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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA. CORSO ASPP/RSPP MODULO A. EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA. Legge n. 80 del 17/3/1898 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Viene introdotto il concetto della fatalità o errore umano nell’accadimento degli infortuni.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

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Presentation Transcript


  1. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CORSO ASPP/RSPP MODULO A

  2. EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA Legge n. 80 del 17/3/1898 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Viene introdotto il concetto della fatalità o errore umano nell’accadimento degli infortuni Punto di partenza per la stesura di tutta una serie di regolamenti attuativi Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18/6/1899 n. 230)

  3. Legge n. 80 del 17/3/1898 • Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle cave e miniere (R.D. 18/6/1899 n. 231) • Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese o industrie esplodenti (R.D. 18/6/1899 n. 232) • Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni (R.D. 27/5/1900 n. 205) • Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle ferrovie (R.D. 7/3/1903 n. 209) • Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle tramvie extraurbane (R.D. 23/11/1911 n. 1306)

  4. Altri decreti e regolamenti dei primi decenni del ‘900 R.D. n. 157 del 1908 - igiene del lavoro nelle risaie R.D. n. 998 del 1913 - igiene del lavoro nei cantieri per opere pubbliche R.D. n. 147 del 1927 - igiene del lavoro nell’impiego dei gas tossici (ancora in vigore) R.D. n. 530 del 1928 - regolamento generale di igiene del lavoro R.D. n. 928 del 1929 - tutela assicurativa contro le malattie professionali L. n. 1405 del 1939 - igiene del lavoro a bordo delle navi mercantili

  5. Legge n. 80 del 17/3/1898 • rimanevano di fatto escluse: • - piccole imprese, • - commercio, • - agricoltura • non erano sostenute da adeguate sanzioni penali e da concreta azione di vigilanza Si caratterizzavano perciò più per l’importanza assicurativa che prevenzionale

  6. 1930 - Viene emanato il Codice Penale • vengono riportati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell’imprenditore • art. 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) • Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. • art. 451 (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) • Chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

  7. Il Codice Penale Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Art. 437 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Art. 451 Art. 589 Omicidio colposo Art. 590 Lesioni personali colpose

  8. 1942 - Viene emanato il nuovo Codice Civile • viene separata la tutela prevenzionistica da quella assicurativa • la tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro.

  9. Il Codice Civile L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’intergità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Art. 2087 Qualunque fatto colposo o doloso, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Art. 2043 Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Art. 2050

  10. 1947 - La Costituzione Italiana La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali (omissis). Art. 2 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (omissis). Art. 32

  11. La Costituzione Italiana La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori Art. 35 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (omissis) Art. 41

  12. D.P.R. del 19 Marzo 1956, n. 303 NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO Può essere suddiviso in tre parti • nella prima una serie di disposizioni di carattere generale sugli ambienti di lavoro, che stabiliscono i requisiti i locali adibiti a luogo di lavoro (illuminazione, ventilazione, temperatura, pulizia, ecc.). • nella seconda sono contenute disposizioni più dettagliate in merito a rischi specifici cui sono esposti i lavoratori (rumore, sost. chimiche, ecc.). In tale parte viene citata spesso la frase “per quanto possibile” in relazione agli interventi di bonifica da apportare.

  13. D.P.R. del 19 Marzo 1956, n. 303 • nella terza parte viene trattata la tutela dei lavoratori dal punto di vista sanitario. In questa parte la normativa prescrive che i lavoratori esposti ad agenti pericolosi per la salute, di cui allega le relative tabelle, vengano controllati da un punto di vista sanitario, in modo da evidenziare sintomatologie precoci di malattie professionali.

  14. Gli Artt.4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56 • impongono ai datori di lavoro, i dirigenti e preposti, che dirigono e sovraintendono alle attività, • nell’ambito delle rispettive competenze di • attuare le misure di igiene e sicurezza previste dai decreti • rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti • fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione • disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione

  15. sistema di prevenzione e di sicurezza • Si è venuto a configurare un sistema di prevenzione e di sicurezza • puntuale • specifico • la prevenzione del singolo rischio: • è un obbligo generale previsto dalla Costituzione • le misure di sicurezza devono essere idonee • le misure di sicurezza devono essere aggiornate in relazione allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze • i lavoratori devono essere informati

  16. Da sistema puntuale e specifico a sistema di procedure e di valutazione dei rischi • DPR 962/82 - Lavorazioni con cloruro di vinile monomero • si delinea il concetto di valutazione dei rischi • Art. 3. • Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro di vinile monomero cui i lavoratori sono esposti. • DPR 175/88 - Rischi di incidente rilevante • prende forma il concetto di valutazione dei rischi per alcune attività produttive • preindividuazione dei rischi • autovalutazione • adozione di misure

  17. Da sistema puntuale e specifico a sistema di procedure e di valutazione dei rischi D.Lgs. 277/91 Piombo, Rumore, Amianto. D. Lgs. 626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ampliamento a “tutti i settori produttivi” valutazione di “tutti i rischi” sistema di programmazione di idonee misure di tutela partecipazione, informazione e formazione dei lavoratori tutela di rischi specifici

  18. “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro D.Lgs 25 luglio 2006 n. 257 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) Decreto legislativo n. 195/2006 misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. D.Lgs 187/2005

  19. D.Lgs. 626/94 • Totale estensione ed evoluzione sia del concetto di rischio che di valutazione di rischio a tutte le attività produttive • La valutazione non è più riferita ad un agente specifico, ma si estende ad una complessiva analisi aziendale, concretizzandosi in uno strumento operativo

  20. LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ART. 5. - Accertamenti sanitari. • Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. • Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. • Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

  21. LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. • I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

  22. QUADRO NORMATIVO Art. 117 Trattato CEE (Roma 1957), Art. 118A Atto Unico Europeo 1986 Diritto Comunitario Art. 2, 32, 41, Costituzione Italiana Art. 2087, 2043, 2050 Codice Civile Art. 437, 451, 589, 590 Codice Penale Norme prevenzionali e di tutela DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, ecc. Norme a carattere organizzativo e di razionalizzazione D.lgs 626/94, D.lgs 494/96 Armonizzazione legislativa DPR 459/96, D.lgs 493/96,

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