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La vigilanza (art. 13)

La vigilanza (art. 13). Competenza generale delle ASL. competenza generale in materia attribuita ai servizi delle ASL (cfr. art. 21 l. n. 833/1978 e art. 23, comma 1, d.lgs. n. 626/1994)

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La vigilanza (art. 13)

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Presentation Transcript


  1. La vigilanza (art. 13)

  2. Competenza generale delle ASL competenza generale in materia attribuita ai servizi delle ASL (cfr. art. 21 l. n. 833/1978 e art. 23, comma 1, d.lgs. n. 626/1994) Per quanto sostanzialmente generale, tale competenza non è tuttavia totalmente esclusiva, giacché il legislatore attribuisce la competenza ad altri soggetti: • in ragione di specifici rischi • o per le peculiarità di certi settori e/o attività

  3. Competenza in ragione dispecifici rischi(a prescindere dalle attività in cui si evidenziano) competenza generale ed esclusiva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la protezione e la vigilanza antincendi (cfr. gli artt. 36 e 37 d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, nonché l’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 626/1994)

  4. Competenza per le peculiarità di certi settori e/o attività (1) • Il Ministero dello sviluppo economico è competente per il settore minerario (cfr. l’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 626/1994, confermato dall’art. 3 d.lgs. n. 624/1996) peraltro fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 • le Regioni e le Province autonome hanno competenza per le industrie estrattive di seconda categoria (cave) e le acque minerali e termali (cfr. l’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 626/1994, come modificato dall’art. 10 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242)

  5. Competenza per le peculiarità di certi settori e/o attività (2) Restano ferme le competenze delle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, degli uffici di sanità aerea e marittima, delle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale (cfr. l’art. 2, comma 2, d.m. 22 febbraio 1984, nonché l’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 626/1994), deiServizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia (cfr. l’art. 23, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 626/1994) e per i Vigili del fuoco

  6. Competenza concorrente del personale ispettivo del Ministero del lavoro (1) • a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi; • b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei (cfr. art. 23, comma 2, d.lgs. n. 626/1994 e art. 1, comma 2, d.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412)

  7. Competenza concorrente del personale ispettivo del Ministero del lavoro (2) • c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri del lavoro e della salute, sentito il Comitato di cui all’art. 5 e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni anche per queste attività la vigilanza del personale ispettivo del Ministero del lavoro si esercita previa informazione al servizio di prevenzione e sicurezza della ASL competente per territorio

  8. Competenze non menzionate • l’art. 13 nulla dice a proposito delle competenze attribuite all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) in materia di vigilanza sui rischi derivanti da radiazioni ionizzanti (dall’art. 59, comma 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230). Finora tale competenza dell’ANPA è stata concorrente con quella del personale ispettivo del Ministero del lavoro, salvo nel caso delle macchine radiogene, ove la competenza dell’ANPA è stata concorrente con quella delle ASL. • Ugualmente silente è l’art. 13 in relazione alle competenze del personale ispettivo del Ministero del lavoro per gli impianti ferroviari (cfr. l’art. 35 l. n. 191/1974) (stante la previsione, nell’art. 3, commi 2 e 3, del nuovo decreto, di una disciplina regolamentare di coordinamento, la questione dovrebbe presto trovare definizione).

  9. Modalità di esercizio della vigilanza • L’ultimo comma dell’art. 13 fa salvo quanto previsto dall’art. 64 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Si tratta di una disposizione dedicata alle attività tramite cui si svolgono le ispezioni e che, originariamente destinata agli ispettori del lavoro, dopo la riforma sanitaria del 1978 era divenuta patrimonio (anche) dei servizi ispettivi delle ASL. Opportunamente, a scanso di equivoci, l’art. 13 d.lgs. n. 81/2008 riferisce ora quelle attività agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal decreto.

  10. Destinazione degli importi delle sanzioni • l’importo delle somme che la ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’art. 21, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 758/1994, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle stesse ASL

  11. L’incompatibilità (art. 13, comma 5) (1) Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. Dunque, chiunque sia assegnato all’ufficio preposto alla vigilanza, anche ove non svolga direttamente tale funzione, si trova nella situazione di incompatibilità

  12. L’incompatibilità (art. 13, comma 5) (2) Che cosa si intende per “personale delle pubbliche amministrazioni”? • soltanto i lavoratori dipendenti delle PP.AA. (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)? • anche altri soggetti che collaborano con le PP.AA.?

  13. L’incompatibilità (art. 13, comma 5) (3) Che significa “ad alcun titolo”? • solo l’irrilevanza del modo in cui si presta la consulenza (a titolo gratuito o oneroso, occasionalmente o continuativamente, individualmente o in gruppo, in base ad uno o ad un altro contratto con il beneficiario della consulenza)? • o anche l’irrilevanza della natura del rapporto negoziale tra il lavoratore e la pubblica amministrazione? • Si riferisce anche alle consulenze disposte dall’autorità giudiziaria?

  14. L’incompatibilità (art. 13, comma 5) (4) eliminazione di qualsiasi franchigia territoriale

  15. L’incompatibilità (art. 13, comma 5) (5) Qual è il contenuto dell’attività di consulenza non consentita? • solo la consulenza “in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” (come poteva ritenersi in precedenza ex art. 24, comma 1, d.lgs. n. 626/1994 e come potrebbe forse ritenersi ora in base all’art. 10 d.lgs. n. 81/2008)? • ovvero qualunque attività di consulenza a favore di un datore di lavoro (argomentando che la semplice relazione consulenziale svolta a suo favore da un soggetto assegnato agli uffici preposti alla vigilanza, a prescindere dall’oggetto della consulenza, rischierebbe di pregiudicare l’imparzialità dell’attività di vigilanza)?

  16. L’incompatibilità (art. 13, comma 5) (6) Quali sono le conseguenze dell’eventuale violazione dell’incompatibilità? art. 53 d.lgs. n. 165/2001 effetti sul rapporto di lavoro, ivi compreso il piano disciplinare

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