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Corso ASFI. Adeguamento al nuovo diritto societario novità introdotte dalla nuova versione Fedra 5.8. Fedra 5.8 Novità e contenuti:. E’ stato eliminato il modello firme e di conseguenza i vari titoli per i sottoscrittori del modello.
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Corso ASFI Adeguamento al nuovo diritto societario novità introdotte dalla nuova versione Fedra 5.8
Fedra 5.8 Novità e contenuti: E’ stato eliminato il modello firme e di conseguenza i vari titoli per i sottoscrittori del modello. Sono stati aggiunti dei riquadri nei modelli S1, S2, S3 a seguito dell’introduzione del nuovo diritto societario dal 01/01/2004. Sono stati aggiunti dei nuovi codici tipo documento nel modello di riepilogo per consentire una corretta gestione degli allegati.
Modalità di presentazione delle domande o denunce al Registro delle Imprese aggiornate con la finanziaria 2004. La legge 24/12/2003 n.35 (finanziaria per l’anno 2004) all’art.2 comma 54 ha modificato l’art.31 della legge n.340 prevedendo la possibilità per “gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società” di effettuare il deposito dei bilanci (ed iscrizione degli elenchi soci) e di richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento del notaio.
La presentazione tramite commercialista può avvenire a condizione che: • il professionista sia regolarmente iscritto, alla data di presentazione della pratica, nel proprio Albo o Ordine professionale; • sia stato espressamente incaricato dai soggetti obbligati all’adempimento pubblicitario. • A riprova di entrambe le condizioni, il commercialista dovrà inserire nel quadro note della pratica una dichiarazione di questo tenore:
Il firmatario Dr./Rag XXXX chiede l’iscrizione in forza dell’art 31 commi 2 quater e 2 quinquies della legge 340/2000, e dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000: • di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell’Ordine/Collegio della provincia di XXX, numero XX; • di aver ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati della società. • la conformità dei documenti allegati agli originali detenuti dalla società.
Tale ultima dichiarazione di conformità ha come oggetto esclusivo i soli bilanci di esercizio e consolidati ed i documenti di cui all’art. 2435 c.c. Infatti questa nuova competenza attribuita ai commercialisti in materia di attestazione della conformità non può ritenersi estesa a tutti gli altri atti societari soggetti ad iscrizione o deposito in quanto l’art. 2- quinquies dell’art. 31 L. 340/2000, non riprende la formulazione del primo capoverso che pertanto riguarda esclusivamente i soli bilanci.
La legittimazione a presentare le domande e denunce al Registro delle Imprese attribuita ai commercialisti si aggiunge alle altre modalità tecniche di presentazione delle istanza che rimangono tutte ammissibili.
Il Commercialista è legittimato a: • presentare la domanda di deposito del bilancio e la connessa domanda di iscrizione dell’elenco dei soci (vedere in merito “Istruzioni campagna Bilanci 2004” alla quale si rinvia); • presentare in qualità di unico firmatario digitale ogni altra domanda o denuncia (anche al R.E.A.), salvo quelle relative ad atti di provenienza notarile; • sottoscrivere con la propria firma digitale i documenti allegati a fini meramente istruttori (come ad esempio i verbali non notarili di nomina cariche sociali/decisione soci o di conferimento di deleghe a membri dell’organo amministrativo) senza alcuna attestazione di conformità agli originali detenuti dalla società.
Il Commercialista non è legittimato a: • presentare domande di iscrizione o deposito relative ad atti di provenienza notarile; • sottoscrivere con la propria firma digitale i documenti elettronici portanti copia o trascrizione degli atti di cui è prevista per legge l’iscrizione o il deposito quali : • 1) bilancio finale di liquidazione; • 2) progetto di scissione ; • 3) progetto di fusione; • 4) situazione patrimoniale dei consorzi;
In tutti questi casi il commercialista potrà procedere alla presentazione dell’istanza e sottoscrivere i documenti con la propria firma digitale, solo utilizzando il modello procura di Unioncamere . • Per queste tipologie di pratiche il documento elettronico portante l’atto da iscrivere può essere prodotto solo con la sottoscrizione digitale dei firmatari originali (liquidatore, amministratore) o di un procuratore speciale (procura Unioncamere) o nella forma di copia attestata conforme da Notaio.
Sono pertanto valide ed ammissibili le seguenti modalità di presentazione delle pratiche ciascuna nel rispetto dei requisiti di forma che le sono propri:
Dal notaio quale soggetto obbligato o quale soggetto legittimato Se ha rogato l’atto o autenticato le firme – ai sensi dell’art. 31 L. 340/2000 o in qualità di procuratore allo scopo incaricato dall’ammini-stratore a mezzo di specifica procura.
Da un dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale In luogo del soggetto obbligato, se allo scopo incaricato dal soggetto obbligato/legittimato secondo le modalità introdotte dalle integrazioni all’art. 31 L.340/2000 precedentemente considerate;
Da un procuratore In luogo del soggetto obbligato, allo scopo incaricato dall’amministratore a mezzo di procura specifica ad acta (utilizzare anche il modello della procura realizzato da Unioncamere, allegato alla “Guida alla pratica Telematica”).
Nessun soggetto obbligato è in possesso di firma digitale e rilascia quindi procura speciale all’intermediario Modalità di presentazione: I soggetti obbligati conferiscono procura speciale all’intermediario (professionista). Tale modello dovrà essere compilato con l’indicazione del: • codice pratica (nel caso tale codice non sia indicato o risulti difforme l’ufficio ne richiederà la sostituzione) • il nominativo della persona nominata procuratore (riquadro A) • le firme autografe dei soggetti obbligati non possessori di smart - card.
La distinta Fedra dovrà essere intestata all’intermediario - procuratore speciale che firmerà digitalmente il modello in qualità di procuratore speciale. • Tutti i file allegati alla pratica saranno sottoscritti digitalmente dal procuratore speciale. • Sottoscrivendo il modello procura i soggetti obbligati autorizzano il procuratore all’esecuzione delle formalità pubblicitarie correlate alla pratica senza ulteriore necessità di compilazione dei quadri B, C e D.
Almeno un soggetto obbligato è in possesso di firma digitale Modalità di presentazione:I soggetti obbligati non in possesso di smart - card conferiscono procura speciale al soggetto obbligato titolare di smart – card. Tale modello dovrà essere compilato con l’indicazione del: • codice pratica (nel caso in cui tale codice non sia indicato o risulti difforme l’ufficio ne richiederà la sostituzione) • il nominativo della persona nominata procuratore (riquadro A) • le firme autografe dei soggetti obbligati non possessori di smart - card.
La distinta Fedra dovrà essere intestata al soggetto obbligato - procuratore indicando la carica che riveste nell’impresa e non quella di procuratore speciale. • Tutti gli allegati saranno sottoscritti digitalmente solo dal soggetto obbligato-procuratore.
Nel modello Riepilogo dovrà essere allegato il file contenente solo il modello procura che dovrà essere indicizzato utilizzando preferibilmente il codice tipo documento “99” Altro documento. Nel modello Riepilogo dovranno, inoltre, essere allegati i documenti di identità dei soggetti che hanno firmato autografamente il modello procura utilizzando come codice tipo documento il codice “E20”.
Nuovi codici tipo documento In merito alle novità introdotte dalla nuova versione Fedra 5.8 si segnala che è stato aggiunto nel modello di riepilogo il codice tipo documento 98 (codice interno). Questo codice è da usare per quei file da allegare ad una istanza ai soli fini istruttori (ad esempio verbale del consiglio di amministrazione, verbale di assemblea, modello com. 1 ecc.).
12 ORGANI SOCIALI IN CARICA La riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003) ha innovato il quadro normativo che disciplina i sistemi di amministrazione e di controllo delle società di capitali e delle cooperative.
Società per azioni Le s.p.a. e, con certi limiti, le cooperative possono adottare alternativamente tre modelli di amministrazione e controllo: • sistema tradizionale (che si applica in tutti i casi in cui lo statuto non abbia diversamente disposto); • sistema dualistico • sistema monistico.
Il sistema tradizionale • E’ articolato sulla coesistenza del consiglio di amministrazione (o amministratore unico) e del collegio sindacale. • Il consiglio di amministrazione, se lo statuto lo prevede, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti.
Il sistema dualistico E’ basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. • La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. • Al consiglio di gestione si applicano, in linea generale, le stesse disposizioni previste per il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale ed è sempre necessariamente un organo collegiale (diversamente dal sistema tradizionale che ammette la nomina di un organo unipersonale).
Il consiglio di sorveglianza svolge le funzioni di controllo che nel sistema tradizionale sono affidate al collegio sindacale nonché alcune competenze normalmente assegnate all’assemblea ordinaria dei soci (es. l’approvazione del bilancio). • Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. • Diversamente dal sistema tradizionale il controllo contabile è svolto unicamente da un revisore contabile o da una società di revisione.
Il sistema monistico L’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (comitato per il controllo sulla gestione). • La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, cui si applicano le regole previste nel sistema tradizionale per il medesimo organo.
Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2399 c.c. per l’ineleggibilità e la decadenza dei sindaci. • Il consiglio di amministrazione, una volta eletto, nomina al proprio interno, fra i consiglieri in possesso dei requisiti predetti, i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, a cui spettano funzioni simili al collegio sindacale.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei citati requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2399 c.c., che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa o di società che la controllano o ne sono controllate. • Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. • Il controllo contabile è attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione.
Società a responsabilità limitata • Nelle s.r.l. salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione spetta a uno o più soci. Nel caso di una pluralità di amministratori, questi costituiscono il consiglio di amministrazione. Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia affidata agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente. • Pertanto si possono avere le seguenti forme amministrative: • Amministratore unico; • Consiglio di amministrazione;
Amministrazione disgiuntiva La gestione della società è affidata a una pluralità di soggetti che non agiscono collegialmente ma individualmente. Nel caso di contrasto tra gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall’art. 2257 c.c. per le società di persone. Ciò significa che la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’eventuale dissenso tra gli amministratori.
Amministrazione congiuntiva La gestione della società è affidata a più amministratori che decidono all’unanimità per il compimento delle operazioni sociali. L’atto costitutivo può stabilire, per determinate operazioni, il consenso della maggioranza dei soci, che si determina secondo il diritto di partecipazione agli utili dei soci stessi, così come disposto per le società di persone dall’art. 2258 c.c.
Controllo contabile Per quanto concerne il controllo contabile l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. E’ altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Società cooperative Nelle società cooperative la struttura organizzativa dell’organo gestorio può essere modellata sulla base dei sistemi previsti per le s.p.a., con degli specifici adattamenti e limiti indicati dall’art. 2544 c.c. • Si precisa che alle società cooperative costituite con tre soci, persone fisiche, si applicano le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata. • La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c. (obbligo del collegio nelle s.r.l.) nonché nel caso in cui la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.
Si precisa che a seguito della riforma del diritto societario le piccole società cooperative non sono previste dal codice e pertanto quelle esistenti dovranno trasformarsi entro il 01/01/2005.
Sindaci e revisori contabili • Ai sensi dell’art. 2397 c.c. almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. • I restanti membri se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero di Giustizia (in fase di emanazione), o fra professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.
Per quanto concerne il controllo contabile, si possono verificare tre casi: • Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione contabile; • Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione contabile o da un revisore contabile; • Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto societario può delegare il controllo contabile al collegio sindacale.
Le predette disposizioni si applicano soltanto al collegio sindacale esonerato da controlli di tipo contabile, in quanto, in assenza di un revisore esterno (come nelle società non quotate o senza azioni diffuse e non tenute alla redazione del bilancio consolidato), il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori contabili tutti iscritti nell’apposito registro.
Nel caso la società abbia adottato il sistema dualistico almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. • Nel caso la società abbia adottato il sistema monistico almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. • Il revisore o la società incaricata del controllo contabile devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
13 Organi sociali in carica • Per quanto riguarda la compilazione del quadro 13 deve essere utilizzato unicamente nel caso in cui varino gli organi sociali attualmente in carica (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un amministratore unico, oppure viene modificato il numero dei membri del consiglio di amministrazione). • Va indicata la data di variazione dell’organo sociale, il codice del nuovo organo sociale, il numero dei componenti in carica e la durata.
Sistema di amministrazione adottato Occorre indicare il nuovo sistema di amministrazione adottato. Le s.p.a. e le cooperative possono adottare in alternativa il sistema: • Tradizionale • Monistico • Dualistico
Le s.r.l. possono adottare il sistema del: • Amministratore unico • Consiglio di amministrazione (pluripersonale collegiale) • Amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva • Amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva
20/ALTRE MODIFICHE STATUTARIE – ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO Va utilizzato per la presentazione di quegli atti, per i quali è obbligatorio il deposito presso il registro delle imprese e per i quali non vi è un riquadro specifico. Ad esempioper la comunicazione al registro delle imprese che le società sono tenute ad effettuare indicando i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.
In questo caso occorre sempre compilare il modello intercalare S, riquadro “gruppi societari”, nel quale devono essere indicati i dati identificativi del soggetto o dei soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento. N.BSi ricorda di compilare la biffa per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione speciale. La compilazione del campo può risultare necessaria in funzioni di particolari esigenze pubblicitarie.
24/STRUMENTI FINANZIARI Questo riquadro va compilato dalle società di capitali che devono comunicare al registro delle imprese l’emissione di uno o più strumenti finanziari. • Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione. • Nel campo relativo al “tipo strumento”, deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di strumento finanziario previsto: vedi Tabella. • Nel campo relativo a “descrizione strumento” deve essere obbligatoriamente descritto lo strumento finanziario adottato, specificandone le caratteristiche, le modalità di emissione e circolazione delle azioni; le condizioni di emissione e le modalità di rimborso dei titoli di debito.
25/PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE • Questo riquadro va compilato dalle società di capitali che devono comunicare al registro delle imprese la costituzione di uno o più patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare. • Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione. • Nel campo relativo al “tipo patrimonio”, deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di patrimonio previsto: vedi Tabella. • Nel campo relativo a “descrizione patrimonio” deve essere obbligatoriamente descritto il contenuto richiesto dall’art. 2247 ter c.c.(affare al quale è destinato il patrimonio, beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio, piano economico finanziario, eventuali apporti di terzi ecc.)
Quando contestualmente alla costituzione del patrimonio destinato, si rende necessaria la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare, occorre compilare il relativo campo presente nel riquadro 13/ORGANI SOCIALI.
26/PATTI PARASOCIALI Questo riquadro va compilato solo dalle società per azioni quotate (il termine di presentazione è di 15 giorni dalla stipulazione art. 122 d. lgs. n.58/98 TUF) e da quelle che, pur non essendo quotate, fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2341 bisnon è previsto temine per la presentazione). Ai sensi del 2341 ter le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente indicata: • Per i patti parasociali depositati dalle società quotate, la data di adozione del patto; • Per i patti parasociali depositati dalle società non quotate che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la data dell’assemblea nella quale è stata trascritta la dichiarazione relativa al patto. • Nel campo relativo al “tipo patto”, deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di patto parasociale: vedi Tabella. • Il campo relativo a “descrizione patto” deve essere utilizzato per l’eventuale descrizione del contenuto del patto parasociale depositato.
Novità introdotte nel modello S3 • Riq. 19 Revoca della liquidazione. • Nuova biffa "con effetto esecutivo": da vistare quando sussiste il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il loro consenso. • In mancanza, la revoca della liquidazione avrà effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione (art.2487 ter).