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Proposta di Convenzione Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale per F.N.C.M. Rischio assicurato.
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Proposta di Convenzione Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale per F.N.C.M.
Rischio assicurato • L’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale di MASSOFISIOTERAPISTAper danni involontariamente causati a terzi, compresi i clienti, causati da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse da parte dell’Assicurato o delle persone per le quali l’Assicurato sia civilmente responsabile, sempreché l’Assicurato sia regolarmenteiscrittoall'AlboProfessionale (se previsto per la professione esercitata) edabilitato ai sensi di legge all’esercizio della Professione Assicurata. • DANNO CORPORALE: Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a persone. • DANNO MATERIALE: Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di danneggiamento a cose. • DANNO PATRIMONIALE: Il danno risarcibile ai termini di legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamenti a cose. • Compresa la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati
Limiti temporali • Inizio della garanzia • l’ assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, durante il periodo di validità del presente contratto, originate da comportamenti posti in essere non antecedentemente a un anno dalla data di decorrenza. • Tuttavia, se l’Assicurato aveva stipulato, con lo stesso assicuratore e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente comma, ma comunque non prima del periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta, purché il sinistro e colui che l’ha causato rientrino nell’ambito della vigente polizza. • Termine della garanzia • Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.
Cessazione del rapporto assicurativo • Il rapporto assicurativo cessa in caso di: • perdita del requisito di iscritto alla Federazione Nazionaledei Collegi dei Massofisioterapisti • decesso dell’Assicurato; • radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale (se previsto per la professione esercitata); • In caso di cessazione volontaria e definitiva dell’attività, l’Assicurato non più iscritto può richiedere di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. • A tal fine può chiedere che sia emesso un singolo contratto, di durata decennale, dietro pagamento di un premio unico, per l’intero periodo, pari a 100,00 euro. • La medesima richiesta potrà essere fatta dagli eredi in caso di decesso dell’Assicurato
Massimale di garanzia – Scoperto - Premi • L’assicurazione è prestata per ogni Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro, elevato ad € 1.000.000,00 per annualità assicurativa. • Il massimale di € 1.000.000,00 costituisce anche la massima esposizione complessiva dell’ assicuratore per i sinistri denunciati da tutti gli Assicurati in ciascun periodo assicurativo annuo. • Esiste uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% col minimo di € 500,00 per ogni sinistro. • Il premio lordo annuo pro capite si colloca fra 65,00 e 85,00 Euro
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