGANZA • L’avv non può produrre o riferire in giudizio lettere ricevute dal collega e da questi qualificate come riservate • È invece producibile la corrispondenza dell’avv che assicuri l’adempimnto delle prestazioni richieste • Non è invece producibile corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i collegjhi, a meno che l’accordo sia stato perfezionato e la corrispondenza ne costituisca attuazione • E’ inoltre fatto divieto all’avv di impugnare accordi transattivi raggiunti con il collega ed accetati dalle parti, a meno che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolai non conosciuti o sopravvenuti RAPPORTI DI COLLEGANZA NELL’ATTIVITà GIUDIZIALE Azione nei confronti di un collega L’avv che intende agire in giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, deve preventivamente dargliene comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare • Nell’attività giudiziale l’avv, fermo il rispetto del primario dovere di difesa, deve, per quanto possibile, salvaguardare il rapporto di colleganza • È tenuto quindi alla puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi • Può collaborare con i difensori della controparte nell’nteresse della parte assistita e, nel caso di interruzione di trattative stragiudiziali per dare inizio ad azioni giudiziarie deve darne comunicazione al collega avversario • Deve nel contempo opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata dalle controparti che arrechi pregiudizio alla parte assistita • Nel caso in cui l’avv venbga nominato di fiducia in un proc pen deve tempestivamente darne comunicazione al difensore d’ufficio e raccomandare alla parte assistita di provvedere al pagamento di quanto dovuto al dif d’uff per l’attività svolta • Ove, invece, nel corso del giudizio, l’avv sia nominato in sostituzione di collega, per revoca o rinuncia dello stesso, deve dargliene prontamente comunicazione adoperandosi affinchè siano soddisfate le sue legittime richiesta per l’attività svolta • Nel contempo l’avv sostituito deve fornire al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa Divieto di registrare conversazioni telefoniche L’avv non può registrare le conversazioni telefoniche con il collega La registrazione è consentita nel corso di una riunione, con il consenso di tutti i presenti Collaborazione con altro collega L’avv che collabori con altro collega deve rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa • Obbligo di corrispondere con il collega • L’avv non può mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legal, né può riceverla, senza previa consenso del collega • Tuttavia, quando si tratti di intimare messe in mora ovvero evitare prescrizioni o decadenze, l’avv può inviare la corrispondenza direttamente alla controparte , inviandone però copia per conoscenza anche al collega avversario NOTIZIE RIGUARDANTI IL COLLEGA • E’ fatto divieto esibire in giudizio documententi riguardanti la posizione personale del collega avversario ovvero l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, a meno che non sia parte del giudizio e l’uso di tale notizie sia necessario alla tutela di un diritto • Conferimento incarico ad altro collega • l’avv che incarica altro collega deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, trane che dimostri di essersi inutilmente attivto per ottenere l’adempimento • Deve altresì dare tempestive istruzioni al collega incaricato, il quale, in difetto deve adoprarsi peer la migliore tutela degli interessi della parte, informandone tempestivamente l’avv che gli ha conferito l’incarico

  10. RAPPORTI CON I COLLABORATORI DELLO STUDIO RESPONSABILITA’ DEI COLLABORATORI SOSTITUTI ED ASSOCIATI RAPPORTI CON I PRATICANTI • I collaboratori, sostituti ed associati, salvo il fatto costituisca un auonoma responsabilità, non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi speci ricevuti • Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile solo l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscono i fatti specifici commessi • Nel caso invece di società tra avvocati è prevista una responsabilità concorrente della società e del socio che ha commesso l’infrazione quando quest’ultima sia ricollegabile a direttive della società • Per collaboratori dello studio devono intendersi i colleghi avvocati non più praticanti • L’avv deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto • l’avv deve assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense • Deve fornire ai praticanti un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendogli, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato al loro apporto professionale • Deve inoltre attestare la veridicità delle annotazioni contenuto nel libretto di pratica dopo adeguato controllo RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE Nei raporti di colleganza rientrano anche i rapporti dell’avv con il proprio consiglio dell’ordine, con il quale l’avv deve collaborare, a richiesta, per l’attuazione dei fini istituzionali • Non costituisce infrazione discipllinare la mancata risposta, nell’ambito di un procedimento disciplinare, agli addebiti e la mancata presentazione di osservazioni e difese, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante ai fini della decisione Rientra in quest’obbligo, ad esempio: Il dovere dell’avv di dare i chiarimenti dovuti quando si procede alla revisione degli albi o per la verifica di situazioni di incompatibilità Di converso se il consiglio dell’ordine richiede chiarimenti o notizie in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso esponente, la mancata sollecita risposta dell’avv costituisce illecito disciplinare

  11. Rapporto di fiducia • Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia, e quindi sulla reciproca fedeltà e lealtà. • L’incarico deve pertanto essere conferito dalla parte assistita ovvero da altro avvocato che la difende • L’avvocato deve inoltre astenersi, dopo il conferimento del mandato, da rapporti economici o commerciali con la parte assistita, che possano influire sul rapporto professionale Inadempimento al mandato RAPPORTI con la PARTE ASSISTITA Il mancato o ritardato compimento di atti inerenti al mandato derivante da non scusabile trascuratezza costituisce grave infrazione disciplinare Obbligo di informazione • L’avv deve informare chiaramente il proprio assistito al momento dell’accettazione dell’incarico delle caratteristiche e importanza della controversia, precisando le iniziative da intraprendere, nonché sullo svolgimento del mandato ed ogni qual volta l’assistito ne faccia richiesta, oltre ancora, se richiesto, della presumibile durata e costi del processo. • Deve inoltre comunicare alla parte assistita la necessità di compimento di atti tesi ad evitare prescrizione, decadenze o altri effetti pregiudizievoli Astensione dalle udienze L’avv ha perà diritto di aderire all’astensione delle udienze proclamata dagli organi forensi, informandone preventivamente gli altri difensori costituiti • Autonomia del rappporto • Altro elemento del rapporto con la parte assistita è l’autonomia, che impone all’avvocato di scegliere la condotta più rispondente,s econdo la propria scienza e coscienza, agli interessi del suo rappresentato, senza rendersi mero strumento del primo • Ove non vi sia coincidenza tra volontà dell’assistito e scelte difensive dell’avv, sarà pertanto inevitabile la rinuncia al mandato • Nel contempo l’avv non deve consigliare azioni inutilmente gravose o illecite o fraudolente • Prima di accettare l’incarico, l’avv deve verificare l’identità del cliente, e comunque deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti acquisisca consapevolezza che l’incarico è finalizzato ad un operazione illecita Gestione di denaro altrui • Rinuncia al mandato • L’avv ha diritto di rinunciare la mandato, dandone adeguato preavviso all’assistito ed informandolo di quanto necessario per non pregiudicare la difesa • Se la parte assista non provvede a nominare altro difensore in tempi ragionevoli, l’avv non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuta ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli • L’avv deve copmportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto, per determinati affari, dal proprio assistito o da terzi, con l’obbligo di renderne sollecitamente conto. • Costituisce quindi grave infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme così ricevute • L’avv deve altresì rifiutarsi di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente esattamente individuato • Conflitto di interessi • L’avv deve astenersi dal prestare l’attività professionale quando questa determini un conflito di interessi con un proprio assistito ovvero determini violazione del segreto professionale in ordine alle informazioni fornite da altro assistito • L’obbligo di astensione opera anche se le parti si rivolgono ad avvocati distinti ma che esercitano nello stesso studio ovvero fanno parte di associazione professionale o società tra avvocati Restituzione documenti • L’avv deve restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’epletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta, potendo trattenerne, anche senza il suo consenso, copia quando sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento

  12. Anticipazioni • Durante le svolgimento del rapporto può chiedere alla parte assistita anticipazione delle spese a acconti sugli onorari purchè non siano manifestamente sproporzionati rispetti alle prestazioni eseguite. • Non può condizionare il versamento alla parte assistita di somme riscosse per suo conto al riconoscimento dei prpri diritti • Patto quota lite • L’avv può pattuire con il cliente compensi parametraqti al raggiungimento degli obiettivi perseguiti purchè il compenso sia proporzionato all’attività svolta RAPPORTI con la PARTE ASSISTITA Azioni contro la parte assistita L’avv può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al madato • Compensazione • È prevista però in quattro casi la possibilità di compensazione tra somme ricevute dalla parte assistita o da terzi e precisamente: • A rimborso delle spese sostenute dandone avviso al cliente • A titolo i pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita • Quando si tratta di somme liquidate in sentenza a carico di controparte a titolo di diritti e onorari e l’avvocato non le abgbia ancora ricevute dalla parte assistita • - Al di fuori di questi casi, l’avv è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa

  13. RAPPPORTI CON LA CONTROPARTE I MAGISTRATI ED I TERZI • 1) Minaccia di azioni • È lecita l’intimazione di qualsiasi azione giudiziaria rivolta alla controparte quando tenda a tutelare i diritti della parte assistita attraverso un azione giudiziaria con la procedura più conveniente • È illecita e vietata invece quando si prospetta la possibilità di azioni del tutto sporzionate e vessatorie • Quando l’avvocato, prima di avviare l’azione giudiziaria, convoci a colloquio nel proprio studio la controparte deve comunicargli la possibilità di farsi accompagnare da un legale di fiducia • 2) Pluralità di azioni nei confronti della controparte • L’avv non deve aggravare con plurime ed onerose iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita RAPPORTI con la CONTROPARTE • 3) Richiesta di compenso professionale alla controparte • E’ fatto divieto all’avv di richiedere il pagamento del compenso professionale alla controparte a meno che ciò non costituisca oggetto di specifica pattuizione con l’accordo del proprio assistito • È invece consentito all’avv richiedere il compenso professionale alla controparte in caso di avvenuta transazione giudiziale e ove il proprio cliente sia inadmepiente RAPPORTI CON I TESTIMONI RAPPORTI CON GLI EX CLIENTI • L’avv deve evitare di intratenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni atte a conseguire deposizioni compiacenti • Investigazioni difensive • E’ tuttavia data facoltà al difensore, di fiducia ovvero d’ufficio, di esperire investigazioni difensive con la osservanza delle norme del codice di procedura civile e nel rispetto delle norme deontologiche. Il codice deontologico al riguardo stabilisce: • Lo svolgimento di investigazioni difensive deve essere frutto di libera scelta del difensore che deve valutarne l’opportunità in rapporto alle esigenze ed obiettivi della difesa • il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e di conservarne scrupolosamente la relativa documntazione per il tempo necessario per l’esercizio della difesa • E’ inoltre fatto divieto all’avv di corrispondere, sotto qualsiasi forma, compensi alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate • ASSUNZIONE DI INCARIHI CONTRO EX CLIENTI • - L’avv pul assumere incarichi professionali contro ex clienti purchè ricorrano le seguenti due condizioni: • Deve essere trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale • L’oggetto del nuovo incarico deve essere estraneo a quello espletato in precedenza per conto dell’ex cliente • In ogni caso, però l’avv non può utilizzare nei confronti dell’ex cliente notizie acquisite in ragione del rapporto professionale che aveva con lo stesso • Inoltre, nelle controvrsie familiari, l’avv che abbia assistito congiuntamente entrambi i coniugi deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi

  14. RAPPPORTI CON LA CONTROPARTE I MAGISTRATI ED I TERZI RAPPORTI CON I MAGISTRATI RAPPORTI CON ARBITRI E CONSULENTI TECNICI • I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità ed al rispetto che si convengono alle reciproche funzioni • l’avv non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia o familiarità con i magistrati per ottenere favori e preferenze ed in ogni caso deve evitare di sottolineare tali rapporti nell’esercizio del suo ministero nei confronti o alla presenza di terze persone • Salvo casi particolari, l’avv non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo, senza la presenza del legale avversario • L’avv che svolge funzioni di magistrato onorario dele rispettare tutti gli obblighi interenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità Nei rapporti con arbitri e consulenti tecnici, l’avv deve improntare la propria condotta ai criteri di lealtà e corretteza, nel rispetto delle reciproche funzioni DOVE AVV CHE SVOLGE FUNZIONI DI ARBITRO • L’avv chiamato a svolgere funzioni di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza, vigilando che il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza • Non può accettare l’incarico di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti, ovvero quando una delle parti sia assistita da altro professionista suo socio o associato • In ogni caso deve comunicare tempestivamente alle parti ogni circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza. • Deve infatti, al momento dell’accettazione dell’incarico dichiarare per iscritto l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro. • L’avv, fermo restando il dovere di indipendenza ed imparzialità, deve inoltre mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga per ciò a conoscenza, e non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti TESTIMONIANZA DELL’AVV. • L’avv, in ragione del segreto professionale, non può essere obbligato a deporre su quanto a sua conoscenza in ragione della propria professione sia nei processi civili che penali • Per quanto possibile, anche se richiesto dal proprio assistito deve astenersi dal deporre come testimonbe su circostanze apprese nell’esercizio del proprio mandato difensivo • Ove intenda presentarsi come testimone, dovrò comunque rinunciare la mandato e non potrà riassumerlo

  15. RAPPPORTI CON LA CONTROPARTE I MAGISTRATI ED I TERZI RAPPORTI CON I TERZI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI • L’avv è tenuto ad adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi • L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità ogravità, sia tal da compromettere la fudicia nella capacità dell’avv di rispettare i propri doveri professionali • Nei Rapporti con i terzi, personale ausiliario di giustizia, propri dipendenti ed in genere i terzi con cui venga in contatto nell’esercizio della propria professione, l’avvocato deve agire con correttezza e rispetto • Dovere che tra l’altro, al fine di non comprometterela fiducia dei terzi sulle propria capacità e dignità professionale, si estende anche ai rapporti con i terzi al di fuori dell’esercizio della professione forense ELEZIONI FORENSI • L’avv che partecipi come candidato o sostenitore alle elezioni forensi deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità professionale • E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto • Nelle sedi di svolgimento delle elezioni è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgiemento delle operazioni di voto NORMA DI CHIUSURA DEL CODICE DEONTOLOGICO Le disposizioni specifiche del codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi

  16. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 1) AVVIO PROCEDIMENTO DICISPLINARE 2) SI ARTICOLA IN QUATTRO FASI Fase preliminare Fase dell’apertura del procedimento Fase dell’istruttoria con eventuale rinvio a giudizio Fase del dibattimento e decisione D’uffico, quando il coa rileva un infrazione disciplinare Su domanda di parte, del pm ovvero dello stesso interessato, con presentazione al coa di un esposto, 3) COMPETENZA La competenza spetta: al coa dove è iscritto il professionista ovvero al coa del luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione disciplinare Si stabilisce quale dei due coa è competente in base al criterio della prevenzione, per cui è competente quello tra i coa presso cui per primo è stato deliberata la formale apertura del procedimento disciplinare Vi sono poi alcuni casi particolari che riguardano Praticanti avvocati – coa presso cui sono iscritti Avvocati stanieri in italia - coa presso cui è avvenuto il fatto Avvocati italiani all’estero- coa del luogo ove avvocato è iscritto Società tra avvocati - coa del luogo ove società è iscritta I conflitti di competenza sono decisi dal cnf

  17. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO • 1) FASE PRELIMINARE • La fese preliminare è preordinata a consentire al coa una sommaria delibazione sulla rilevanza dell’esposto. • a) Archiviazione immediata • Se l’esposto appare manifestamente infondato ed irrilevante sotto il profilo deontologico, il coa delibera l’immediata archiviazione • b) Preliminare istruzione • Se invece emergono profili di rilevanza deontologica, si procede ad una sommaria e preliminare istruzione con la richiesta di chiarimenti e la convocazione per l’audizione dell’interessato, all’esito della quale può essere disposta l’archiviazione ovvero deliberata la fomale apertura del procedimento • 2) APERTURA DEL PROCEDIMENTO • La delibera di apertura del procedimento deve contenere la formulazione dei capi di incolpazione, con la specifica indicazione delle disposizioni del codice deontologico e dei principi generali violati e l’indicazione dei fatti specifici addebitati • La delibera deve essere comunicata all’interessato, che da questo momento assume la qualifica di incolpato ed al pubblico ministero • Dalla data di comunicazione della delibera ha iniziono il procedimento disciplinare vero e proprio • 3) ISTRUTTORIA • Con l’apertura del procedimento di da avvio all’istruttoria che si compie senza particolari formalità • Vengono quindi raccolte le informazioni ed i documenti necessar, nonché le deduzioni dell’incolpato che ha diritto ad essere sentito, anche se è stato convocato prima dell’apertura del procedimento • a) Revoca apertura procedimento ed archiviazione • Se all’esito dell’istruttoria emerge una diversa prospettazione dei fatti, il coa può deliberare la revoca dell’apertura del procedimento e quindi l’archiviazione • b) Rinvio a giudizio • Se invece all’esito dell’istruttoria i fatti trovano conferma, il coa delibera il rinvio a giudizio dell’incolpato, fissando la data per il dibattimento, ed ordinando la notifica della citazione all’incolpato con l’ossrervanza del termine di almeno dieci giorni • La citazione a giudzio deve essere notificata anche al pm che può partecipare al dibattimento • 4) DIBATTIMENTO • L’udienza dibattimentale è presieduta dal presidente del coa, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano. Il relatore espone i fatti e le risultanze dell’istruttoria. Viene quindi interrogato l’incolpato, sono esaminati i testi, menzionati nella citazione a giudizio, i quali, stante la natura del procedimento amministrativo, non sono tenuti a prestare giuramento. • Si procede quindi alla discussione ove vengono quindi rassegnate le conclusioni di tutte le parti, con diritto dell’incolpato di concludere per ultimo. • Decisione • Chiusa la discussione il consiglio delibera senza la presnza dell’incolpato emettendo la decisione. • Il quorum richiesto per deliberare è quello della maggioranza dei componenti il consiglio • La deliberazione è adottata a maggioranza dei voti ed in caso di parito prevale il voto più favorevole all’incolpato • La decisione deve contenere: l’indicazione dei consiglieri componenti il collegio giudicante e l’attestazione che è stato regolarmente convocato, nome del relatore e dell’estensore, capi di incolpazione, esposizione dei fatti e del procedimento motivazione, dispositivo sottoscrizione del presidente e del segretario, oltre alla data di deposito ed alla avvertenza della possibilità di impugnare la decisione con indicazione dei relativi termini • La decisione può concludersi con l’archiviazione o con una sanzione disciplinare mentre non può contenere la formula dell’assoluzione per insufficienza di prove (se manca la prova certa, l’incolpato va assolto) né lòa pronuncia sulle spese • La decisione deve essere notificata entro quindici giorni dalla pubblicazione all’interessato ed al pm e dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione dinanzi al cnf. La decisione che infligge sanzioni disciplinari diviene esecutiva solo depo il decorso del termine per impugnare dianzi al cnf se non sia stata impugnata

  18. SANZIONI DISCIPLINARI E SOSPENSIONE CAUTELARE UNITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE Va premesso che, poiché ciò che rileva è il comportamento complessivo dell’incolpato sotto il profilo deontologico, anche quando vi siano più addebiti, la sanzione disciplinare deve essere unica e proporzionata all’entità delle infrazioni, tenendo altresì conto delle circostanze di fatto nel cui contesto le infrazioni sono state commesse DISTINZIONE SANZIONI FORMALI E SOSTANZIALI Avvertimento Consiste nel richiamo sulla mancanza commessa e nell’esortazione a non ricadervi Censura Consiste nella formale dichiarazione del presidente del coa della mancanza commessa e del biasimo incorso Sanzioni formali • Sospensione • Consiste nell’inibizione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo minimo di due mesi ed massimo di un anno • Cancellazione • Consiste nella privazione della possibilità di esercitare la professione per un tempo indeterminato, comportando la perdita del titolo • Radiazione • Anch’essa consiste nella privazione della possibilità di esercitare la professione per un tempo illimitato, comportando anch’essa la perdita del titolo e può essere pronunciata contro che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione e la dignita della classe forense Sanzioni formali • ESECUZIONE SANZIONI SOSTANZIALI • La lpf stabilisce che i provvedimenti disciplinari contenti sanzioni sostanziali siano comunicati a tutti i coa della repubblica ed alle autorita giudiziarie del distretto cui appartiene il professionista • Decorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione, il professionista può chiedere la reiscrizione all’albo, a condizione, ove la radiazione sia derivata da condanna che abbia conseguito la riabilitazione. Norma questa che si ritiene applicabile anche al provvedimento di cancellazione dall’albo • SOSPENSIONE CAUTELARE • Si tratta di una misura cautelare che può essere disposta quando il professionista sia stato sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale ovvero gli sia stato notificato un mandato o ordine di comparizione • Ha natura amministrativa e non è una vera è pèropria sanzione disciplinare sicchè non richiede la formale apertura del procedimento disciplinare, imponendo solo l’audizione dell’interessato, e a disfferenza delle sanzioni disciplinari è immediatamente esecutiva • A differenza delle sanzioni disciplinari è immediatamente esecutiva e non soggetto al limite temporale di un anno, come invece la sanzione della sospensione • Competente ad adottare la sospensione cautelare è il coa che ha in custodia l’albo cui è iscritto il professionista , viene adottato con provvedimento che deve essere motivato ed è impugnabile dinanzi al cnf solo sotto il profilo della violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere

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