230 likes | 389 Views
Reddito di impresa: competenza di costi e ricavi. Stefania Zivelonghi dottore commercialista revisore contabile.
E N D
Reddito di impresa: competenza di costi e ricavi Stefania Zivelonghi dottore commercialista revisore contabile
“Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ai criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”. (art. 83 c1 TUIR)
Per la determinazione del reddito complessivo ai fini fiscali è necessario assumere come base di riferimento il risultato del conto economico redatto secondo regole e per fini civilistici PRINCIPIO DI DERIVAZIONE
“I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i qualile precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; …” (art. 109 c1 primo periodo TUIR)
L’attività di impresa è convenzionalmente suddivisa in esercizi: a ogni esercizio corrisponde un periodo dI imposta. L’art. 109 stabilisce il criterio in base al quale imputare a un esercizio piuttosto che a un altro i componenti positivi e negativi di reddito. PRINCIPIO DI COMPETENZA
COMPETENZA CIVILISTICA Art. 2423-bis - Princìpi di redazione del bilancio 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
Art. 2423bis – comma 3 COMPONENTI ECONOMICI PROVENTI / ONERI MOVIMENTI FINANZIARI INCASSI / PAGAMENTI
Art. 2423bis – comma 3 I COMPONENTI ECONOMICI CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO NEL QUALE SI VERIFICANO I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO A CUI SI RICOLLEGANO, A PRESCINDERE DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICANO I CORRISPONDENTI MOVIMENTI FINANZIARI.
Art. 2423bis – comma 4 • I RISCHI E LE PERDITE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO A CUI SI RIFERISCONO, ANCHE SE CONOSCIUTI DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO. • IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA: • LE PERDITE SONO INDICATE ANCHE SE PRESUNTE • GLI UTILIZZI SONO INDICATI SOLO SE REALIZZATI
“…tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontareconcorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.” (art. 109 c1 secondo periodo TUIR)
LA CERTEZZA ATTIENE ALL’AN, MENTRE L’OBIETTIVA DETERMINABILITA’ ATTIENE AL QUANTUM ENTRAMBI I REQUISITI (CERTEZZA E DETERMINABILITA’) DEVONO ESSERE SODDISFATTI NELL’ESERCIZIO DI RILEVAZIONE
COMPONENTI NEGATIVI INCERTI O NON OGGETTIVAMENTE DETERMINABILI RISULTATO ECONOMICO RILEVATI REDDITO D’ESERCIZIO STORNATI
LA COMPETENZA FISCALE DIVERGE DALLA COMPETENZA CIVILISTICA PER:
LE REGOLE GENERALI DELLA COMPETENZA FISCALE SONO: CESSIONE DI BENI MOBILI PRESTAZIONE DI SERVIZI data di consegna o spedizione o, se successiva, data di traslazione del diritto reale data di ultimazione della prestazione
LE REGOLE GENERALI DELLA COMPETENZA FISCALE SONO: CESSIONE DI BENI IMMOBILI E AZIENDE PRESTAZIONE DA CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI data di stipula dell’atto o, se successiva, all’atto di traslazione del diritto reale data di maturazione dei corrispettivi
L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA TEMPORALE IMPLICA LA PARTECIPAZIONE AL REDDITO DI QUEI COMPONENTI NEGATIVI CHE HANNO DETERMINATO LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI POSITIVI DI COMPETENZA PRINCIPIO DI CORRELAZIONE COSTI-RICAVI
“I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico…. (art. 109 c3 TUIR) Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.” (art. 109 c4 primo periodo TUIR)
IN SINTESI, I CRITERI DI RILEVANZA FISCALE DI PROVENTI E ONERI SONO:
……E NEL CASO DI BILANCI REDATTI SECONDO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS?
“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili.” (art. 83 c1 terzo periodo TUIR)
“Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.” (art. 109 c4 secondo periodo TUIR)