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L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. Lezione 6 Scienza delle finanze - CLEP a.a. 2008-2009. CARATTERISTICHE GENERALI dell’Iva Italiana. L’Iva italiana è un’imposta ad valorem generale sugli scambi , plurifase , sul valore aggiunto tipo consumo applicata con il metodo imposta da imposta

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L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

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Presentation Transcript


  1. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Lezione 6 Scienza delle finanze - CLEP a.a. 2008-2009

  2. CARATTERISTICHE GENERALI dell’Iva Italiana L’Iva italiana è un’imposta ad valoremgenerale sugli scambi, plurifase, sul valore aggiunto tipo consumo applicata con il metodo imposta da imposta su base finanziaria sottoposta a importanti vincoli di coordinamento a livello comunitario

  3. LE IMPOSTE GENERALI SUGLI SCAMBI:PRINCIPALI CARATTERISTICHE Sottopongono a tassazione il valore degli scambi di merci e delle prestazioni di servizi effettuati nel periodo di imposta. Si tratta quindi di: imposte ad valorem ad ampia base imponibile (molto diverse dalle accise, spesso specifiche e su singoli beni)

  4. TIPOLOGIE DI IMPOSTE GENERALI SUGLI SCAMBI imposte sul valore pieno del bene impostemonofase imposte sull’incremento nel valore del bene che si realizza in un certo stadio della produzione o distribuzione (valore aggiunto) imposte plurifase

  5. IMPOSTA MONOFASE È un’imposta sul valore pieno prelevata in una sola fase del ciclo produttivo e distributivo generalmente il commercio al dettaglio mai applicata in Italia

  6. IMPOSTA PLURIFASE SUL VALORE PIENO Colpisce tutte le fasi del processo produttivo e distributivo grava ogni volta sul valore pieno dei beni e servizi scambiati L’imposta si cumula quando il bene attraversa più fasi Imposta plurifase cumulativa (es. Ige)

  7. IMPOSTA PLURIFASE SUL VALORE AGGIUNTO Colpisce tutte le fasi del processo produttivo e distributivo grava ogni volta sull’incremento nel valore del bene che si è realizzato in quella particolare fase delle produzione (valore aggiunto) L’imposta non si cumula quando il bene attraversa più fasi Imposta plurifase non cumulativa Plurifase sul valore aggiunto (Iva)

  8. RICORDA Il valore aggiunto è il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato periodo di tempo, da un soggetto economico, mediante l’impiego dei fattori produttivi (capitale, lavoro, terra) al netto dei costi sostenuti per acquistare materie prime e prodotti intermedi

  9. METODI DI APPLICAZIONE Metodo base da base Metodo imposta da imposta

  10. METODI DI APPLICAZIONE Metodo base da base l’aliquota dell’imposta, tc, viene applicata alla differenza fra il valore complessivo delle vendite (V) e il valore complessivo degli acquisti (A) dell’impresa i T1 = tc(Vi- Ai)

  11. METODI DI APPLICAZIONE Metodo imposta da imposta l’aliquota dell’imposta, tc, si applica al valore pieno di ciascun acquisto e di ciascuna vendita. L’impresa versa la differenza fra l’imposta riscossa sulla vendita (a debito) e l’imposta pagata sugli acquisti (a credito) T2 = tc1Vi- tc2Ai

  12. METODI DI APPLICAZIONE base da base T1 = tc(Vi- Ai) imposta da imposta T2 = tc1Vi- tc2Ai I due metodi coincidono se applicati con la medesima aliquota, uniforme in tutti gli scambi di beni e servizi tc = tc1 = tc2

  13. METODI DI APPLICAZIONE Esempio L’impresa A produce un bene intermedio dal valore di 500. Il valore aggiunto di questa impresa coincide con il valore della produzione L’impresa B acquista il bene intermedio da A e lo utilizza per produrre un bene finale che vende a 700. Il valore aggiunto di questa impresa è pari a 700-500=200

  14. ALIQUOTE COSTANTI ED UNIFORMI Aliquota = 20% Metodo base da base TA 20%(500) = 100 TB 20%(700 – 500) = 40 TA + TB = 140 Metodo imposta da imposta TA (20%500 - 0) = 100 TB (20%700 – 100) = 40 TA + TB = 140 stesso risultato

  15. ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER FASE ECONOMICA TA + TB = 120 Aliquote: 20% sul bene intermedio 10% sul bene finale Metodo base da base TA 20%(500) = 100 TB 10%(700 – 500) = 20 L’onere dell’imposta è funzione delle aliquote applicate nelle diverse fasi della produzione, e quindi anche della ripartizione del valore aggiunto fra tali fasi. L’aliquota media che grava sul valore aggiunto complessivo (e cioè su 700) non è nota a priori

  16. ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER FASE ECONOMICA TA + TB = 70 Aliquote: 20% sul bene intermedio 10% sul bene finale Metodo imposta da imposta TA (20%500 - 0) = 100 TB (10%700 – 100) = – 30 Qualunque sia l’aliquota applicata sul bene intermedio, e qualunque sia la ripartizione del valore aggiunto fra le diverse fasi, l’aliquota media che grava sul valore aggiunto complessivo (e cioè su 700) è sempre pari a quella riservata al bene finale (e cioè nell’ultima fase).

  17. METODO IMPOSTA DA IMPOSTA • L’aliquota media che grava sul valore aggiunto complessivo è sempre pari a quella applicata nell’ultima fase: L’imposta complessivamente dovuta non dipende dal numero delle fasi • Implicazioni (In questo si distingue da un’imposta plurifase cumulativa, tipo Ige) • Non introduce incentivo alla concentrazione verticale delle imprese • Rende trasparente il meccanismo di formazione dei prezzi

  18. RICORDA In un’economia chiusa il valore aggiunto è pari al valore dei beni finali di consumo e di investimento Si distingue fra valore aggiunto al lordo e al netto degli ammortamenti La base imponibile di un’imposta plurifase sul valore aggiunto non coincide necessariamente con il valore aggiunto dell’economia.Dipende da come la legge disciplina la detrazione dell’imposta pagata sui beni di investimento

  19. BASE IMPONIBILE Iva tipo reddito lordo Non è consentita È consentita in proporzione alla quota di ammortamento Tre diverse possibilità La detrazione dell’imposta pagata sui beni di investimento acquistati: Iva tipo reddito netto È consentita integralmente Iva tipo consumo

  20. BASE IMPONIBILE Esempio L’impresa A produce un bene d’investimento del valore di 200. L’impresa B acquista il bene di investimento da A e lo utilizza, ammortizzandolo in quattro anni, per produrre un bene finale di consumo che vende a 450. L’Iva è prelevata con aliquota del 10%

  21. BASE IMPONIBILE L’Iva tipo consumo è quindi solo impropriamente denominata imposta sul valore aggiunto: essa grava infatti sui soli beni di consumo. L’imposta pagata sui beni di investimento, usati nella produzione di altri beni (o servizi), è sempre detratta L’Iva è solo impropriamente denominata imposta sul valore aggiunto anche perché è un’imposta su base finanziaria e non su base reale. Assoggetta a tassazione solo le operazioni che hanno dato luogo a manifestazioni monetarie nel periodo di imposta.La base imponibile non è il valore aggiunto reale ma la differenza tra incassi e pagamenti del periodo di imposta. L’individuazione del valore aggiunto reale implicherebbe, ad esempio, la valutazione delle rimanenze finali, interesserebbe cioè anche beni che non sono stati oggetto di scambio.

  22. CARATTERISTICHEDELL’IVA ITALIANA: PRESUPPOSTO le cessioni di beni nel territorio dello stato le prestazioni di servizi da parte di soggetti residenti l’autoconsumo effettuati nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni • gli acquisti intracomunitari e le importazioni da chiunque effettate (principio di destinazione)

  23. SOGGETTI PASSIVI • imprenditori • esercenti arti e professioni • soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari

  24. OBBLIGO DI RIVALSA • I soggetti tenuti al versamento dell’imposta hanno l’obbligo giuridico di rivalersi sull’acquirente. Il soggetto su cui formalmente grava l’imposta è quindi il consumatore finale. Anche questo aspetto evidenzia la natura dell’Iva come imposta sui consumi • Attenzione:Non bisogna confondere obbligo di rivalsa con traslazione del tributo. La traslazione, e quindi l’incidenza, dell’imposta dipenderà, principalmente, dalle condizioni di domanda e offerta del bene

  25. CARATTERISTICHE DELL’IVA ITALIANA: BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE Base imponibile: E’ costituita dall’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto a colui che cede il bene o al prestatore di servizi Aliquote (articolazione vincolata dalle disposizioni comunitarie): normale 20% ridotta 10% super ridotta 4% La differenziazione delle aliquote può rendere l’imposta progressiva rispetto al reddito; tassando meno i beni di prima necessità cui è destinata una quota particolarmente elevata del reddito dei soggetti più poveri

  26. IMPOSTA DA VERSARE • L’Iva viene prelevata nelle diverse fasi del processo di produzione e distribuzione del bene. • Complessivamente l’imposta dovuta è pari al prodotto dell’aliquota applicata nell’ultima fase per il valore del corrispettivo • L’Iva da versare in ogni fase è ottenuta come differenza fra Iva a debito, pari al prodotto fra l’aliquota applicata in quella fase e il corrispettivo della cessione o della prestazione eIva a credito (ammessa in detrazione) che corrisponde, in linea generale, all’Iva sugli acquisti

  27. DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI • E’ regolata in modo articolato con la funzione di: • discriminare fra diverse tipologie di operazioni • evitareelusioni di imposta • ammettere regimi speciali • TIPOLOGIE DI OPERAZIONI • Operazioni imponibili • Operazioni non imponibili • Operazioni esenti

  28. Operazioni imponibili: è ammessa l’integraledetraibilità dell’Iva sugli acquisti • Operazioni non imponibili: effettuate senza il pagamento dell’Iva; è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti. L’imposta non grava quindi su nessuna fase del ciclo produttivo e distributivo (es. esportazioni, e molte cessioni intracomunitarie: operazioni a tasso zero • Operazioni esenti: effettuate senza il pagamento dell’Iva; non è ammessa la detraibilità dell’Iva sugli acquisti, che grava quindi formalmente (dato l’obbligo di rivalsa) sull’impresa o il lavoratore autonomo e non sul consumatore finale (es. servizi del credito, delle assicurazioni, servizi sanitari) • Per tener conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di operazioni: • regola del pro- rata, per soggetti che compiano sia operazioni che danno diritto sia operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti • acquisti in sospensione di imposta per soggetti che effettuino prevalentemente operazioni non imponibili TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

  29. Per evitare elusioni di imposta: sono introdotte limitazioni alla detraibilità degli acquisti relativi a: • beni ad uso promiscuo • beni di lusso, spese di rappresentanza ed altri • Regimi speciali: prevedono la determinazione forfetaria della detrazione dell’Iva sugli acquisti con possibilità di optare per il regime ordinario: • agricoltura (aziende con volume d’affari non superiore a 40 milioni) • contribuenti minori (v. par. 2.4 cap. 5) • Detraibilità dell’Iva sugli acquisti: Il meccanismo della detrazione dovrebbe creare un interesse per l’acquirente alla corretta certificazione dell’Iva versata dal venditore per poterla poi vantare come Iva a credito. Ma evasione sembra essere elevata! • Coordinamento dell’Iva in ambito comunitario Altre problematiche

  30. PRINCIPI DI TASSAZIONE INTERNAZIONALE • Evitano la doppia tassazione prevedendo la tassazione esclusiva • nel paese in cui avviene il consumo  principio di destinazione • nel paese in cui avviene la produzione principio dell’origine

  31. PRINCIPIO DI DESTINAZIONE Neutralità Non si ha distorsione nei prezzi relativi Non è necessaria nessuna armonizzazione del livello delle aliquote Ripartizione del gettito Tutto il gettito affluisce al paese in cui avviene il consumo. Ciò è coerente con la natura dell’Iva che è un’imposta sui consumi

  32. PRINCIPIO DELL’ORIGINE Neutralità Si ha distorsione nei prezzi relativi E’ necessaria l’armonizzazione del livello delle aliquote Ripartizione del gettito Il gettito si distribuisce fra i due paesi, in relazione alla quota di valore aggiunto da essi prodotta. Se si ritiene che l’Iva, in quanto imposta sul consumo, debba affluire integralmente al paese di destinazione, il paese esportatore deve restituire al paese importatore l’imposta prelevata

  33. ATTENZIONE La distorsione dei prezzi relativi si pone solo per la cessione di beni finali. Nel caso di beni intermedi scambiati fra soggetti passivi dell’Iva l’imposta che grava sul valore finale del bene è sempre quella dell’ultima fase e cioè l’aliquota tI del paese di destinazione

  34. PROBLEMI APPLICATIVI • Principio di destinazione • E’ di facile applicabilità in presenza di frontiere fiscali • Al passaggio della frontiera il bene esportato viene riconosciuto non imponibile e l’esportatore viene rimborsato dell’Iva pagata sugli acquisti • L’importatore paga l’Iva sul corrispettivo dovuto all’esportatore applicando l’aliquota del paese di destinazione

  35. Esportatore Valore del bene esportato 400 Iva a debito 0 (detraibilità dell’Iva sugli acquisti o acquisti in sospensione di imposta) Dogana Iva sulle importazioni prevista dal paese I 10%(400) = 40 PRINCIPIO DI DESTINAZIONE CON FRONTIERE FISCALI Importatore Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)=60 Iva a credito 40 Iva da versare (60-40)= 20 Gettito paese E 0 Gettito paese I 60

  36. IL MERCATO UNICO EUROPEO • Fino al 1992 alla circolazione delle merci all’interno della Ue si applicava il principio di destinazione • neutrale • attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo • di facile applicabilità • Dal 1/1/93, con la costituzione del Mercato Unico Europeo, si è avuta l’abolizione delle barriere doganali. Ciò ha reso necessario la revisione del precedente sistema di prelievo. Idea originaria era muoversi verso il principio di origine, ma siamo ancora in regime transitorio…

  37. Principio dell’origine • Non richiede la presenza di frontiere fiscali • Gli scambi intracomunitari sono regolati come quelli all’interno di ogni singolo mercato nazionale • Il venditore paga l’imposta richiesta dal suo paese, commisurandola al corrispettivo della cessione e detrae l’imposta sugli acquisti indipendentemente da quale sia il paese a cui è affluita

  38. Esportatore Valore del bene esportato 400 Iva a debito 12%400 = 48 PRINCIPIO DELL’ORIGINE Importatore Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)= 60 Iva a credito 48 Iva da versare (60-48) = 12 Gettito paese I 12 Gettito paese E 48

  39. PROBLEMI • non neutralità • richiede armonizzazione delle aliquote • attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo: richiede l’istituzione di una Camera di compensazione (Il gettito dovrebbe essere redistribuito tenendo conto dei flussi commerciali fra paesi. La ricostruzione dei flussi rilevanti dovrebbe essere possibile sulla base delle informazioni che gli operatori sono tenuti a comunicare alle autorità fiscali dei propri paesi).

  40. Esportatore Valore del bene esportato 400 Iva a debito 12%400 = 48 PRINCIPIO DELL’ORIGINE Importatore Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)= 60 Iva a credito 48 Iva da versare (60-48) = 12 Gettito paese E 48 Gettito paese I 12 Camera di compensazione da E 48 a I

  41. REGIME TRANSITORIO Mantenimento sostanziale del principio di destinazione L’esportatore, per ottenere la non imponibilità, deve notificare alla propria amministrazione finanziaria tutti i dati relativi all’operazione all’acquirente L’importatore autoliquiderà l’Iva dovuta alla prima liquidazione mensile. Potrà poi detrarla, secondo le usuali regole, dall’Iva a debito

  42. Esportatore Valore del bene esportato 400 Notifica all’Amministrazione i dati dell’operazione e dell’acquirente Iva a debito 0 PRINCIPIO DI DESTINAZIONE SENZA FRONTIERE FISCALI Importatore Autoliquida l’Iva sull’importazione Iva a debito 40 Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)=60 Iva a credito 40 Iva da versare (60-40) = 20 Gettito paese E 0 Gettito paese I 60

  43. PROBLEMA Efficacia dei controlli. La soluzione prevista si fonda: sull’interesse dell’esportatore a comunicare le informazioni relative allo scambio alla propria amministrazione finanziaria sullo scambio di informazioni fra le amministrazioni finanziarie dei diversi paesi

  44. Riferimenti bibliografici • P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2008

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