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Art. 5 cost. . [1] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. .
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Art. 5 cost. [1] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Decentramento Criterio di organizzazione dell’amministrazione statale
Organi periferici • Prefettura (U.t.g.) e questura • Uffici delle entrate • Soprintendenze
Autonomia Principio che regola i rapporti fra le diverse comunità territoriali Titolo V cost.
Art. 114 cost. • [1] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. • [2] I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. • [3] Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (cfr. art. 114 vecchio)
Posizione degli enti locali: Autonomia, ma sulla base dell’art. 117, comma 2, lett. p) t.u. enti locali (d. lgs.267/2000)
Potestà normativa degli enti locali • Potestà statutaria (art. 114 Cost.) • Potestà regolamentare (art. 117, comma 6, cost.)
Art. 117, comma 6, cost. • [6] La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Art. 7 t.u. enti locali • Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Regolamento del Comune di Prato - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio su tutto il territorio comunale
Cons. Stato, V, 6317/2004 • “Sebbene negli atti normativi citati non risulta espressamente fondato il potere regolamentare dell'ente locale (Comune), potere in forza del quale il Comune di Prato ha adottato la delibera n. 34/2001, tale assenza non importa alcun profilo di illegittimità (ovvero di nullità per carenza di potere) del citato regolamento, atteso che il potere regolamentare degli enti locali trova fondamento nell'art. 5 L. n. 142/1990 (si veda ora l'art. 7 del D.Lvo 267/2000) ed ancor prima copertura costituzionale nell'art. 117 Cost. (come riscritto dalla riforma del Titolo V della Costituzione)”
(segue) Cons. Stato, V, 6317/2004 • “Orbene, è da condividersi l'opinione secondo cui, anche al di là delle materie contemplate espressamente, la potestà regolamentare degli enti locali (sia pur nei limiti dettati dall'ordinamento) può spaziare oltre le materie contemplate espressamente, in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali (art. 3 comma 2° D.Lvo 267/2000: "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"), del fatto che il potere regolamentare è espressione del potere di auto-organizzazione dell'ente e dal carattere puramente esemplificativo delle materie indicate nel prefato art. 7 D.Lvo 267/2000 (cfr. l'inciso "in particolare").