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Cittadinanza l. 91/1992

Cittadinanza l. 91/1992. IURE SANGUINIS: 1) Acquistano la cittadinanza dalla nascita i figli di un cittadino italiano

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Cittadinanza l. 91/1992

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Presentation Transcript


  1. Cittadinanza l. 91/1992 • IURE SANGUINIS: • 1) Acquistano la cittadinanza dalla nascita i figli di un cittadino italiano • 2) gli stranieri e gli apolidi, discendenti da un cittadino italiano per nascita (entro il secondo grado), a condizione che facciano una espressa dichiarazione di volontà e che possiedano uno di questi requisiti:

  2. A) svolgimento del servizio militare nelle forze armate italiane; • B) abbiano un impiego, anche all’estero, dello stato italiano; • C) risiedano legalmente da almeno due anni al compimento della maggiore età. • In seguito a matrimonio dopo due anni di residenza in Italia (tre se all’estero)

  3. IURE SOLI • A) i nati sul territorio italiano che siano da considerarsi ignoti o apolidi; • B) i nati in Italia che non possono acquistare la cittadinanza di origine dei genitori • C) i figli ignoti trovati sul territorio italiano, di cui non sia dimostrato il possesso di altra cittadinanza • D) è acquisita per riconoscimento della filiazione o a seguito di accertamento giudiziale della filiazione • E) lo straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia fino alla maggiore età e dichiari, entro un anno dopo i 18, di voler acquistare la cittadinanza

  4. F) la cittadinanza può essere concessa, con decreto del presidente della repubblica, in base a una valutazione discrezionale di opportunità, su proposta del ministro dell’interno, previo parere del consiglio di stato, allo straniero che • 1) sia residente in Italia da almeno 10 anni, • 2) da almeno 4, se è cittadino comunitario, • 3) sia apolide residente in italia da 5 anni

  5. 4) il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta o di secondo grado siano cittadini per nascita, o che sia nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risieda da almeno 3 anni • 5) sia maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in italia da 5 anni • 6) abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni.

  6. CITTADINANZA IURE SANGUINIS l. 91/92 • 1) Acquista la cittadinanza dalla nascita il figlio di un cittadino italiano

  7. CITTADINANZA IURE SANGUINIS • 2) gli stranieri e gli apolidi, discendenti da un cittadino italiano per nascita (entro il secondo grado), a condizione che facciano una espressa dichiarazione di volontà e che possiedano uno di questi requisiti: • A) abbiano svolto il servizio militare nelle forze armate italiane; • B) abbiano un impiego, anche all’estero, dello stato italiano; • C) risiedano legalmente da almeno due anni al compimento della maggiore età.

  8. ACQUISTO IURE SOLI • 1) lo straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia fino alla maggiore età e dichiari, entro un anno dopo i 18, di voler acquistare la cittadinanza

  9. IURE SOLI • 2) la cittadinanza può essere concessa, con d.p.r., in base a una valutazione discrezionale di opportunità, su proposta del ministro dell’interno, previo parere del consiglio di stato, allo straniero che • a) sia residente in Italia da almeno 10 anni • b) o da almeno 4 anni, se è cittadino comunitario

  10. IL DIBATTITO SULLA CITTADINANZA • CITTADINANZA E COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ INDIVIDUALE E COLLETTIVA (LE “TRE DOMANDE DI GAUGAIN, LA DINAMICA SCHMITTIANA AMICO-NEMICO) • LA CITTADINANZA COME MOMENTO DI INCLUSIONE E DI ESCLUSIONE (IL MINORE) • LA CITTADINANZA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DI UGUAGLIANZA O DI CONSERVAZIONE DELLA COMUNITA’ POLITICA STATALE (RIVOLUZIONE FRANCESE E CITTADINANZA, LA VALENZA “ESCLUDENTE” DELLA CITTADINANZA EUROPEA)

  11. IL PROBLEMA DEI MINORI STRANIERI • 5 MILIONI DI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI • 900MILA STRANIERI SONO MINORI • 560MILA SONO NATI IN ITALIA • 1 MILIONE SONO NATI IN ITALIA O ARRIVATI IN TENERA ETA’ • NEL 2015 IL 35 40 % DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI SARANNO BAMBINI STRANIERI

  12. MINORI STRANIERI • ITALIA AL VENTISEISIMO POSTO NELLA UE PER NATURALIZZAZIONI • I DATI OFFERTI DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVIEL ADERENTI ALL’A.N.U.S.C.A. RELATIVI A 22 COMUNI

  13. MINORI STRANIERI • SU 1342 STRANIERI NATI IN ITALIA TRA IL 1989 E IL 1991 • A) 561 HANNO VISTO ACCOLTA LA DOMANDA DI CITTADINANZA • B) 219 L’HANNO CONSEGUITA PER NATURALIZZAZIONE DI UN GENITORE • C) 111 DOMANDE RESPINTE • D) 371 NUOVI MAGGIORENNI NON PRESENTANO DOMANDA

  14. MINORI STRANIERI • POSSIBILI RAGIONI DELLA RINUNCIA • A) COSTI (200 EURO ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) • B) DISINTERESSE • C) RINUNCIA/SFIDUCIA • PERICOLO DI SRADICAMENTO/ESTRANEAZIONE

  15. CRTICITA’ DELLA L. 91/92 • ART. 1, LETT. A REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 91/92 FISSA DUE REQUISITI CHE SPECIFICANO IL CRITERIO DELLA RESIDENZA • A) IL RISPETTO DELLE NORME SU INGRESSO E SOGGIORNO • B) L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA.

  16. CIRCOLARE DEL 2007 • CIRCOLARE DEL MINISTERO INTERNO CON RIFERIMENTO AL MINORE DEL 2007 • A) L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA TARDIVA DEL NEONATO NON PREGIUDICA L’ESITO DEL PROCEDIMENTO, SE VI E’ PROVA DELLA RESIDENZA IN ITALIA SIN DALL’INIZIO • B) L’OMISSIONE DELL’ISCRIZIONE DEL MINORE NEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEL MINORE DA PARTE DEI GENITORI NON PREGIUDICA L’ESITO DEL PROCEDIMENTO

  17. CIRCOLARE DEL 2007 • C) EVENTUALI ASSENZE, IN PARTICOLARE PER STUDIO, LAVORO E CURA, NON PREGIUDICA L’ESITO DEL PROCEDIMENTO • D) EVENTUALI DISCONTINUITA’ NEL TITOLO DI SOGGIORNO POSSONO ESSERE COMUNQUE COMPENSATRE DALLA PROVA DELLA PRESENZA IN ITALIA

  18. CRITICITA’ DELLA L. 91/92 • 1) NATI IN ITALIA PRIVI DI CITTADINANZA FINO AI 18 ANNI E OLTRE • 2) DISCREZIONALITA’ DEL PROCEDIMENTO CONCESSORIO PER GLI ADULTI (TEMA SICUREZZA E INTEGRAZIONE) • 3) IDENTICO PROCEDIMENTO PER CHI E’ GIUNTO IN TENERA ETA’

  19. DIBATTITO SULLA REVISIONE DELLA L. 91/92 • INADEGUATEZZA DELLO IUS SANGUINIS • LA LEGGE SULLA CITTADINANZA DEL 1912 E LA CONSERVAZIONE DEL PRINCIPIO DI NAZIONALITA’ • INADEGUATEZZA DI TALE PRINCIPIO AI NUOVI FENOMENI MIGRATORI

  20. DIBATTITO PARLAMENTARE • DUE DISTINTE CONCEZIONE DELLA CITTADINANZA • MAGGIORANZA: • A) LA CITTADINANZA COME ESITO DI UNA DINAMICA CONCESSORIA, CHE SUGGELLA LA CONCLUSIONE DI UN LUNGO PROCESSO DI INTEGRAZIONE • (IL CITTADINO E’ ASCRITTO “STATICAMENTE” ALLA COMUNITA’ POLITICA STATALE)

  21. DIBATTITO PARLAMENTARE • MINORANZA • B) CONCETTO PIU’ DETENICIZZATO, LA CITTADINANZA COME PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATA • APPARTENENZA ALLA COMUNITA’ VERSUS PARTECIPAZIONE • LA PARTECIPAZIONE (O INTEGRAZIONE) DEL MINORE E QUELLA DELL’ADULTO

  22. DISEGNI DI LEGGE REVISIONE DELLA L. 91/92 • DISEGNI DI LEGGE AC 103 104 E ALTRI • IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI IL 16 SETTEMBRE 2009 • IN ASSEMBLEA ALLA CAMERA IL 22 DICEMBRE 2009 • IN COMMISSIONE IL 12 GENNAIO 2010 • DISEGNO DI LEGGE DI MAGGIORANZA • DISEGNO DI LEGGE DI MINORANZA • DISEGNO DI LEGGE SARUBBI-GRANATA

  23. RELAZIONE DI MAGGIORANZA • RELAZIONE DI MAGGIORANZA: LA CITTADINANZA NON RAPPRESENTA UN MEZZO PER UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE, MA RAPPRESENTA LA CONCLUSIONE DI UN PERCORSO DI INTEGRAZIONE AVVENUTA” (CITTADINANZA COME PREMIO)

  24. RELAZIONE DI MINORANZA • RELAZIONE DI MINORANZA: RIBADISCE IL COLLEGAMENTO DELLA CITTADINANZA CON I CONCETTI DI “UGUAGLIANZA, FORMA DI STATO, DIRITTI FONDAMENTALI, DEMOCRAZIA”, LA CITTADINANZA E’ INTESA COME “PUNTO DI ARRIVO DI UN PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALE GIA’ AVVIATO E COME PUNTO PER UN APPROFONDIMENTO E PER IL COMPLETAMENTO DI ESSO”.

  25. STRANIERO ADULTO -MAGGIORANZA • CITTADINANZA PER LO STRANIERO ADULTO, DISEGNO DI MAGGIORANZA • SI AGGIUNGONO, AI DIECI ANNI DI RESIDENZA, QUESTI REQUISITI: • A) IL POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE • B) LA PERSISTENZA DEI RELATIVI REQUISITI PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI IL SUO RILASCIO • C) L’ASSENZA DI PENDENZE

  26. STRANIERO ADULTO - MAGGIORANZA • D) L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI • E) LA FREQUENZA DI UN CORSO DI CULTURA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA E COSTITUZIONE (UN ANNO) • F) L’EFFETTIVO RISPETTO, ANCHE IN AMBITO FAMILIARE, DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI.

  27. STRANIERO ADULTO- MINORANZA • TESTO DI MINORANZA: INTRODUCE, ACCANTO AL PROCEDIMENTO CONCESSORIO, UN PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE • A) RIDOTTA DA 10 A 5 ANNI LA SOGLIA MINIMA DI RESIDENZA • B) NON E’ RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE, MA SOLO IL RISPETTO DEI REQUISITI DI REDDITO

  28. STRANIERO ADULTO MINORANZA • C) VERIFICA DELLA REALE INTEGRAZIONE SOCIALE E LINGUISTICA DELLO STRANIERO • 1) LIVELLO A2 DI LINGUA • 2) ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L’INTEGRAZIONE SOCIALE (INIZIATIVE E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA REGIONI ED ENTI LOCALI)

  29. STRANIERO ADULTO - MINORANZA • NEL TESTO DI MINORANZA, LA VALUTAZIONE DISCREZIONALE E’ RISTRETTA ALLA VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA (ANCHE EVENTUALE RELAZIONE NEGATIVA DELLA QUESTURA).

  30. PROCEDIMENTO CONCESSORIO • NEL PROCEDIMENTO CONCESSORIO (L. 91/92): • A) LO STRANIERO E’ SOGGETTO PASSIVO • B) LA VALUTAZIONE E’ DISCREZIONALE • C) LA SITUAZIONE E’ DI INTERESSE LEGITTIMO

  31. PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE (MINORANZA) • NEL PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE • 1) LO STRANIERO E’ SOGGETTO ATTIVO • 2) L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E’ VINCOLATA • 3) COME SI EVICENCE DALLA RELAZIONE, LA SITUAZIONE GIURIDICA E’ DI DIRITTO SOGGETTIVO (SALVO IL DINIEGO PER MOTIVI DI SICUREZZA) • ENTRAMBI I TESTI MANTENGONO IL GIURAMENTO COME CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’ATTRIBUZIONE

  32. I NATI IN ITALIA - MAGGIORANZA • IL TESTO DI MAGGIORANZA AGGRAVA I REQUISITI PREVISTI DALLA L. 91/92, PREVEDENDO L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO CON PROFITTO

  33. I NATI IN ITALIA - MINORANZA • MINORANZA: ACQUISTO IURE SOLI • A CONDIZIONE: • A) CHE UNO DEI GENITORI SIA LEGALMENTE SOGGIORNANTE DA ALMENO 5 ANNI • B) CHE UNO DEI GENITORI SIA NATO IN ITALIA E VI RISIEDA LEGALMENTE DA ALMENO UN ANNO

  34. I NATI IN ITALIA - MINORANZA • IN QUESTI CASI, • IL GENITORE PUO’ FARE UNA DICHIRAZIONE ALLA NASCITA (SALVA RINUNCIA DEL FIGLIO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI) • SE I GENITORI NON HANNO RESO LA DICHIARAZIONE, LA CITTADINANZA E’ ATTRIBUITA, SU RICHIESTA, AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI SENZA ULTERIORI CONDIZIONI

  35. NATI IN ITALIA – MINORI GIUNTI IN TENERA ETA’ A) LO STRANIERO NATO IN ITALIA (AL DI FUORI DELLE IPOTESI APPENA CONSIDERATE) B) LO STRANIERO CHE SIA GIUNTO IN TENERA ETA’ E VI ABBIA RISIEDUTO LEGALMENTE • POSSONO FARNE RICHIESTA ENTRO UN ANNO • (ACQUISTO AUTOMATICO, SALVO RIFIUTO, AL DICIOTTESIMO ANNO, NEL DISEGNO DI LEGGE SARUBBI GRANATA)

  36. MINORE E SCUOLA - MINORANZA • CORRETTIVO A QUESTA REGOLA: • IL MINORE NON NATO IN ITALIA, ACQUISTA LA CITTADINANZA SE FREQUENTA UNA SCUOLA O UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: • A) SU ISTANZA DI UN GENITORE (SALVO RINUNCIA AL DICIOTTESIMO ANNO) • B) AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI, SU SUA RICHIESTA

  37. FONDAZIONE MAGNA CARTA • 1) I FLUSSI SONO TEMPORANEI E NON STABILI • 2) GLI STESSI STRANIERI SPESSO NON DESIDERANO DIVENIRE CITTADINI • 3) SONO RICONOSCIUTI DAL TUI I DIRITTI FONDAMENTALI • 4) NON E’ AUSPICABILE AUMENTO DELLE NATURALIZZAZIONI • 5) PER I NATI IN ITALIA ESISTE GIA’ UNA REGOLA ISPIRATA ALLO IUS SOLI

  38. RETE G 2 • LA RETE G2, OSSIA LE SECONDE GENERAZIONI DELL’IMMIGRAZIONE • AUDIZIONE DI IURCOVICH EZEQUIEL AFFERMA LA VOLONTA’ DEI GIOVANI “DI POTER ESSERE CITTADINI A TUTTI GLI EFFETTI E NON OSPITI TEMPORANEI O ANCHE PERMANENTI”, POICHE’ SI SENTONO “ITALIANI A TUTTI GLI EFFETTI” E NON VOGLIONO ESSERE CONSIDERATI ITALIANI CON PERMESSO DI SOGGIORNO, ITALIANI SENZA RADICI.

  39. Nel suo intervento ha chiesto “alla Commissione affari costituzionali, alla Presidenza del Consiglio, agli interni e al Parlamento di rivedere profondamente la logica e la filosofia della l. 91/92, affinché si prenda atto non dei cambiamenti e dei grandi flussi migratori che ci sono stati in questo paese, ma della necessità di pensare il futuro da qui a cinquant’anni, non a un anno o due, e di persone che sono nate in questo paese, pur provenendo da origini più diverse, si sentono parte di esso, vogliono contribuire al suo successo e vogliono poter essere avvocati, medici, giornalisti, maestri e professori, vogliono poter essere cittadini a tutti gli effetti e non ospiti temporanei o anche permanenti, poiché si sentono italiani a tutti gli effetti, e non vogliono essere considerati italiani non il permesso di soggiorno, alberi senza radici”.

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