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COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO. Interessi passivi. A partire dal periodo d’imposta 2008 viene abrogata la disciplina relativa al pro rata patrimoniale di deducibilità e della thin cap
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Interessi passivi • A partire dal periodo d’imposta 2008 viene abrogata la disciplina relativa al pro rata patrimoniale di deducibilità e della thin cap • L’art. 96, co. 5, prevede che le disposizioni in tema di deducibilità si applica alla generalità dei soggetti IRES con esclusione di: • Banche • Imprese di assicurazione • Holding bancarie e assicurative • Società consortili • Società per la realizzazione degli interporti • Società il cui C.S. è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici • A questi soggetti si applicano regole generali di deducibilità senza limitazioni dal momento che l’attività caratteristica consiste nella raccolta di fondi destinati alla gestione di patrimoni e all’esercizio del credito nel confronto del pubblico
Meccanismo di calcolo • A) confronto tra ammontare interessi passivi e interessi attivi • B) L’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile nei limiti del 30% del ROL (reddito operativo lordo)
L’art. 96, co. 2, definisce il ROL come la differenza tra valore della produzione e costi della produzione (lett. A e B di CE), cui vengono aggiunti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (n. 10, lett. a) e b) CE) e i canoni di locazione finanziaria
Es. Interessi attivi: 50.00,00 • Interessi passivi: 350.000, 00 • Differenze tra valori e costi della produzione: 280.000,00 • Ammortamenti: 10.000,00 • Canoni di leasing: 10.000,00
A) determinazione eccedenza interessi passivi rispetto a quelli attivi: • 350.000 – 50.000 = 300.000 • B) determinazione del ROL: • 280.000 + 10.000 + 10.000 = 300.000 • 30% del ROL = 90.000 • La quota di interessi passivi deducibili è quindi uguale a • 50.000 + 90.000 = 140.000
L’art. 96, co. 4 prevede che l’eccedenza di interessi passivi non dedotta può essere riportata negli esercizi successivi a condizione che il ROL sia capiente. • In sostanza, la norma consente di recuperare l’eccedenza degli interessi non dedotti in un periodo di imposta per incapienza del ROL possa venire recuperato nei periodi d’imposta successivi a condizione che si abbia eccedenza di ROL
Es. Anno 1 • società con ROL = 1.000 e saldo interessi passivi – attivi = 500. • In questo caso la quota indeducibile nell’es. 1 è = a 200 (500 – (1.000 x 30% = 300) 300 = 200) • Nell’es. 2 a fronte di un ROL sempre = 1.000, il saldo di interessi passivi è = 100 • In questo caso i 100 dell’es. 2 sono interamente deducibili, in più possono essere dedotti i 300 dell’es. 1 indeducibili in quel periodo d’imposta
Inoltre, per il co. 1, è riportabile anche l’eccedenza di ROL rispetto agli interessi passivi dedotti. • Utilizzando i dati di prima con ROL = 1.000 e basket = 300, se nell’es. 1 gli interessi passivi eccedenti quelli attivi è = 80 si realizza una eccedenza di ROL pari a 220 : 30% = 733 • Nell’es. 2 qualora gli interessi passivi siano eccedenti il ROL di quell’esercizio es. ROL = 1.000 e interessi passivi = 500, si può riutilizzare il ROL eccedente del primo esercizio. • In sostanza, nell’anno 2 la quota di interessi passivi deducibili è data dal 30% di 1000 + 30% di 733 = 520
In caso di consolidato fiscale, gli interessi passivi indeducibili di una società possono venire dedotti in sede di consolidamento a condizione che il ROL complessivo da consolidato permetta di assorbire le quote non deducibili in capo alle singole società.
MINUSVALENZE PATRIMONIALI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE (ART. 101) • Le minusvalenze di cui all’art. 101 sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’art. 86, lett. a) e b). • Per ragioni di simmetria non concorrono alla formazione del reddito le minusvalenze patrimoniali relative alle partecipazioni pex
Danno luogo a sopravvenienze passive le situazioni analoghe e inverse a quelle che generano sopravvenienze attive in senso proprio • Accanto a minusvalenze e sopravvenienze l’art. 101 regola la deduzione delle perdite di beni diversi da quelli merce e delle partecipazioni che fruiscono della pex, e delle perdite su crediti subordinandole alla sussistenza di elementi ccerti e precisi.
La fattispecie della perdita si innesca quando viene meno il legame che unisce il cespite all’impresa e che consente di qualificarlo come bene relativo all’impresa. • Le ipotesi sono quelle del perimento fisico del bene dovuto a veneti naturali (incendio, alluvione, terremoto). • Per i beni immateriali non potendosi immaginare una distruzione fisica dei beni non restano che quei fatti che provocano l’estinzione del diritto (es. decadenza per un brevetto, volgarizzazione di un marchio, ecc.)
La perdita può interessare sia beni ammortizzabili in quanto strumentali sia i beni meramente patrimoniali. In quest’ultimo caso deve essere ragguagliata al costo (e non al valore normale)