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disponibilità > appartenenza . Autodeterminazione. Corpus corpori servit Dominus membrorum suorum nemo videtur. disponibilità > appartenenza . Autodeterminazione. Diritto a non esistere *Eutanasia *Suicidio assistito *Rifiuto del trattamento *Diritto al non inizio della
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disponibilità > appartenenza Autodeterminazione Corpus corpori servit Dominus membrorum suorum nemo videtur
disponibilità > appartenenza Autodeterminazione Diritto a non esistere *Eutanasia *Suicidio assistito *Rifiuto del trattamento *Diritto al non inizio della vita*danno da procreaz. *aborto *sterilizzazione irrev. • Diritto a disporre di sé • Vendita di organi • Vendita di materiale biologico • o genetico • Predeterminazione genetica • Potenziamento genetico o farmacolog. • Diritto alla procreazione • *Clonazione *vendita servizi procreat. • * Tatuaggi, piercing
Donazione-extrapatrimonialità Modello - Emotrasfusione 5 cc. rende nulli tutti i contratti con cui si dispone (a scopo di lucro) del proprio corpo Posso vendere parti staccate del corpo (capelli, baliatico), ma non è possibile l’esecuzione specifica - Extrapatrimonialità del cadavere Donazione di organi – gameti - gestazione per surrogazione Convenzione europea sulla biomedicina Article 21 – Interdiction du profit -Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. Article 22 - Utilisation d'une partie du corps humain prélevée Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées.
en tant que tels disposizione in via di principio
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la conservazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti umani e cellule • La direttiva si applica a tessuti e cellule incluse: • Cellule del sangue • Cellule del sangue del cordone ombelicale; • Cellule del midollo spinale; • Cellule riproduttive reproductive cells (eggs, • sperm), • Tessuti e celluile fetali e adulte; • Cellule embrionali.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la conservazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti umani e cellule l’art. 12 afferma che gli Stati “si adoperano per garantire donazioni volontarie e gratuite” il “considerando” n. 18 afferma che solo “in via di principio”, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente”. Il considerando n. 6 esclude che tali principi si applichino all’utilizzazione industriale
Considerando n. 6 • Tissues and cells intended to be used for industrially manufactured products, including medical devices,should be covered by this Directive only as far as donation, procurement and testing are concerned, where the processing, preservation, storage and distribution are regulated by other Community legislation. The further manufacturing steps are covered by Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use
trapianti • Salva vita / salva funzione • Fini terapeutici o fini edonostici • A titolo gratuito o oneroso • A cuore battente / a cuore non battente
morte cerebrale Prelievo da cadavere Prelievo da viventi
Trapianti Limiti: (art. 3L. 1999 n. 91, accorda il prelievo da cadavere di tutti gli organi ad eccezione dell’encefalo e delle gonadi -Trapianto dei reni fra persone viventi (autorizzato, entro certi limiti, dalla L. n. 458 del 1967).-Legge 16 dicembre 1999 n. 483: è ammesso l’atto col quale il donante dispone di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi ». Sviluppi: xenotrapianti cornee, cute, tendini, segmenti ossei, legamenti, rene, mano, faccia, salvafunzione Autotrapianti fini estetici
Soggetti legittimatiTrapianto di rene • “In deroga al divieto di cui all’art. 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla presente legge. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti o per donatori estranei”. (art. 1 legge 26 giugno 1967, n. 458 )
Donazione samaritana? Non consanguineo e non legato affettivamente Notemotionallyrelated
Parere CNB • L’atto supererogatorio non può essere preteso né sul piano morale, né tanto meno su quello giuridico e deve essere esercitato nel rispetto del reciproco anonimato del donatore e del ricevente.
Parere CNB • Anche in considerazione del fatto che tale procedura non implica rischimaggiori, dal punto di vista medico, per il donatore samaritano di quelli che sono presenti nell’ambito di qualsiasi genere di prelievo di rene ex vivo, il CNB ritiene che nei confronti di questa modalità di trapianto si debbano assumere le stesse precauzioni raccomandate e previste nel precedente parere già menzionato. • Il dono del rene deve avere un carattere non sostitutivo (purché non esistano priorità biologiche di compatibilità) al trapianto da donatore vivente consanguineo o affettivamente legato o da trapianto da cadavere. • E’ necessario - come in qualunque altra donazione da vivente - accertarsi che il donatore abbia ben compreso i rischi potenziali, l’irreversibilità e le conseguenze psico-fisiche dell’intervento.
E’ necessaria la previsione di registri riservati che garantiscano la privacy dei nominativi dei potenziali e degli effettivi donatori. • Si raccomanda che l’accertamento sulle condizioni cliniche e psichiche del donatore e sulle motivazioni del gesto sia attuato da una “parte terza” rispetto all’organizzazione medica che effettuerà il prelievo e il trapianto di rene e che le procedure, come già accade per il trapianto ex mortuo, garantiscano una corretta ricezione dell’organo e della sua assegnazione di modo che sia assicurato il rispetto dei principi cardine dei trapianti: gratuità, anonimato, trasparenza, equità, sicurezza e qualità. • Si propone che, con analogo trattamento anche per le altre donazioni di rene da vivente, si tenga conto di questo atto di generosità, così da tradurlo in un criterio di preferenza nelle liste di attesa in caso di bisogno sopravvenuto di un rene da parte del donatore stesso.
Trapianti a) Prelievi per i quali il legislatore ha ritenuto aggirare l’ostacolo posto dall’art. 5 c.c., ricorrendo alla legislazione speciale in deroga; b) Prelievi consentiti alla stregua della rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.c. (es. cessione di gameti prima della legge 40); c) Prelievi dei quali la liceità è stata ipotizzata dalla dottrina attraverso la riduzione dell’ambito di applicazione dell’art. 5 C.C.
Convenzione di Oviedoart. 19 – Regola generale • Il prelievo di organi o di tessuti a scopo di trapianto non può essere effettuato su un donatore vivente se non nell’interesse terapeutico del ricevente e allorché non si dispone di un organo o di tessuti appropriati di un persona deceduta né di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile • Il consenso… deve essere manifestato espressament e specificamente per iscritto e innanzi a un organo ufficiale
20Protezione delle persone incapaci di consentire al prelievo d’organo • Nessun prelievo d’rgano o ditessuto può essere effettuato su persona che non ha la capacità di consentire… • A titolo eccezionale e nelle condizioni di protezione previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacità di consentire può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono congiuntamente soddisfatte:
Art. 20 - continua • non si dispone di un donatore compatibile che abbia la capacità di consentire; • il ricevente è un fratello o una sorella del donatore; • la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente; • l’autorizzazione… è stata manifestata specificamente per iscritto; • il donatore potenziale non oppone rifiuto
Commercio di organi Negli Stati Uniti e in Europa, la donazione da parte di viventi fornisce dai 20 al 40 per cento dei reni trapiantati. All’inizio degli anni novanta, la maggior parte di coloro che acquistavano un rene era costituita da abitanti dei paesi del Golfo o da asiatici, che si recavano in India a in Cina. Oggi L‘India rimane una destinazione in voga. nonostante le leggi locali proibiscano la vendita di organi: gli acquirenti provengono non solo dalla borghesia locale e dal Medio Oriente, ma anche dall’lnghilterra, dal Canada e dagli Stati Uniti., da Israele. La Cina continua a negare che i suoi chirurghi tolgano gli organi ai carcerati Giustiziati, ma in effetti ha organizzato un esteso business di trapianti rivolto ai cinesi che vivono in altri paesi. tra cui Singapore, Malesia e Stati Uniti. Altri pesi: Filippine Turchia,Moldova , Estonia, Bulgaria , Romania
Tecniche di cessione • Tecnicamente possibile spedire un rene sotto ghiaccio, ma i trasferimenti riguardano quasi sempre persone, non organi. • Si preferisce organizzare tutto sul posto: così aumentano i guadagni e diminiuscono i problemi giuridici e i rischi. • Negli Stati Uniti un trapianto di reni costa 100.000 $ in Thailandia 10.000
Principi che si oppongono alla vendita di organi • Principio di beneficenza • Principio di sacralità: non modificare il proprio corpo se non per preservare la salute • Principio kantiano di trattare sempre gli altri come fini e mai come mezzi
Principi che non escludono la vendita di organi o di parti del corpo • Utilitarismo • Principio di autonomia
Mercato puro Ha ancora un senso, dinanzi al crescente numero di persone che soffrono in attesa di un trapianto, lasciare che la loro sorte continui a dipendere di scelte soggettive, casuali se non arbitrarie? Non sarebbe più razionale e socialmente auspicabile trovare un sistema che consenta di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno il patrimonio biologico esistente? La maggior parte delle persone ha più sangue e più midollo osseo di quanto necessiti, ed anche un rene di più di quanto normalmente occorra. Sarebbe più efficiente un sistema che attribuisse la proprietà a chi abbisogni dei tessuti biologici, invece che ai possessori di essi?”
In questa prospettiva non sarebbe illegittima una legge che rendesse alcune parti del corpo (ad esempio il sangue, il midollo, il fegato e forse persino i reni o la cornea) disponibili se non indiscriminatamente, quando non vi fossero alternative plausibili o quando insorgessero eventi drammatici come nel caso di Chernobyl. Allo stesso modo, non vi sarebbero ostacoli. Etici o giuridici, ad affermare che gli interessi dei vivi devono prevalere sulla tutela dei morti per cui sarebbe legittima l’affermazione che i cadaveri, gli embrioni abortiti e gli stessi embrioni diventino di proprietà pubblica e siano messi al servizio della collettività Mercato puro
Mercato puro un morto di fame con due reni perfettamente sani e il ricco imprenditore con troppi soldi e “senza” reni sani potrebbero raggiungere un facile accomodamento economico, che renderebbe entrambi più felici, rinunciando l’uno a un rene e l’altro a un po’ di soldi.
Indegnità di sistema o dignità personale? • La vendità di orgni è un commercio disgustoso, indegno della persona umana? • Indegno è che ci sia tanta povertà che alcuni si vedano obbligati a vendere parti del proprio corpo. Che le persone vendano parti del proprio corpo è segno di questa “indegnità di sistema”. Dovremmo incoraggiare politiche in grado di estirpare la povertà e non vietare la vendita di organi • K. Basu, Sexual Arrassment in the Workplace
Mercato puroVendita dei servizi procreativi C. Shalev sulla maternità surrogata (Nascere per contratto, tr. it. Milano, Giuffrè, 1992 Non vi sono ostacoli dogmatici nell’impiego delle regole generali dei contratti, qualificando la vendita di gameti o la gestazione per surrogazione una "vendita di servizi personali di procreazione" Una linea interpretativa di questo genere è stata seguita recentemente dalla Corte suprema del Tennessee e dalla Corte d'Appello di New York che, per decidere la sorte degli embrioni congelati in caso di separazione, sono giunte alla conclusione che deve essere data assoluta prevalenza agli accordi intercorsi tra i coniugi e, comunque, alla loro volontà preventivamente espressa o presunta
Rapporto tra il prelievo degli organi da cadaveri e il concetto di “interessi critici o esperienziali Principio di solidarietà e adozione di embrioni congelati Vendita di organi e principio di giustizia Problemi
Extrapatrimonialità Atto economico di solidarietà corrispettivo economico come risarcimento-indennizzo e non retribuzione (es. legislazione inglese sulla gestazione per surrogazione). La nuova legge italiana sui trapianti ( in analogia con le normative di Austria, Francia, Norvegia), attraverso il principio del silenzio-assenso al prelievo da cadavere, attenua, in qualche modo, l'idea di un vincolo assoluto di appartenenza con una presunzione solidaristica di disponibilità
Indennizzo • Il Comitato etico dell’Advanced Cell Technology ha ritenuto accettabile che le donatrici di ovuli per le ricerche sulla con nazione fossero compensate con $ 4.000 (calcolando $40 l’ora tra visite, analisi anestesia, controlli…)
Mercato controllato Anche i sostenitori dell'irrazionalità o non generalizzabilità di questo vincolo (Engelhardt, Lockwood, Harris) tendono a ipotizzare situazioni in cui la cessione di organi tra viventi avvenga in condizioni di scambio controllato: una sorta di socializzazione del mercato
Mercato controllato e giustizia • Seguendo un modello assicurativo gli organi verrebbero ceduti, garantendo assistenza sanitaria all’espiantato, alle compagnie di assicurazione o al Servizio sanitario nazionale e poi distribuiti in base alle necessità e non alla capacità economica
Chi offre la disponibilità a donare organi ha un accesso privilegiato alla fruizione di organi Modello assicurativo Il modello della legge di Singapore
Extrapatrimonialità Socializzazione Mercificazione pura controllata