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TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 71. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “INSTALLATORI DI IMPIANTI”. INSTALLATORI DI IMPIANTI. Definizione
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TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 71 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “INSTALLATORI DI IMPIANTI”
INSTALLATORI DI IMPIANTI • Definizione • Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. • Gli impianti sono classificati come segue: • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ,gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere • b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere • c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie • e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali • f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili • g) impianti di protezione antincendio • Requisiti tecnico professionali • Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione). • Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto all’art. 2/4 della Legge n. 443/85 • Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. • Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o legalmente riconosciuta Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Installatori di Impianti
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Installatore di Impianti • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti • Collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o legalmente riconosciuta • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un’impresa del settore • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti • Collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni. Requisiti di onorabilità Sono inoltre necessari requisiti di onorabilità in capo al titolare di impresa individuale,a tutti i soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, ai componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Installatore di Impianti Dichiarazioni di Conformità Il Decreto n. 37/2008 stabilisce che al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a redigere e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell’arte. Fanno parte integrante della dichiarazione di conformità i seguenti documenti (art. 9.1) a) relazione contenente la tipologia dei materiali; b) il progetto redatto ai sensi dell’articolo 6. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità (art. 11), l’impresa installatrice deposita la dichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto. Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto. In questa fase di prima attuazione sono in corso gli approfondimento per verificare se l’impresa è ancora tenuta al deposito di qualsiasi dichiarazione di conformità (ferma restando la previsione di cui all’art. 11 del Decreto n. 37/2008 relativa al deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune) in quanto non risulta espressamente abrogato l’articolo 9, comma 4 del D.P.R. 558/1999 che prevede il deposito presso la Camera di commercio di qualsiasi dichiarazione di conformità rilasciata entro 6 mesi (e non solo le dichiarazioni previste dall’articolo 11 del Decreto n. 37/2008). Adempimenti per l’avvio dell’attività Oltre alla modulistica e alle autocertificazioni relative ai requisiti tecnico professionali per l’avvio di un’attività sono necessarie: - Domanda di attribuzione del numero di partita iva - Domanda di iscrizione all’Agenzia delle entrate - Denuncia di inizio attività previa dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnico-organizzativa, da presentarsi al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane competente per territorio; - Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps;
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Installatore di Impianti - Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail; - Rispetto delle direttive regionali e provinciali; Riferimenti normativi - Legge 5.3.1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) - Norme per la sicurezza degli impianti. Art.1 - D.P.R. 6.12.1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992) - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. - D.M. 22.1.1992 (G.U. n. 110 del 13.5.1992 - Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. - D.M. 11.6.1992 (G.U. n. 142 del 18.6.1992) - Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti. - D.P.R. 18.4.1994, n. 392 (Suppl. Ord. G.U. n. 141 del 18 giugno 1994) - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. - D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (Suppl. Ord. G.U. n. 92 del 21.4.1998) - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Art. 22, comma 3, lett, a). - D.P.R. 13.5.1998 (G.U. n. 158 del 9 luglio 1998) - Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico. - D.M. 6.4.2000 (G.U. n. 102 del 4 maggio 2000): Modifica al D.M. 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46). - D.P.R. 14.12.1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000): Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Artt. 9 e 11 - D.P.R. 21.12.1999, n. 551 - DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37:Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Prassi - Circolare MICA n. 3209/C del 21.5.1990
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Installatore di Impianti - Circolare MICA n. 3239/C del 22.3.1991 - Circolare MICA n. 3307/C del 5.3.1993 - Circolare MICA n. 3311/C del 22.6.1993 - Circolare MICA n. 3439/C del 27.3.1998 - Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3502/C del 5.12.2000 Codice Attività Economica ATECO 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili. Allegati: Legge-quadro per l'artigianato