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SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:ORGANIZZAZIONE

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:ORGANIZZAZIONE. · Le misure organizzative e procedurali di mantenimento nel tempo della sicurezza · L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi · Ruolo dei vari soggetti scolastici coinvolti.

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SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:ORGANIZZAZIONE

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Presentation Transcript


  1. SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:ORGANIZZAZIONE ·Le misure organizzative e procedurali di mantenimento nel tempo della sicurezza ·L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ·Ruolo dei vari soggetti scolastici coinvolti

  2. IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORMAZIONE FORMAZIONE CONOSCENZA SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ELIMINAZIONE RIDUZIONE DEI RISCHI PROCEDURE DI LAVORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE ORGANIZZAZIONE

  3. UNI – settembre 2001 : LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) VALUTAZIONE INIZIALE DELLA SITUAZIONE POLITICA VALUTAZIONE DEI RISCHI • Compiti e responsabilità • Coinvolgimento del personale • Comunicazione, flusso informativo • Documentazione • Gestione operativa RIESAME E MIGLIORAMENTO PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI • Modifica organizzazione del lavoro • Interventi di adeguamento • Informazione, formazione, addestramento • Gestione del flusso informativo • Gestione della documentazione • Procedure ed integrazione con i processi aziendali • Piani di emergenza SENSIBILIZZAZIONE INTEGRAZIONE CON I PROCESSI AZIENDALI (produttività, budget,ecc)

  4. RILEVAMENTO E ANALISI DEI RISULTATI E CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA MONITORAGGIO INTERNO DEL SGS VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MONITORAGGIO 1°LIVELLO VERIFICA DELLA FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA MONITORAGGIO 2°LIVELLO

  5. CONFORMITA’ TEMPI CONFORMITA’ OBIETTIVI STABILITI MONITORAGGIO 1° LIVELLO INTERNO: PREPOSTO (SOLUZIONI OPERATIVE, PROCEDURALI) DIRIGENTE (SOLUZIONI ORGANIZZATIVE) OPERATORE (AUTOCONTROLLO) ESTERNO: VERIFICHE SPECIALISTICHE

  6. MONITORAGGIO 2° LIVELLO CONFORMITA’ SISTEMA CONFORMITA’ APPLICAZIONI INTERNO/ ESTERNO

  7. DA “LINEE GUIDA UNI/INAIL PER UN SGSL” F.3 PIANO DEL MONITORAGGIO I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall'azienda, gli obiettivi di SSL pianificati, nonché il SGSL stesso, dovrebbero essere sottoposti a monitoraggio pianificato. L’impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso: ·la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza); ·l'attribuzione di compiti e di responsabilità dell'esecuzione dei monitoraggi; ·la descrizione delle metodologie da seguire; ·le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità.

  8. DA “LINEE GUIDA UNI/INAIL PER UN SGSL” F.4 RIESAME DEL SISTEMA Dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio interno, il vertice aziendale dovrebbe sottoporre a riesame le attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda. Argomenti tipici del riesame possono essere: ·statistiche infortuni ·risultati dei monitoraggi interni ·azioni correttive intraprese ·rapporti sulle emergenze (reali o simulate) ·rapporti dal responsabile designato sulle prestazioni complessive del sistema ·rapporti sulla efficacia del sistema di gestione ·rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi. In conclusione del riesame, oltre a valutare lo stato di conseguimento degli obiettivi già fissati, il Datore di Lavoro, alla luce dei risultati forniti dal monitoraggio del sistema, della esecuzione delle azioni correttive e preventive e delle eventuali modifiche della situazione, dovrebbe stabilire nuovi obiettivi e piani, nell’ottica del miglioramento progressivo, considerando l’opportunità di modificare la politica, le procedure o eventuali altri elementi del sistema.

  9. DLgs 626/94: LE FIGURE AZIENDALI IL DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle PA per DDL si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione …...

  10. DLgs 626/94: LE FIGURE AZIENDALI IL LAVORATORE Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un DDL, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati soci lavoratori, utenti di servizi di orientamento o di formazione, scolastica, universitaria o professionale avviati presso datori di lavoro …..Sono equiparati gli allievi di istituti professionali nei quali si faccia uso di laboratori…...

  11. Il Servizio di Prevenzione e Protezione • Servizio di Prevenzione e Protezione: insieme di persone, sistemi e mezzi, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda. • Scopo: promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità della vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie e infortuni, • Responsabile del Servizio: viene designato dal Datore di Lavoro; è consulente del Datore di Lavoro su valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione, formazione.

  12. Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • 1 per unità produttive fino a 200 dipendenti • 3 per unità produttive tra 201 e 1000 dipendenti • 6 per unità produttive oltre i 1000 dipendenti • interaziendale sotto i 15 dipendenti • è eletto dai lavoratori, accede ai luoghi di lavoro • partecipa alla riunione periodica • fa proposte in merito all’attività di prevenzione • è consultato circa: • la valutazione di rischi • la designazione degli addetti SPP • la formazione • è informato su: • esiti valutazione dei rischi • atti degli organi di vigilanza

  13. Il Medico Competente • Quando esiste obbligo di accertamenti sanitari periodici • Specialista in Medicina del Lavoro o autorizzato dalla regione • effettua glia accertamenti sanitari di legge, preventivi e periodici, esprimendo il giudizio di idoneità al lavoro • compila la cartella sanitaria personale e di rischio, che custodisce presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale • informa i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari • partecipa alla riunione periodica • visita periodicamente gli ambienti di lavoro

  14. DLgs 626/94: LE FIGURE AZIENDALI IL DATORE DI LAVORO: Nelle PA per DDL si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione …... DM n° 292 del 21/06/1996Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96.Art. 1.Ai fini ed effetti dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le Istituzioni Scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:A) …..B) …..C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;D) …….

  15. DLgs 626/94: LE FIGURE AZIENDALI IL LAVORATORE DM 382 del 29/09/1998 Art. 1 comma 2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

  16. Il Servizio di Prevenzione e Protezione DM 382 del 29/9/1998 Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione 1. Il DDL puo' svolgere direttamente i compiti propri del RSPP nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.2. Il DDL puo', altresì, designare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il RSPP. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.3. Il RSPP puo' essere individuato tra il personale interno provvisto di capacità ed attitudine e a tal fine disponibile

  17. Il Servizio di Prevenzione e Protezione DM 382 del 29/9/1998 Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione 4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine e' stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione puo' provvedere anche l'autorita' scolastica competente per territorio.

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