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Gli appalti pubblici Profili tecnico-giuridici della nuova normativa

Gli appalti pubblici Profili tecnico-giuridici della nuova normativa. Seminario, Roma 5 maggio 2011 Sala Convegni Chiesa Valdese Roma - Via Pietro Cossa , 42. Il D.P.R. 207/2010 - Il nuovo regolamento degli appalti pubblici Avv. Fabrizio Bruni. Le fonti regolatrici degli appalti

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Presentation Transcript


  1. Gli appalti pubblici Profili tecnico-giuridici della nuova normativa Seminario, Roma 5 maggio 2011 Sala Convegni Chiesa Valdese Roma - Via Pietro Cossa, 42

  2. Il D.P.R. 207/2010 - Il nuovo regolamento degli appalti pubblici Avv. Fabrizio Bruni

  3. Le fonti regolatrici degli appalti pubblici La legge 109/1994 (Legge “Merloni”) Art. 3 (Delegificazione) D.P.R. 554/1999 (Regolamento) E’ demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici……

  4. Le norme non coordinate • il D. Lgs. 20-08-2002, n. 190 titolato Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (ora abrogato) • il D. Lgs. 22-01-2004, n. 30 Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali (abrogato). • il DPR 170/2005 relativo ai lavori del genio militare, del SISMI e del SISDE (ancora in vigore) • Del resto risultava frammentata la disciplina dettata per gli appalti di forniture (D. Lgs 358/1992) e di servizi (D. Lgs. 157/1995) che peraltro dettava una regolamentazione diversa per gli appalti sopra e sotto la soglia comunitaria.

  5. Le Direttive Europee • Direttiva 31-03-2004, n. 2004/17 • coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali • Direttiva 31-03-2004, n. 2004/18 • “direttiva Unica Appalti” • coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

  6. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. L.VO 12 APRILE 2006 N. 163 • - Parte I -PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE • Parte II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI • Parte III - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI • - Parte IV - CONTENZIOSO Art.5 – Regolamento e capitolati “1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”

  7. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. L.VO 12 APRILE 2006 N. 163 • Parte V -DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE – ABROGAZIONI. Art. 256, comma 4, stabilisce le norme che dovranno essere abrogate con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento: - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117: Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e de i parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici; - il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; - il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34: Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; - il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101: Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi; - il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005: in tema di qualificazione del contraente generale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005.

  8. “IL REGOLAMENTO” D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 ESAME DEL TESTO Parte I-DISPOSIZIONI COMUNI. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE COMMA 1°, il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

  9. “IL REGOLAMENTO” D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 ESAME DEL TESTO Parte I -DISPOSIZIONI COMUNI. ART.1 AMBITODI APPLICAZIONE COMMA 3°, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento: Il Codice dei contratti pubblici - art. 4, 3° comma Regioni a statuto speciale - Regioni a statuto ordinario Corte Costituzionale n. 303 del 1.10.2003 (Art. 117, comma 3, Costituzione)

  10. “IL REGOLAMENTO” D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 • ESAME DEL TESTO • Parte VII -DISPOSIZIONI TRANSITORIE • (art. 357) E ABROGAZIONI (art. 358) • Rispetto all’art. 256 , comma 4°, del codice • dei contratti pubblici, l’art. 358 del regolamento aggiunge l’abrogazione delle seguenti norme: • e)gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici; • f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);

  11. “IL REGOLAMENTO” D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 • ESAME DEL TESTO • Parte VII –ENTRATA IN VIGORE • ART. 359 • il regolamento entrerà in vigore nella sua interezza in data 8 giugno 2011, ed esattamente il giorno 180° dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; • sono invece entrate in vigore, sempre a norma dell’art. 359, secondo comma, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74.

  12. “IL REGOLAMENTO” D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 Alcune novita’ • Responsabile del procedimento (art. 9 e 10) • Le novità riguardano, prime fra tutte, le disposizioni relative al responsabile del procedimento, in ossequio alle quali è affermato con chiarezza che, per quanto riguarda i lavori, deve essere un tecnico in servizio presso le amministrazioni aggiudicatrici, anche di qualifica non dirigenziale. • Contrariamente ai commenti che si possono leggere sulla maggior parte dei manuali, non concorderei pienamente con le opinioni circa le quali il responsabile delineato dal nuovo regolamento possa ritenersi più qualificato rispetto alla figura individuata dal DPR 554/99. Infatti, con l’eliminazione della frase “funzionario con idonea professionalità” che era inserita nel 4° comma dell’art. 7 del DPR 554/99 si è voluto dare una definizione più generica del responsabile, come anche dedotto dal Consiglio di Stato nel parere consultivo del 17/9/2007 laddove asserisce che al responsabile, sul base delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, è richiesta una competenza non più “tarata” sul singolo intervento bensì sull’articolato complesso dei compiti che lo stesso è chiamato ad assolvere. Sembra di comprendere che il legislatore abbia voluto privilegiare la figura del responsabile del procedimento come funzionario di tipo amministrativo in senso stretto dovendosi altresì ritenere che, come apparirebbe invece più coerente al tipo di normativa, avrebbe dovuto migliorare la competenza professionale proprio nel settore relativo al determinato tipo di lavoro.

  13. LA PROGRAMMAZIONE (artt. 11-13) La programmazione dei lavori era prevista dall’art. 14 della Legge Merloni, è stata ripresa dall’art. 128 del Codice. Come noto, la programmazione consiste nell’attività delle Pubbliche amministrazioni tesa ad individuare (art. 11, primo comma, sia del DPR 554/99 che del DPR 207/2011): “il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento”. Programma triennale Schema - tipo DM 9 giugno 2005 La novità contenuta in questi articoli è costituita dal richiamo che opera in particolare l’art. 11 agli studi di fattibilità che ora sono previsti e resi obbligatori dall’art. 14 del Regolamento.

  14. Progettazione ( Artt. 14 – 59) • GLI STUDI DI FATTIBILITÀ (art. 14) predisposizione di un elaborato tecnico di natura interdisciplinare che ha la funzione di valutare le caratteristiche tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei lavori da realizzare. • Progettazione preliminare ( artt. 17 – 23) • Progettazione definitiva (artt. 24 – 32) • Progetto esecutivo ( artt. 44 – 59) • VALIDAZIONE (art. 55) La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche

  15. IL CONTRATTO (TITOLO VII) • Documentazione (art. 137) • capitolato speciale • elenco prezzi unitari • Inadempimento dell’esecutore del contratto (art. 146) • “ove l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente

  16. L’esecuzione dei lavori – Titolo VIII (artt. 147 – 172) Alcune novità sono contenute nel Regolamento • Esecuzione dei lavori (artt. 147 – 172) Direzione Lavori (artt. 147 – 151) Disposizioni ed ordini di servizio (art. 152) Consegna dei lavori (artt. 153 – 157) Esecuzione in senso stretto (artt. 158 – 169) Appalto integrato (artt. 168 – 169)

  17. OFFERTE AL RIBASSO Art. 266, comma 1, lettera c1. Offerta economicamente più vantaggiosa Il ribasso percentuale deve essere unico "in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento".

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