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Una distinzione convincente? No

UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PAVIA “BEATO CONTARDO FERRINI” VENERDI’ 24 FEBBRAIO Ore 14.30 – 18.30 Aula G2 – Palazzo S. Tommaso dell’Università di Pavia IL CONTRATTO DI TRANSAZIONE QUESTIONI ATTUALI DI DIRITTO PRIVATO, SOCIETARIO, PROCESSUALE CIVILE, PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO.

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Una distinzione convincente? No

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Presentation Transcript


  1. UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PAVIA “BEATO CONTARDO FERRINI”VENERDI’ 24 FEBBRAIOOre 14.30 – 18.30Aula G2 – Palazzo S. Tommaso dell’Università di PaviaIL CONTRATTO DI TRANSAZIONEQUESTIONI ATTUALI DIDIRITTO PRIVATO, SOCIETARIO, PROCESSUALE CIVILE, PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO

  2. Imponibilità previdenziale della transazionesu controversie di lavoroMarco Ferraresi,Ricercatore di diritto del lavoroFacoltà di Giurisprudenza, Università di Paviamarco.ferraresi@unipv.itiusetlabor.blogspot.com

  3. Una questione irrisolta, di frequente interesse pratico“Sono imponibili – e, se sì, in che limiti – le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore in adempimento di un obbligo contenuto in un contratto di transazione relativo a controversie di lavoro?”

  4. Sommario1. Se, e in che misura, rileva il concetto di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (e fiscali)2. Se, e in che misura, rileva la distinzione tra transazione conservativa e novativa?3. Concrete ipotesi applicative

  5. Se la nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali sia idonea a risolvere la nostra questioneCaratteri- autonomia(disciplina propria; tutela di interessi pubblici)- onnicomprensività(eccede il sinallagma; tecnica definitoria; “reddito”)- obbligazione contributiva:indipendenza dalla erogazionedella retribuzione

  6. Evoluzioni definitorie legislative,progressivo ampliamentoart. 27, c. 2, d.p.r. 30.5.1955, n. 797“tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell’opera prestata”art. 12, l. 30.4.1969, n. 153, testo originario“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro”art. 12 come modif. dall’art. 6, d.lgs. 2.9.1997, n. 314:rinvio agli artt. 49-51 t.u.i.r. (d.p.r. 22.12.1986, n. 917)“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”

  7. Voci (tassativamente) esclusea) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni [danno emergente];(altre)Definizione generale + Tassatività esclusioni = incide sul regime dell’onere della prova(Cass. 11.1.2011, n. 461)

  8. Dalla dipendenza alla mera “relazione”“Relazione” vs. “mera occasionalità”? Comunque, per Corte cost. n. 354/2001“è sufficiente rifarsi alle più recenti riforme in materia che evidenziano, infatti, il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione”

  9. La dottrina tuttavia ancora oppone“relazione” ad “occasione”, dicendoche la transazione (novativa) non ha una relazione nel rapporto di lavoro, ma una mera occasione, per cui non è imponibile…No!1) Il passaggio da “dipendenza” a “relazione” è voluto proprioper evitare di giocare con le parole ed intenti elusivi2) Ovviamente, una “relazione”, ci vuole, ma è appunto nozione ampia e le eccezioni sono tassative (e da provare)3) Una relazione, anche se “occasionale” (ed è sempre tale una transazione di fine rapporto!), è pur sempre una relazione!4) In ogni caso, ex art. 51 TUIR anche le somme “occasionali” sono imponibili…Ma accettiamo la sfida e approfondiamo ancorala nozione di retribuzione imponibile…

  10. T.u.i.r.Art. 6, c. 2I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Art. 17, c. 1, lett. aL'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso […] nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro(come modif. dall’art. 32, d.l. 23.2.1995, n. 41, conv. con modif. in l. 22.3.1995, n. 85, capo IV “Misure antielusive”)

  11. Quindi, sì all’imposizione previdenziale delle sommeda transazione:- ampiezza della nozione- tassatività delle voci escluse- menzione della transazione nel t.u.i.r.Circ. Inps n. 263/1997Circ. Age n. 326/1997Salva la prova dell’obbligato che si transiga su importi non imponibili: questa soluzione agevolerebbe la trasparenza nelle transazioni, con indicazioni delle somme e dei relativi titoli

  12. Conseguenze immediate- privilegio ex art. 2751-bis c.c.- rito del lavoro in caso di controversia- prescrizione breveMa per la giurisprudenza la questionenon è mai stata così semplice…

  13. Orientamenti1) fino al 1985, transazioni mai imponibili, perché non c’è dipendenza dal rapporto di lavoro(es. Cass. n. 163/1985)

  14. 2a) fino al 2000, distinzione tra transazioni conservative (o semplici o pure) e novative ex art. 1976 c.c.(riecheggia l’antico dibattito dottrinale sufunzione di accertamento vs. estintivo-costitutiva)2b) Valutazione attenta ed oggettiva non solo dell’animus novandi, ma anche dell’aliquid novi:transazione sul titolo vs. sull’esecuzione del contratto(es. Cass. n. 4672/1993)La transazione novativa reciderebbe il legame col rapporto(in vero, non del tutto, secondo la dottrina civilistica)

  15. Una distinzione convincente? No Novativa • Sul titolo • Estingue il rapporto • Il nuovo è incompatibile • Recide ogni legame • C’è sempre un titolo che viene estinto, a meno di non identificare il titolo con l’intero contratto (ma 1976 rimanda al 1230 sulle obbligazioni) • Si finisce per affermare che: transazione novativa = transazione di fine rapporto di lavoro (nessuna base legale) • Secondo la dottrina civilistica, non c’è mai totale cesura tra rapporto originario e transazione (causa, presupposizione, collegamento negoziale…) • Ogni transazione introduce elementi di “incompatibilità” con il precedente regime giuridico di profili del rapporto • Ma quale mai sarebbe il nuovo rapporto? La transazione stessa! • Una relazione resta sempre: la controversia scaturisce dal “rapporto” di lavoro, a meno che non sia controversa la subordinazione (v. infra) Conservativa/pura/semplice • Sull’esecuzione/quantum • Non estingue il rapporto • Integra il rapporto • Resta ad esso legato

  16. Conseguenza: basta scrivere bene il contratto di transazione!Da un lato, prevedere una somma “senza nulla riconoscere” e, dall’altro, dicendo che con la transazione “il precedente rapporto è estinto e sostituito dal presente, unico nuovo titolo tra le parti”.3) Nell’ultimo decennio, si giunge a negare la rilevanza del carattere novativo (o a ritenere difficilmente configurabile una transazione novativa su controversie di lavoro per mancanza dell’aliquid novi)(es. Cass. n. 17495/2009)

  17. Quest’ultimo orientamento:- 1372 c.c., no efficacia ultra partes- 2115 c. 3, irrinunciabilità della pretesa contributiva(nullità delle clausole di rinuncia/transazione)- la contribuzione è sul dovuto, non sul corrisposto- nuova nozione di retribuzione- intento antielusivoOccorre guardare dunque, non alla qualificazione della transazione, che non rileva come tale perché non è un contratto di lavoro, ma al titolo oggettivodi attribuzione di una somma, caso per caso:- valutando il contenuto della transazione- valutando il contesto di essa- provando comunque altre somme imponibili

  18. Cass. n. 6663/2002:“sebbene le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, che, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, siano da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione, va ulteriormente ribadito, tuttavia, che, a norma dell'art. 12 della legge n. 153-69, l'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni”

  19. Cass. n. 6607/2004 (v. anche Cass. n. 17495/2009)“le somme pagate a titolo di transazione "dipendono" da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, cosicché non si giustificano le distinzioni, ricorrenti in molte sentenze di questa Corte, sia tra transazioni novative e non, sia tra transazioni aventi la finalità di eliminare la res dubia (le somme in tal caso sarebbero imponibili) e transazioni dirette ad evitare il rischio della lite stessa senza contenere riconoscimenti del diritto del dipendente, nel qual caso le somme non sarebbero imponibili. La funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è in ogni caso di precludere l'accertamento del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia”

  20. Cass. n. 6607/2004 (v. anche Cass. n. 17495/2009)“Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione; restando l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione, l'Inps è abilitata ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore aveva diritto di ricevere, e tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui si è inserito”

  21. Una difficile analisi da farsi caso per caso.Valutazioni generali- la transazione durante il rapporto: è di regola imponibile(contiguità col rapporto è più evidente; è più facile comprendere quale sia la res dubia)- riconoscimento espresso delle parti di un titolo imponibile(salvi titoli fittizi)- criteri certi di calcolo: “integrazione” del t.f.r.- condanna alla reintegrazione e r.d.- emolumenti ancora dovuti- importi che “denotano” una voce retributiva- danni non dimostrabili (biologico oltre il danno tabellare; ingenti importi imputati a danno alla professionalità, ecc.)

  22. Il caso che resta più dubbio èse è incerto il titolo stesso del rapporto di lavoro subordinato.Allora non si può dire se c’è una “relazione” con un rapporto di lavoro, in caso di transazione. Tuttavia:a) l’ente previdenziale può comunque dimostrarlo, anche a partire dallo stesso testo contrattualeb) se il rapporto fu regolarizzato e non è mai stato controverso, non si potrà negare il titolo!

  23. Conciliazione monocraticaArt. 11, c. 4, d.lgs. 23.4.2004, n. 124“I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione”Circ. n. 36/2009“no transazioni novative in questa conciliazione”Disposizione dell’obbligazione contributiva?

  24. Cass. 23.9.2010, n. 20146Corrispettivo in transazione solo per rinuncia agli atti del processo“senza nulla riconoscere”Non è “in dipendenza” del rapporto (che in sé non era mai stato controverso), in quantosi rinuncia all’accertamento giudizialeDunque non è imponibile!Contraddice tutto il decennio precedentee facilita negozi elusivi

  25. In definitiva- secondo me: la transazione è in generale imponibile, perché in relazione al rapporto di lavoro, a meno che il datore provi la ricorrenza di (transazione su) somme non imponibili, tassativamente previste ex lege- secondo la giurisprudenza dell’ultimo decennio:la transazione in generale non è imponibile, ma il lavoratore o l’INPS possono provare che contiene emolumenti riconducibili al rapporto e dunque imponibili

  26. Considerazioni di politica del diritto- Naturalmente, si può anche discutere se non sia opportuno favorire la risoluzione stragiudiziale delle liti anche attraverso la detassazione e decontribuzione delle transazioni (es., soluzione del credito di imposta)- Ma, allora, occorre un intervento legislativo chiarificatore, mentre un tema di così forte interesse pratico non può essere lasciato ai giochi di parole o alla fluttuazione degli orientamenti giurisprudenziali

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