1.15k likes | 1.35k Views
La responsabilità civile. La situazione sostanziale di base. La responsabilità civile.
E N D
La responsabilità civile La situazione sostanziale di base gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile • “Io danneggio gli altri soltanto guidando la mia macchina. Contribuendo alla congestione del traffico, io aggiungo qualcosa al ritardo degli altri automobilisti, per non parlare della loro pressione del sangue. La presenza della mia auto sulla strada, anche se guido con attenzione, sia pure in minima parte aumenta la possibilità che gli altri abbiano un incidente. I gas di scarico della mia macchina inquinano l’aria che gli altri respirano” (McMillan, 119) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile Si sono già fatti esempi di atti dannosi: • immissioni che non superano la “normale tollerabilità” • atti di concorrenza NOTARE: ci sono due attività in contrasto tra loro; una danneggia l’altra; nel momento in cui il danno arrecato ad una attività non viene risarcito, automaticamente si privilegia l’altra. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile 1 Quadro normativo gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile quadro normativo art. 1173:Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico Disposizio-ni di base del codice civile art. 2043: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Artt. 2047 ss. (v. libro IV, tit. IX, c.c.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile quadro normativo ALTRI ESEMPI NORMATIVI RILEVANTI a) Responsabilità del produttore (d.lgs. 206/05) • art. 114: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” • art. 115: “ 1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricità” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile quadro normativo b) Danno ambientale (art. 18, l. 349/1986) • “1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile 2 Analisi delle disposizioni di base del codice civile gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base • art. 1173: Fonti delle obbligazioni. “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base • Quale obbligazione ha fonte nel fatto illecito? • Chi ne sono i soggetti? • Quale è l’interesse del creditore soddisfatto dalla relativa prestazione? (art. 1174 c.c.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Rileggiamo l’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base risposte • obbligazione di risarcire il danno (riparare il pregiudizio sofferto; “reintegrazione”) • “colui che ha commesso il fatto” (ma v. diapositiva 12, 15 s. ) ed il danneggiato • Interesse alla eliminazione della lesione patrimoniale subita gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Quali sono le differenze tra l’obbligazione che nasce da fatto illecito e l’obbligazione che sorge da contratto? Vediamone alcune … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Obbligazione da fatto illecito: (non un bene prima inesistente nel patrimonio del creditore ma) la “reintegrazione” (v. art. 2058) Obbligazione da contratto: il bene dedotto in contratto, perseguito e voluto dal creditore, promesso dal debitore Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 1. Oggetto dell’obbligazione gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Obbligazione da fatto illecito: “colui che ha commesso il fatto” (art. 2043) o il soggetto di volta in volta indicato dalla legge (artt. 2047 ss.) Obbligazione da contratto: il promittente (colui che ha concluso il contratto promettendo un’attribuzione patrimoniale) Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 2. I soggetti ed in particolare il debitore gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Obbligazione da fatto illecito: interesse alla riparazione del danno subito (ristabilimento dello status quo ante) Obbligazione da contratto: interesse alla attribuzione patrimoniale prevista in contratto (ricezione di un bene ulteriore rispetto a quelli già nel patrimonio) Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 3. Interesse del creditore gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Obbligazione da fatto illecito: il danneggiato deve provare il fatto, la colpa o comunque il collegamento col convenuto, i danni, il rapporto di causalità Obbligazione da contratto: il creditore deve provare il contratto, dedurre l’inadempimento, provare i danni ed il nesso di causalità Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 4. L’onere della prova gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Focus sul titolo IX, libro IV, c.c. diretto a determinare gli elementi rilevanti per la individuazione del responsabile gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Chi ha causato il danno:”domestici e commessi” (dipendenti) Chi risarcisce: colui che ha commesso il danno 2049 Art. 2043 condizioni:colpa -dolo / danno ingiusto Chi risarcisce:”padroni e committenti” Chi ha causato il danno: incapace Chi risarcisce:esercente attività pericolosa 2047 2050: Chi risarcisce:chi è tenuto alla sorveglianza Condizioni: collegamento del danno all’attività gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Causa del danno: rovina dell’edifico o della costruzione Causa del danno:cosa Art. 2051 2053 Chi risarcisce: custode Chi risarcisce: proprietario Causa del danno: animale Causa del danno: circolazione del veicolo 2052 2054 Chi risarcisce: proprietario; chi se ne serve Chi risarcisce:conducente, proprietario gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Uno sguardo alla tecnica normativa: • la responsabilità per colpa (art.2043 c.c.) è configurata come regola generale in omaggio alla tradizione (e secondo l’impostazione dell’epoca) • La fattispecie indeterminata e le clausole generali gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile 3. Il problema della responsabilità civile gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile.Il problema Analizziamo i seguenti esempi tratti da disposizioni del codice civile o di leggi speciali: gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo obbliga … a risarcire il danno” • art. 20482: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti …” • art. 2049: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze …” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • art. 2050 c.c.: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento …” • art. 2600 c.c.: “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni … accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • art. 1681 c.c. : “… il vettore risponde dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, …” (?) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • art. 843 c.c.: “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo … al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità” • art. 1038 c.c.: “Prima di intraprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare … l'indennità per i danni …” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • art. 14, d. lgs. 22/1997: “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee …” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • art. 41 Cost. “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • Art. 104, d.lgs. 206/05: “il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri” • Art. 112 , d.lgs. 206/05: “il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi … è punito con la pena dell’arresto …” • art. 114, d. lgs. N. 206/05: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileil problema Alcune osservazioni … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema Tutti gli esempi sopra elencati fanno riferimento ad attività. Gli eventuali danni provocati a terzi (le c. d. “esternalità”) debbono essere risarciti (illecito). Altre attività sono del pari permesse, ma le loro “esternalità” determinano a carico dell’agente solo l’obbligo di pagare “un’indennità” (c.d. “atto lecito dannoso”) Infine altre attività sono vietate (illecita è l’attività) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema In altre parole, le disposizioni elencate mirano a risolvere “il problema della responsabilità civile”: tutte le attività umane (possono determinare danni i quali) hanno un costo che si riverbera sugli altri. Chi deve sopportare questo costo ? Per evitare questo costo si deve rinunciare all’attività e ai suoi benefici? gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema soluzioni possibili: • Se il costo sociale è ritenuto insopportabile in rapporto ai benefici l’attività è vietata gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema Se non si vuole rinunciare ai benefici, occorre decidere cosa fare dei costi: • Quali danni (e relativi costi) prendere in esame: tutti o solo alcuni • Lasciarli a carico della vittima • Traslarli sull’agente o su un terzo • Ripartirli tra questi soggetti e in che misura • Porli a carico della società gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civileIl problema • Funzione delle regole di responsabilità civile: Allocare i costi sociali delle attività umane nel modo storicamente ritenuto più efficiente gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civile 4. Un rapido inquadramento storico gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico Si può addirittura abbozzare una sorta di (mini) storia dell’ordinamento economico-sociale e dei suoi riflessi giuridici gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile • Scarsa popolazione • Poche attività • No beni diversi dalle cose • Cosa può tutelare l’istituto della responsabilità civile? gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico • il codice civile italiano del 1865 costituisce la traduzione del codice civile francese del 1804. • entrambi sono espressione delle ragioni dei proprietari terrieri (alla fine del settecento prevale e viene codificata la configurazione della proprietà come diritto “sacro ed inviolabile della persona”) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico • ai primi dell’ottocento dall’Inghilterra si diffonde nell’Europa continentale quell’impetuoso impulso allo sviluppo economico-sociale che va sotto il nome di “rivoluzione industriale” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico Un pano- rama inglese del primo ottocento gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico • in questo contesto gli istituti economico-giuridici al centro del sistema sono: • la proprietà in quanto costituente la forma di ricchezza più diffusa e rilevante nella società • l’attività industriale in quanto fattore potente di sviluppo e di produzione di una nuova forma di ricchezza gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico dunque, le esigenze economico-sociali all’epoca avvertite sono: • tutela della proprietà • tutela dell’impresa, nel senso di non addossare ad essa costi tali che potessero frenarla gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico gli strumenti concettuali, che traducono all’interno della responsabilità civile queste esigenze, sono: • la limitazione dei danni risarcibili alla lesione dei diritti soggettivi assoluti • l’enfatizzazione dell’elemento soggettivo (“nessuna responsabilità senza colpa”) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
La responsabilità civile “Diritti soggettivi assoluti” sono storicamente i diritti reali e soprattutto la proprietà e la vita, l’integrità fisica gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 46
la responsabilità civilela “ingiustizia” del danno art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno” par. 823 BGB: “chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 47
la responsabilità civileinquadramento storico • il risultato operazionale di queste premesse (apparentemente) teoriche era che quanti esercitassero un’attività dovevano risarcire solo quei danni alla proprietà (o alla vita) che derivassero da una condotta negligente loro direttamente ascrivibile(riflessi – ad esempio - su danni ai terzi e infortuni sul lavoro) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico questo impianto privilegiava (la proprietà e) l’impresa ed è stato scalzato quando lo scenario è mutato perché nel corso del 900 • l’industria è giunta a maturazione e quindi non è più giustificata sul piano economico-sociale l’esenzione dal costo delle “esternalità” • Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile esercitare attività in numero sempre crescente e potenzialmente sempre più dannose … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano
la responsabilità civileinquadramento storico • … la ricchezza trascende la proprietà terriera • anche grazie allo sviluppo economico assumono forza valori e interessi prima regressivi gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano