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Il concetto di diritto comune rinvia al concetto di unità. Unità non equivale ad uniformità La civiltà giuridica medievale ingloba le varie fonti del diritto (diritto civile e canonico, diritti particolari) entro un sistema normativo unitario
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Il concetto di diritto comune rinvia al concetto di unità • Unità non equivale ad uniformità • La civiltà giuridica medievale ingloba le varie fonti del diritto (diritto civile e canonico, diritti particolari) entro un sistema normativo unitario • Applica alle diverse fonti un modello discorsivo unitario • Elabora questi metodi in luoghi depu- tati alla trasmissione del sapere (università) attraverso un insegnamen- to che era comune per tutta l’Europa • Adotta una linguacomune e universale(il latino)
Dinamismo dei secoli X-XII • Fattori politici • Fattori economici • Fattori istituzionali • Fattori culturali • Fattori religiosi
Fattori politici • Allontanamento del pericolo ungaro • Restaurazione dell’impero (962) • Allentamento della pressione islamica
Fattori istituzionali • Si affermano solide autorità centrali (ecclesiastiche e secolari) • La monarchia papale e il Regnum Siciliae • Nascono gli ordinamenti comunali • Si struttura un nuovo ceto di ‘mercatores’ che dà vita ad un vivacissimo mercato transnazionale
Fattori economici L’espansione agraria alla base dello sviluppo economico globale Crescita demografica Innovazioni tecniche Cambia il paesaggio agrario Ruolo del signore fondiario Dalla campagna alla città
svolta culturale del secolo XII furono soprattutto: - l’apporto greco-arabo - la riscoperta del diritto romano - la nascita della teologia come scienza a frantumare le vecchie arti liberali
ancora sulla frantumazione delle vecchie arti liberali il DIRITTO diventa scienza autonoma la TEOLOGIA trova un nuovo statuto epistemologico nella soluzione delle antinomie il DIRITTO CANONICO interpreta le esigenze universalistiche della Chiesta post-gregoriana la LOGICA raggiunge con le scuole parigine vette insuperate
Vitalità delle arti liberali • Rinnovato interesse per il fenomeno giuridico nel sec. XI • I notai aretini • I giudici • C’è un legame tra arti liberali e insegnamento professionale • Ricerca di fonti giustinianee inconsuete • Erano i casi difficili a spingerli a ciò • Il ceto dei giuristi è compatto
Il mito di Giustiniano • Sillogi alto-medievali • La ‘Lex Romana canonice compta’ • Entusiasmo per il Digesto nella Chiesa gregoriana • Le compilazioni ecclesiastiche • L’imitatio imperii • La Collectio Britannica
L’attività editoriale di Irnerio • Un personaggio enigmatico: Pepone • Irnerio maestro di arti liberali • La riemersione dei testi giustinianei • La renovatio dei libri legali • L’esordio di una scuola di giurisprudenza a Bologna • Didattica e ricerca
La Chiesa nell’età feudale • Influenza dei processi di gerarchizzazione sociale sulla struttura ecclesiastica • Incardinamento nel sistema feudale • un vescovado era di solito uno stato feudale • i chierici erano sottomessi a signori e principi • l’imperatore non era propriamente un laico
La Riforma Gregoriana • Libertas Ecclesiae • Affrancamento dai poteri secolari • Lotta per le investiture • Riforma dell’elezione papale • Teoria del primato papale • Il papa Vicarius Christi • Regalità del sacerdozio • Il Corpus Christi iuridicum • Riforma morale • Lotta alla simonia • Lotta al concubinato dei sacerdoti
Effetti della riforma gregoriana • Il diritto divenne il principale strumento per l’affermazione dei principi riformatori frenetica ricerca dei testi antichi • Lo Stato si separò dalla Ecclesia e si rammentò dello scopo della sua esitenza produzione legislativa col modello del Diritto Romano
Università e diritto comune la lettura di un testoOdofredo († 1265) dominus Yrnerius dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri legales cepit per se studere in libris nostris et studendo cepit docere in legibus.
Significato del termine UNIVERSITA’ Comunità di docenti e di discenti Universitas Studiorum: Tempio dell’universalità del sapere, luogo deputato all’insegnamento e alla ricerca
aspirazione all’universalità del sapere Nel latino medievale il concetto moderno di Università degli Studi può essere reso col termine di STUDIUM Nel latino medievale UNIVERSITATES erano invece associazioni di persone elemento corporativo
Caratteri originari e tratti permanenti dell’Università europea Superamento del tradizionale curriculum delle scuole monastiche e cattedrali Intimo legame tra insegnamento e ricerca Elemento corporativo
Le scuole bolognesi La schola Le prime associazioni studentesche La Const. Habita di Federico I (1155) La natio L’universitas scholarium Il Collegio dei giuristi dottori L’Arcidiacono Un modello diverso: Parigi
La scuola dei Glossatori • Irnerio e l’avvio dell’esegesi testuale • Il metodo dei giuristi bolognesi • I generi letterari: glosse, apparati, summe, dissensiones, quaestiones, • Il rapporto tra teoria e prassi • Le scuole minori • La svolta azzoniana a Bologna
La scuola dei Commentatori • Sviluppo degli iura propria • Mutato atteggiamento sul rapporto tra verità e realtà • Contesto filosofico: la scolastica • Realismo e razionalismo • L’interpretatio come strumento di aggiornamento del diritto • Il criterio della ratio • Il ruolo della disputa scolastica • La teoria della pluralità delle situazioni giuridiche reali • La teoria della iurisdictio
La struttura discorsiva • Opposizione tra mens e verba • La costruzione degli istituti: l’uso della topica: • Per definizione (ex genere et differentia) • Per distinzione • Locus a causis • Per comparazione (locus a pari, a fortiori, etc.)
La crisi del diritto comune • Diversa organizzazione delle fonti • Fattori istituzionali: i grandi tribunali • Razionalizzazione degli apparati statali • L’umanesimo giuridico • L’usus modernus pandectarum • La Seconda Scolastica