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Confindustria Genova Workshop 31 gennaio 2008. Privacy e fisco. Avv. Roberto Falcone. Codice privacy 1 p.a. L’applicazione della privacy negli enti pubblici deve seguire questi principi. PRINCIPI istituzionale di legittimità di necessità di proporzionalità di finalità
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Confindustria Genova Workshop31 gennaio 2008 Privacy e fisco Avv. Roberto Falcone
Codiceprivacy1 p.a. L’applicazione della privacy negli enti pubblici deve seguire questi principi • PRINCIPI • istituzionale • di legittimità • di necessità • di proporzionalità • di finalità • di sicurezza
Codiceprivacy2 p.a. Art. 18 c2 Principio istituzionale Il trattamento di dati personali è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
Codiceprivacy3 p.a. Art. 18 c3 Principio di legittimità Il trattamento di dati personali è subordinato ai limiti del codice, della legge e dei regolamenti
Codiceprivacy4 p.a. Principio di necessità nel trattamento dei dati Art. 3 I sistemi informativi sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi
Codiceprivacy5 p.a. Principio di proporzionalità Art. 11 I dati personali oggetto di trattamento sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
Codiceprivacy6 p.a. Principio di finalità Art.20, c1 La legge specifica le finalità di rilevante interesse pubblico per il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici
Codiceprivacy7 p.a. Principio di sicurezza del trattamento Art. 31 • I dati devono essere garantiti da misure • di sicurezza per ridurre i rischi di: • distruzione o perdita anche accidentale • accesso non autorizzato • trattamento non consentito • o non conforme alla finalità
Codiceprivacy8 p.a. Art. 13 informativa all’interessato L’interessato è informato oralmente o per iscritto circa finalità e modalità del trattamento; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; soggetti ai quali possono essere comunicati i dati; diritti dell’interessato; identificazione del titolare
Codiceprivacy9 p.a. Art. 18 c4 consenso I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso all’interessato
Codiceprivacy10 p.a. Art. 19 c1 Trattamento dati comuni consentito purchè per funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o regolamento
Codice privacy 11 p.a. DATI COMUNI Qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione identificati o identificabili
Codiceprivacy12 p.a. Art. 20 c1 trattamento dati sensibili Tipi di dati trattabili Operazioni eseguibili Finalità di rilevante interesse pubblico da parte di soggetti pubblici solo se autorizzato da legge che specifichi
Codiceprivacy12.a p.a. Per il fisco Attività svolte da soggetti pubblici per l’applicazione in materia di tributi in relazione ai contribuenti, ai sostituti ed ai responsabili d’imposta nonché in materia di deduzioni e detrazioni Finalità di rilevante interesse pubblico attestate dall’art. 66 del codice
Codice privacy 13 p.a. DATI SENSIBILI I dati personali idonei a rivelare: • origine razziale ed etnica • convinzioni religiose • adesione a partiti o sindacati o simili associazioni • nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Codice privacy 14 p.a. DATI GIUDIZIARI I dati personali idonei a rivelare: • provvedimenti in materia di casellario giudiziario • provvedimenti di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti • qualità di imputato o di indagato
Codice privacy 15 p.a. DATI SEMI SENSIBILI I trattamento dei dati personali che presentano: • rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali • per la libertà dell’interessato in relazione • alla natura dei dati • o alle modalità del trattamento • o agli effetti che può determinare
Codiceprivacy16 p.a. Art. 20 c2 trattamento dati sensibili da parte di soggetti pubblici Solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere del Garante per i quali la legge specifica le finalità r.i.p. ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili è consentito
Codiceprivacy17 p.a. Art. 20 c3 trattamento dati sensibili da parte di soggetti pubblici chiedendo al Garante l’individuazione delle attività di rilevante interesse pubblico e rendendo pubblici con regolamento i tipi di atti ed operazioni non previsto dalla legge è consentito
Codiceprivacy18 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 181 c1 Il regolamento che identifica i dati sensibili e giudiziari ed i tipi di operazioni effettuate doveva essere adottato entro il 28 febbraio 2007
Codiceprivacy19 p.a. • Accertare i dati sensibili • e giudiziari trattati • dall’ente pubblico • Dichiarare la liceità del • trattamento in base ai • presupposti di legge • Rendere pubblico • il trattamento di questi dati Regolamento dei dati sensibili e giudiziari finalità
Codiceprivacy20 p.a. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari Fonti normative Rilevanti finalità i.p. Tipi di dati trattati Operazioni eseguite sui dati Eventuali interconnessioni Comunicazioni Diffusioni Altre operazioni non tipiche Descrizione del flusso informativo Contenuti delle schede
Codiceprivacy21 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c2 L’INFORMATIVA DI CUI ART. 13 DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN BASE A CUI E’ PREVISTO IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Codiceprivacy22 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c3 POSSONO ESSERE TRATTATI SOLO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI INDISPENSABILI PER SVOLGERE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Codiceprivacy23 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c4 I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI SONO RACCOLTI DI REGOLA PRESSO L’INTERESSATO
Codiceprivacy24 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c5 I SOGGETTI PUBBLICI AGGIORNANO PERIODICAMENTE I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI I DATI ECCEDENTI O NON PERTINENTI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI
Codiceprivacy25 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c6 I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI TENUTI SU MEMORIE ELETTRONICHE SONO CIFRATI E RESI ININTELLEGIBILI E PERMETTONO DI IDENTIFICARE GLI INTERESSATI SOLO IN CASO DI NECESSITA’
Codiceprivacy26 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c7 I DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE SONO CONSERVATI SEPARATAMENTE DA ALTRI DATI PERSONALI ANCHE QUANDO NON SONO INFORMATIZZATI
Codiceprivacy27 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c8 I DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE NON POSSONO ESSERE DIFFUSI
Codiceprivacy28 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c9 ANCHE QUANDO I DATI SONO RACCOLTI PER COMPITI DI VIGILANZA CONTROLLO O ISPETTIVI I SOGGETTI PUBBLICI POSSONO FARE SOLO TRATTAMENTI INDISPENSABILI
Codiceprivacy29 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c10 I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NON POSSONO ESSERE TRATTATI NEI TEST PSICOATTITUDINALI PER DEFINIRE IL PROFILO O LA PERSONALITA’ DELL’INTERESSATO
Codiceprivacy30 p.a. trattamento dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici Art. 22 c11 SOLO LA LEGGE PUO’ CONSENTIRE IL RAFFRONTO FRA DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NONCHE’ LA LORO DIFFUSIONE
Codiceprivacy31 p.a. Art. 19 c2 comunicazione Ammessa quando necessaria per le funzioni istituzionali dopo 45 gg dalla comun. al Garante da soggetto pubblico Ammessa quando prevista da legge o Regolamento a soggetto pubblico
Codiceprivacy32 p.a. Art. 19 c3 comunicazione Ammesse unicamente quando previste da legge o Regolamento da soggetto pubblico a soggetto privato e diffusione
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