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LA CESSIONE DI AZIENDA AGRICOLA. TRA AGEVOLAZIONI E “OPERAZIONI ABUSIVE”. ARGOMENTI TRATTATI. Definizione di “Azienda Agricola” I soggetti giuridici ammessi in Agricoltura La cessione di azienda agricola dal punto di vista fiscale Profili di elusività e abuso del diritto Il subentro.
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LA CESSIONE DI AZIENDA AGRICOLA TRA AGEVOLAZIONI E “OPERAZIONI ABUSIVE”
ARGOMENTI TRATTATI • Definizione di “Azienda Agricola” • I soggetti giuridici ammessi in Agricoltura • La cessione di azienda agricola dal punto di vista fiscale • Profili di elusività e abuso del diritto • Il subentro
Cosa si intende per “Azienda Agricola”? La nozione di azienda agricola si ricava combinando due articoli del codice civile che definiscono il concetto di azienda (art. 2555) e quello di imprenditore agricolo (art. 2135, modificato dal D. Lgs 228/01). Secondo la dottrina civilistica prevalente, essa si pone in stretto parallelismo con la nozione generale di azienda, definita come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di impresa, nonostante i problemi legati alla peculiarità del suo oggetto.
Quali sono i soggetti giuridici ammessi nel regime agricolo? • le persone fisiche titolari di ditte individuali agricole: • Imprenditore Agricolo • Imprenditore Agricolo Professionale • Coltivatore Diretto • le società di persone e di capitali, ad esclusivo svolgimento di un’attività agricola e con denominazione “Società Agricola “ • le cooperative agricole
L’Imprenditore Agricolo Il D. Lgs n. 228/2001 ridefinisce la nozione civilistica di imprenditore agricolo, sostituendo l’art. 2135 del codice civile. Secondo il nuovo articolo 2135: “1. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
L’Imprenditore Agricolo 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
L’Imprenditore Agricolo Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo biologico”.
… quali novità? Le novità apportate dalla legge in commento sono state tre: • abbandono del concetto di “esercizio normale di agricoltura” • introduzione del concetto di “prevalenza” • inserimento delle attività dirette alla fornitura di servizi
L’Imprenditore agricolo professionale (IAP) • Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, ha introdotto questa nuova figura che sostituisce quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale. • All’articolo 1, comma 1, viene definito imprenditore agricolo professionale (IAP) “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.
TEMPO DI LAVORO AGRICOLO REQUISITI SOGGETTIVI REDDITO DA LAVORO AGRICOLO CAPACITA’ PROFESSIONALE L’Imprenditore agricolo professionale (IAP)
Il coltivatore diretto • Il coltivatore diretto è definito dall’art. 2083 del codice civile: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. • Egli soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia. Le norme vigenti stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell’azienda (Legge 203/82, 590/65, 454/61).
La Società agricola È considerata un imprenditore agricolo se possiede i seguenti requisiti: • lo statuto deve prevedere, come oggetto sociale, l’esercizio esclusivo dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.; • la ragione o la denominazione devono contenere l’indicazione “società agricola”, anche se l’oggetto esclusivamente agricolo è sufficiente a qualificare la società come “agricola”; • nelle società di persone, almeno uno dei soci deve essere IAP (nella s.a.s. la qualifica si riferisce ai soci accomandatari); • nelle società di capitali, almeno un amministratore deve essere IAP; • nelle società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, almeno 1/5 dei soci deve essere IAP.
La Cooperativa agricola La cooperativa agricola è un’azienda che si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. L’art. 2513 c.c. stabilisce che “la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti”. Le cooperative agricole normalmente svolgono una delle seguenti attività: • coltivazione del terreno; • allevamento di animali con mangimi prodotti, per almeno 1/4, dal terreno e dall’attività diretta; • produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie; • manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici; • prestazione di servizi a favore dei soci imprenditori agricoli.
Come viene tassato il reddito dell’impresa agricola? • PERSONE FISICHE, SOCIETA’ SEMPLICI E SOGGETTI EQUIPARATI Il reddito dell’attività agricola rientra nella categoria dei redditi fondiari e viene quantificato secondo i criteri catastali. Il calcolo si basa sulle tariffe d’estimo catastali che indicano il reddito dominicale medio ordinario per ogni ettaro di terreno, espresso in moneta legale e stabilito dall’amministrazione del catasto dei Servizi tecnici erariali. La tariffa d’estimo deve essere rivalutata dell’80%. Con questa modalità di tassazione sono irrilevanti i ricavi e qualsiasi ulteriore componente positivo derivanti dallo svolgimento dell’attività agricola. • S.N.C., S.A.S., S.R.L. e SOCIETA’ COOPERATIVE Con il decreto 27/09/2007 n. 213 è stata estesa alle s.n.c., s.a.s., s.r.l. e società cooperative la possibilità opzionale di determinare il reddito su base catastale, in luogo a quella di bilancio. L’opzione è vincolante per un triennio.
Come si configura la “cessione di un’azienda agricola”?
IMPOSTE INDIRETTE La cessione di un’azienda agricola è: • esclusa da Iva ex art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/72; • soggetta all’imposta di registro: • 3% su tutto il valore tranne gli immobili, purché venga dato il dettaglio del rispettivo valore nell’atto;
IMPOSTE DIRETTE Ai fini delle imposte dirette, la cessione di un’azienda agricola non dà luogo a plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 86 del Tuir per carenza del presupposto impositivo, versando al di fuori dell’ambito del reddito di impresa (in tal senso si vedano la C.M. 21.3.80 n. 9/9/52 e la R.M. 6/9/80 n. 9/1957). Tuttavia, l’art. 17, comma 1, lett. g) del Tuir prevede l’applicazione della tassazione separata alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni.
Ma per quali forme di “aziende” opera la tassazione separata? Solo quelle che esercitano attività di impresa ordinaria, o anche quelle che esercitano attività agricola?? • la norma non opera alcuna specificazione a riguardo • sorge il dubbio se nella fattispecie dell’azienda agricola debbano rientrare anche le plusvalenze derivanti dalla cessione delle stesse
… quindi…?? La dottrina esclude in maniera netta l’applicabilità dell’ex art. 17 del Tuir, poiché ritiene che, pur nel silenzio della norma, il legislatore abbia inteso riferirsi solo alle plusvalenze per cessione di aziende commerciali, in quanto quelle derivanti dalla cessione di aziende agricole restano ricomprese nella determinazione del reddito agrario (in tal senso si veda la sentenza n. 10 del 9 febbraio 2010 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sezione XXIX).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/2006, in materia di plusvalenze nell’ambito della cessione d’azienda, ha chiarito che “il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all’azienda come unitario complesso di beni”. L’Agenzia ha così ribadito la nozione unitaria di azienda, sottoponendo ad un regime di tassazione unitario la cessione della stessa, senza possibilità di estrapolare la plusvalenza derivante dai singoli beni (es. terreni) appartenenti al complesso aziendale al fine di poter applicare l’art. 67 del Tuir.
E se viene venduto solo il singolo terreno? 1^ caso: il terreno è AGRICOLO • Se era stato acquistato da meno di 5 anni, la plusvalenza (= prezzo di vendita - prezzo di acquisto) è tassata ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. b). Questo perché la rivendita entro breve termine dall’acquisto è considerata speculativa. • Se era stato acquistato da più di 5 anni non si paga alcuna imposta. • Se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione, anche se da meno di cinque anni, la plusvalenza non è mai tassata.
E se viene venduto solo il singolo terreno? 2^ caso: il terreno è EDIFICABILE • La plusvalenza è sempre tassata, indipendentemente dal momento di acquisto del terreno, anche se avvenuto per successione o donazione. • Il costo fiscalmente riconosciuto al terreno edificabile corrisponde al prezzo di acquisto, in caso di compravendita, oppure al valore dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (o successivamente accertato), in caso di acquisto a titolo gratuito. L’imposta da pagare è quindi elevata.
Dove si riscontrano profili di elusività e abuso del diritto nella cessione di un’azienda agricola?
Art. 37-bis del D.P.R. 600/73 Un’operazione è considerata elusiva in presenza dei seguenti requisiti: • assenza di valide ragioni economiche • aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario • conseguimento di un indebito risparmio di imposta • utilizzo di uno dei negozi giuridici espressamente contemplati dalla norma. Nella cessione di un’azienda agricola si corre il rischio di elusività quando l’operazione è presentata come una cessione di azienda agricola, ma in realtà maschera una vendita frazionata di singoli beni. Così facendo si beneficia di un regime agevolato di tassazione, in caso di un’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione, regime ammesso solo nel caso di cessione di azienda agricola, intesa come complesso unitario di beni.
CARATTERISTICHE • Il concetto è assimilabile a quello di cessione dell’intera azienda agricola • Il subentro è inteso come cessione della conduzione dell’azienda agricola e può essere effettuato anche tra persone non legate da vincolo di parentela tra loro • L’azienda agricola deve essere ceduta nella sua interezza; non sono ammesse cessioni parziali d’azienda • È uno degli incentivi in favore dell’auto-imprenditorialità • È rivolto ai giovani imprenditori agricoli che, anche organizzati in forma societaria, intendono subentrare nella conduzione dell’azienda agricola
CARATTERISTICHE • I progetti d’impresa possono riguardare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti in agricoltura, comprese le attività di agriturismo, ma anche il miglioramento della qualità, la riduzione dei costi di produzione, la tutela ed il miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali • Il cedente deve smettere di esercitare l’attività dell’impresa ceduta, non ne è più il responsabile e non deve più condurla. Inoltre, deve avere il legittimo possesso dell’azienda da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda, o nei 2 anni precedenti il subentro, se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.
Chi può ottenere l’agevolazione? I giovani imprenditori agricoli che: • ricavino dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50% del proprio reddito totale e dedichino alle attività esterne all’azienda medesima un tempo di lavoro inferiore al 50% del proprio tempo di lavoro totale. In sostanza devono avere la qualifica dello IAP che, se non è presente alla data di spedizione della domanda, deve sussistere al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni; • alla data del subentro risiedano nei territori agevolati; • abbiano un’età compresa tra i 18 e i 39 anni al momento di spedizione della domanda.
Chi può ottenere l’agevolazione? Possono subentrare anche le società (di persone, di capitali, di cooperative, anche a scopo consortile) purché, alla data di presentazione della domanda, • abbiano la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale • siano composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni • siano amministrate da un giovane imprenditore agricolo, con pieni poteri gestionali ed appartenente alla compagine sociale • abbiano come oggetto sociale l’esercizio esclusivo di un’attività di cui all’art. 2135 c.c. e, nella ragione sociale, la denominazione “società agricola” • abbiano la qualifica di IAP al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni
Per quali progetti? La misura prevede finanziamenti per l'investimento e per la gestione. Per la realizzazione del progetto di investimento e di progetti di trasformazione e commercializzazione, sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire;d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;f) servizi di progettazione;g) acquisto di animali e piante;h) brevetti e licenze.
Per quali progetti? L’attività di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell’iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati.
Le Agevolazioni • Contributi a fondo perduto • Mutui a tasso agevolato
Ulteriore Agevolazione Inoltre, in conformità con quanto previsto dall’art. 22 del Reg. 1698/2005, è concesso ai giovani imprenditori agricoli un contributo a fondo perduto quale premio di primo insediamento nel limite massimo di euro 25.000. Tale contributo è erogato da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) a condizione che l’attività sia stata avviata e che il beneficiario abbia la qualifica di IAP. Nel caso di società nessun altro socio deve già aver ottenuto il premio di primo insediamento.
Come accedere alle agevolazioni? • Presentazione della domanda, redatta secondo il modello predisposto da Sviluppo Italia ed inviata tramite raccomandata A/R a ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) • Valutazione della domanda • Ammissione alle agevolazioni Non sono previste scadenze per la presentazione della domanda, in quanto i progetti sono esaminati da ISMEA in ordine cronologico. Ulteriori informazioni si possono reperire ai seguenti indirizzi: www.soprip.it www.ismea.it