700 likes | 1.21k Views
PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.). Due deliberazioni successive di ciascuna Camera = in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo. - Prima deliberazione = anche a maggioranza relativa Navette
E N D
PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) • Due deliberazioni successive di ciascuna Camera = in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo. • - Prima deliberazione = anche a maggioranza relativa • Navette • - Seconda deliberazione = intervallo minimo di tre mesi dalla prima deliberazione
MAGGIORANZE DELLA SECONDA DELIBERAZIONE • 1) Consenso dei 2/3 = entrata in vigore della legge costituzionale • 2) Se non c’è consenso dei 2/3 è sufficiente la maggioranza assoluta • Non c’è approvazione definitiva • Pubblicazione notiziale per 3 mesi sulla G.U. • Opzione del referendum
REFERENDUM (ART. 138 COST.) • Minoranze del corpo elettorale (500.000 firme) • Minoranze territoriali (5 Consigli regionali) • Minoranze parlamentari (1/5 membri di una Camera)
REFERENDUM (ART. 138 COST.) • NO QUORUM MINIMO DI VOTANTI • DIFFERENZA TRA REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) E REFERENDUM ABROGATIVO (ART. 75 COST.) • REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) = EVENTUALE, SOSPENSIVO E OPPOSITIVO
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • Art. 139 Cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. • Referendum istituzionale 2 giugno 1946 = potere costituente
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • Forma repubblicana: elettività del Capo dello Stato, principio della sovranità popolare = art. 139 e art. 1, C. 2 Cost.: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” • Art. 2 Cost. (Diritti inviolabili dell’uomo) • Art. 5 Cost. (Repubblica una e indivisibile)
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • CORTE COSTITUZIONALE: • DISTINZIONE TRA NORME COSTITUZIONALE E PRINCIPI SUPREMI COSTITUZIONALI • Sent. Corte cost. n. 18/1982 = inviolabilità del diritto di difesa. • Sent. Corte cost. n. 1146/1988 = principi supremi parametro anche delle leggi costituzionali
LE FONTI ESTERNE: IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO • Art. 10, c. 1 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” • - Forma di adattamento automatico • - rinvio mobile, formale, non recettizio = rinvio alla fonte di un ordinamento esterno. • - adeguamento automatico anche alle modifiche
SENTENZA N. 48 DEL 1979 • L’IMMUNITA’ DEGLI AGENTI DIPLOMATICI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE = CONSUETUDINE INTERNAZIONALE (FONTE FATTO)
RAPPORTO FRA CONSUETUDINI INTERNAZIONALI E NORME COSTITUZIONALI • Consuetudini preesistenti alla Costituzione = principio di specialità • Consuetudini successive alla Costituzione = deroga alla Costituzione = unico limite i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
RANGO DI FONTE DELLE CONSUETUDINI INTERNAZIONALI • - possibilità di derogare alla Costituzione ad eccezione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO • Traduzione di in vincolo internazionale nell’ordinamento nazionale • Rinvio fisso, materiale o recettizio
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO • - Art. 80 Cost.: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi” • - Art. 87, c. 8 Cost.: il Presidente della Repubblica “ratifica i trattati internazionali, previa, quando, occorra, l’autorizzazione delle Camere”
DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO = I TRATTATI INTERNAZIONALI • PROCEDIMENTO COMPLESSO: • - NEGOZIAZIONE FRA STATI; • - FIRMA DEI PLENIPOTENZIARI; • - DISEGNO DI LEGGE • - APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA • - RATIFICA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • - ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE= SCAMBIO DELLE RATIFICHE O DEPOSITO DELLE RATIFICHE • - RATIFICA = “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ AUTORIZZATO A RATIFICARE IL TRATTATO”
LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI • FONTE ATIPICA • NON INNOVA L’ORDINAMENTO GIURIDICO
EFFETTI NELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL TRATTATO • ESECUZIONE
IL RINVIO FISSO Rinvio fisso = specifico atto di un ordinamento (Diritto internazionale pattizio = trattati internazionali).
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO (ART. 80 COST.) • ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO NAZIONALE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO: • 1) legge di esecuzione: • Ricezione diretta del trattato internazionale. • 2) ordine di esecuzione: • Rinvio fisso (materiale o recettizio)
RANGO DI FONTE = LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE • LEGGE ORDINARIA • GERARCHICAMENTE SUBORDINATA ALLA COSTITUZIONE E ALLE LEGGI COSTITUZIONALI
RAPPORTO TRA UNA LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO E UNA LEGGE CRITERIO CRONOLOGICO = LEX POSTERIOR
ASPETTO PECULIARE DELLA LEGGE DI ESECUZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI • ART. 75 COST.: • DIVIETO DI REFERENDUM ABROGATIVO: leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ma anche le leggi di esecuzione dei trattati internazionali
LE LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI • Art. 7 Cost.: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” • Ordinamenti originari • Concordato = strumento di regolazione dei rapporti reciproci • Principio concordatario
I PATTI LATERANENSI • Cosa sono: • Un Trattato internazionale (1929) • I Patti lateranensi secondo la Costituzione (art. 7, c. 2): i rapporti fra Stato e Chiesa “sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale” • principio concordatario = non decisione unilaterale dello Stato
IL REGIME CONCORDATARIO • Nuovo Concordato del 1984 (l.n. 121/1985); • Pluralismo religioso e laicità = il principio di laicità non esclude valutazioni positive da parte dell’ordinamento = garanzia del principio di eguaglianza (art. 3, c.1 Cost.).
LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI: CHE FONTI SONO? • - non possono essere modificate da una legge statale ordinaria • - possono essere modificate solo da una legge preceduta da un accordo bilaterale • - possono derogare alle norme costituzionali eccetto i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (Corte cost. n. 30/1971; 18/1982) • - efficacia di fonte costituzionale • - forza attiva e forza passiva atipiche • - divieto di referendum abrogativo
L’ART. 117, c. 1 COST. • “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”
SIGNIFICATO DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI • - dovere di dare esecuzione ai trattati stipulati e ratificati? • NO • Quali sono i trattati che vincolano le leggi statali e regionali?
L. n. 131/2003 • - leggi di esecuzione di trattati che prevedono cessioni paritarie e reciproche di sovranità = ordinamento europeo; • - leggi di esecuzione di trattati che prevedono delimitazioni reciproche di sovranità da parte di soggetti sovrani (ordinamento esterno strumentale = art. 7 Cost.) • - e poi?
ART. 117, c. 1 Cost. - leggi di esecuzione di trattati che attuano integrando le norme costituzionali. - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) • legge di esecuzione CEDU = norma interposta tra Costituzione e legge ordinaria - Se una legge nazionale viola CEDU = incostituzionalità per norma interposta
LE FONTI EUROPEE • Fondamento dell’Unione europea = art. 11 Cost.: • “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”
DIRITTI EUROPEO • Diritto convenzionale (Trattati) • Diritto derivato (Regolamento, Direttiva, Decisioni) • La Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 TUE) = assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato
IL REGOLAMENTO EUROPEO • - portata generale • - obbligatori in tutti i loro elementi • - direttamente applicabili
LA DIRETTIVA EUROPEA • - vincolanti verso gli Stati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi • - termine
LE DECISIONI • - obbligatorie in tutti i loro elementi • - direttamente applicabili • - destinatari specifici (Stato membro o persona giuridica)
DIRETTA APPLICABILITA’ ED EFFETTI DIRETTI • Regolamento europeo = diretta applicabilità • Direttive self executing = effetti diretti = le norme non gli atti • Ragione dell’effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sul diritto interno quando lo Stato non attua la direttiva
DIRETTIVA EUROPEA SELF EXECUTING • - norma chiara, precisa e non condizionata dall’atto del legislatore nazionale; • - attributiva ai singoli di un diritto • - componente sanzionataria nei confronti dello Stato inadempiente (Corte di giustizia: sentenze Van Gend and Loos e Francovich).
Corte di giustizia: effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sulle leggi nazionali; • Adesione all’U.E.: • Necessità di revisioni costituzionali? • In Italia NO
ADESIONE DELL’ITALIA ALL’U.E. • Art. 11 Cost. = clausola di autolimitazione della sovranità; • Legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma e dei trattati successivi (Lisbona TUE e TFUE) • Ordine di esecuzione
LE FASI DEL CAMMINO COMUNITARIO SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE: LE ANTINOMIE 1) Criterio cronologico (sent. n. 14/1964) = contrasto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia 2) Criterio gerarchico = leggi nazionali contrastanti con un regolamento europeo precedente = violazione indiretta dell’art. 11 Cost. = giudizio di costituzionalità 3) Sent. Granital n. 170/1984 (La Pergola): a) teoria dualistica; b) non c’è un vero conflitto fra fonti; c) ripartizione di competenze fra due ordinamenti; d) conflitto fra norme = interpretazione = non applicazione della norma interna contrastante con la norma europea
LA NON APPLICAZIONE • Scelta della norma competente • Non c’è vizio dell’atto (disapplicazione)
QUADRO DI RIFERIMENTO • - conflitto tra legge ordinaria e norma europea self executing (regolamento, direttiva con effetti diretti) = non applicazione della legge ordinaria; • conflitto tra legge ordinaria e norma europea non self executing (direttiva) = questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale; • - conflitto tra norma costituzionale e norma europea = norme europee possono derogare alle norme costituzionali non ai principi fondamentali della Costituzione
I CONTROLIMITI • Se una norma europea lede un principio fondamentale della Costituzione cosa accade? • Si impugna la legge di esecuzione dei trattati nella parte in cui consente l’ingresso delle norme europee confliggenti con il principio fondamentale.
LE LEGGI ORDINARIE • Art. 70 Cost. = leggi formali • Art. 70 Cost.: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere” • Fonti tipiche = corrispondenza tra forma ed efficacia • Forma = soggetti; procedimento di formazione. • Efficacia = lato attivo e lato passivo
LEGGI ATIPICHE E RINFORZATE Atipicità = dissociazione tra forma ed efficacia • = rinforzo: • - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi e delle loro successive modificazioni; • - Leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione Europea; • - Leggi esecutive dei trattati vincolanti la legislazione ordinaria e regionale; • - Leggi di attuazione delle direttive europee
Atipicità e rinforzo = fonti ‘comunitarie’ • - leggi di variazione territoriale delle Regioni che dispongono il passaggio di una Provincia o di un Comune da una Regione ad un’altra (art. 132, c.2 Cost.) • - leggi di ricezione delle intese fra Stato e confessioni acattoliche (art. 8, c. 3 Cost.) • - leggi di ricezione di intese fra Stato e Regioni (art. 116, c. 3 Cost.)
- Leggi di istituzione di Nuove Provincie e di mutamento delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133, c. 1 Cost.); • - Leggi di amnistia e indulto (art. 79, c. 2 Cost.) = fonte comunitaria interna • - Leggi sulla condizione giuridica dello straniero (art. 10, c. 2 Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”)
I DECRETI LEGGE • Art. 77 Cost., commi 2 e 3: • “2. Quando in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. • 3. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito”
I DECRETI LEGGE - Eccezione al principio della divisione dei poteri • - Decreto legge = atto con forza di legge • - Deliberazione del Consiglio dei Ministri • - Emanazione del Presidente della Repubblica • - Art. 15 l. n. 400/1988 = preambolo e clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge
IL DECRETO LEGGE • Conversione in legge del decreto legge • Governo = il decreto legge come allegato di un disegno di legge “è convertito in legge il decreto legge concernente ……….” • Termine tassativo di sessanta giorni
IL DECRETO LEGGE • Presupposti: • 1) casi straordinari = eccezionali o imprevedibili; • 2) di necessità = impossibilità di ricorrere a strumenti ordinari • 3) d’urgenza = bisogna provvedere immediatamente