1 / 58

PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)

PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.). Due deliberazioni successive di ciascuna Camera = in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo. - Prima deliberazione = anche a maggioranza relativa Navette

bryson
Download Presentation

PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) • Due deliberazioni successive di ciascuna Camera = in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo. • - Prima deliberazione = anche a maggioranza relativa • Navette • - Seconda deliberazione = intervallo minimo di tre mesi dalla prima deliberazione

  2. MAGGIORANZE DELLA SECONDA DELIBERAZIONE • 1) Consenso dei 2/3 = entrata in vigore della legge costituzionale • 2) Se non c’è consenso dei 2/3 è sufficiente la maggioranza assoluta • Non c’è approvazione definitiva • Pubblicazione notiziale per 3 mesi sulla G.U. • Opzione del referendum

  3. REFERENDUM (ART. 138 COST.) • Minoranze del corpo elettorale (500.000 firme) • Minoranze territoriali (5 Consigli regionali) • Minoranze parlamentari (1/5 membri di una Camera)

  4. REFERENDUM (ART. 138 COST.) • NO QUORUM MINIMO DI VOTANTI • DIFFERENZA TRA REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) E REFERENDUM ABROGATIVO (ART. 75 COST.) • REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) = EVENTUALE, SOSPENSIVO E OPPOSITIVO

  5. LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • Art. 139 Cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. • Referendum istituzionale 2 giugno 1946 = potere costituente

  6. LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • Forma repubblicana: elettività del Capo dello Stato, principio della sovranità popolare = art. 139 e art. 1, C. 2 Cost.: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” • Art. 2 Cost. (Diritti inviolabili dell’uomo) • Art. 5 Cost. (Repubblica una e indivisibile)

  7. LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • CORTE COSTITUZIONALE: • DISTINZIONE TRA NORME COSTITUZIONALE E PRINCIPI SUPREMI COSTITUZIONALI • Sent. Corte cost. n. 18/1982 = inviolabilità del diritto di difesa. • Sent. Corte cost. n. 1146/1988 = principi supremi parametro anche delle leggi costituzionali

  8. LE FONTI ESTERNE: IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO • Art. 10, c. 1 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” • - Forma di adattamento automatico • - rinvio mobile, formale, non recettizio = rinvio alla fonte di un ordinamento esterno. • - adeguamento automatico anche alle modifiche

  9. SENTENZA N. 48 DEL 1979 • L’IMMUNITA’ DEGLI AGENTI DIPLOMATICI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE = CONSUETUDINE INTERNAZIONALE (FONTE FATTO)

  10. RAPPORTO FRA CONSUETUDINI INTERNAZIONALI E NORME COSTITUZIONALI • Consuetudini preesistenti alla Costituzione = principio di specialità • Consuetudini successive alla Costituzione = deroga alla Costituzione = unico limite i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale

  11. RANGO DI FONTE DELLE CONSUETUDINI INTERNAZIONALI • - possibilità di derogare alla Costituzione ad eccezione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale

  12. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO • Traduzione di in vincolo internazionale nell’ordinamento nazionale • Rinvio fisso, materiale o recettizio

  13. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO • - Art. 80 Cost.: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi” • - Art. 87, c. 8 Cost.: il Presidente della Repubblica “ratifica i trattati internazionali, previa, quando, occorra, l’autorizzazione delle Camere”

  14. DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO = I TRATTATI INTERNAZIONALI • PROCEDIMENTO COMPLESSO: • - NEGOZIAZIONE FRA STATI; • - FIRMA DEI PLENIPOTENZIARI; • - DISEGNO DI LEGGE • - APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA • - RATIFICA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • - ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE= SCAMBIO DELLE RATIFICHE O DEPOSITO DELLE RATIFICHE • - RATIFICA = “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ AUTORIZZATO A RATIFICARE IL TRATTATO”

  15. LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI • FONTE ATIPICA • NON INNOVA L’ORDINAMENTO GIURIDICO

  16. EFFETTI NELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL TRATTATO • ESECUZIONE

  17. IL RINVIO FISSO Rinvio fisso = specifico atto di un ordinamento (Diritto internazionale pattizio = trattati internazionali).

  18. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO (ART. 80 COST.) • ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO NAZIONALE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO: • 1) legge di esecuzione: • Ricezione diretta del trattato internazionale. • 2) ordine di esecuzione: • Rinvio fisso (materiale o recettizio)

  19. RANGO DI FONTE = LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE • LEGGE ORDINARIA • GERARCHICAMENTE SUBORDINATA ALLA COSTITUZIONE E ALLE LEGGI COSTITUZIONALI

  20. RAPPORTO TRA UNA LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO E UNA LEGGE CRITERIO CRONOLOGICO = LEX POSTERIOR

  21. ASPETTO PECULIARE DELLA LEGGE DI ESECUZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI • ART. 75 COST.: • DIVIETO DI REFERENDUM ABROGATIVO: leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ma anche le leggi di esecuzione dei trattati internazionali

  22. LE LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI • Art. 7 Cost.: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” • Ordinamenti originari • Concordato = strumento di regolazione dei rapporti reciproci • Principio concordatario

  23. I PATTI LATERANENSI • Cosa sono: • Un Trattato internazionale (1929) • I Patti lateranensi secondo la Costituzione (art. 7, c. 2): i rapporti fra Stato e Chiesa “sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale” • principio concordatario = non decisione unilaterale dello Stato

  24. IL REGIME CONCORDATARIO • Nuovo Concordato del 1984 (l.n. 121/1985); • Pluralismo religioso e laicità = il principio di laicità non esclude valutazioni positive da parte dell’ordinamento = garanzia del principio di eguaglianza (art. 3, c.1 Cost.).

  25. LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI: CHE FONTI SONO? • - non possono essere modificate da una legge statale ordinaria • - possono essere modificate solo da una legge preceduta da un accordo bilaterale • - possono derogare alle norme costituzionali eccetto i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (Corte cost. n. 30/1971; 18/1982) • - efficacia di fonte costituzionale • - forza attiva e forza passiva atipiche • - divieto di referendum abrogativo

  26. L’ART. 117, c. 1 COST. • “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

  27. SIGNIFICATO DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI • - dovere di dare esecuzione ai trattati stipulati e ratificati? • NO • Quali sono i trattati che vincolano le leggi statali e regionali?

  28. L. n. 131/2003 • - leggi di esecuzione di trattati che prevedono cessioni paritarie e reciproche di sovranità = ordinamento europeo; • - leggi di esecuzione di trattati che prevedono delimitazioni reciproche di sovranità da parte di soggetti sovrani (ordinamento esterno strumentale = art. 7 Cost.) • - e poi?

  29. ART. 117, c. 1 Cost. - leggi di esecuzione di trattati che attuano integrando le norme costituzionali. - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) • legge di esecuzione CEDU = norma interposta tra Costituzione e legge ordinaria - Se una legge nazionale viola CEDU = incostituzionalità per norma interposta

  30. LE FONTI EUROPEE • Fondamento dell’Unione europea = art. 11 Cost.: • “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

  31. DIRITTI EUROPEO • Diritto convenzionale (Trattati) • Diritto derivato (Regolamento, Direttiva, Decisioni) • La Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 TUE) = assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato

  32. IL REGOLAMENTO EUROPEO • - portata generale • - obbligatori in tutti i loro elementi • - direttamente applicabili

  33. LA DIRETTIVA EUROPEA • - vincolanti verso gli Stati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi • - termine

  34. LE DECISIONI • - obbligatorie in tutti i loro elementi • - direttamente applicabili • - destinatari specifici (Stato membro o persona giuridica)

  35. DIRETTA APPLICABILITA’ ED EFFETTI DIRETTI • Regolamento europeo = diretta applicabilità • Direttive self executing = effetti diretti = le norme non gli atti • Ragione dell’effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sul diritto interno quando lo Stato non attua la direttiva

  36. DIRETTIVA EUROPEA SELF EXECUTING • - norma chiara, precisa e non condizionata dall’atto del legislatore nazionale; • - attributiva ai singoli di un diritto • - componente sanzionataria nei confronti dello Stato inadempiente (Corte di giustizia: sentenze Van Gend and Loos e Francovich).

  37. Corte di giustizia: effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sulle leggi nazionali; • Adesione all’U.E.: • Necessità di revisioni costituzionali? • In Italia NO

  38. ADESIONE DELL’ITALIA ALL’U.E. • Art. 11 Cost. = clausola di autolimitazione della sovranità; • Legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma e dei trattati successivi (Lisbona TUE e TFUE) • Ordine di esecuzione

  39. LE FASI DEL CAMMINO COMUNITARIO SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE: LE ANTINOMIE 1) Criterio cronologico (sent. n. 14/1964) = contrasto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia 2) Criterio gerarchico = leggi nazionali contrastanti con un regolamento europeo precedente = violazione indiretta dell’art. 11 Cost. = giudizio di costituzionalità 3) Sent. Granital n. 170/1984 (La Pergola): a) teoria dualistica; b) non c’è un vero conflitto fra fonti; c) ripartizione di competenze fra due ordinamenti; d) conflitto fra norme = interpretazione = non applicazione della norma interna contrastante con la norma europea

  40. LA NON APPLICAZIONE • Scelta della norma competente • Non c’è vizio dell’atto (disapplicazione)

  41. QUADRO DI RIFERIMENTO • - conflitto tra legge ordinaria e norma europea self executing (regolamento, direttiva con effetti diretti) = non applicazione della legge ordinaria; • conflitto tra legge ordinaria e norma europea non self executing (direttiva) = questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale; • - conflitto tra norma costituzionale e norma europea = norme europee possono derogare alle norme costituzionali non ai principi fondamentali della Costituzione

  42. I CONTROLIMITI • Se una norma europea lede un principio fondamentale della Costituzione cosa accade? • Si impugna la legge di esecuzione dei trattati nella parte in cui consente l’ingresso delle norme europee confliggenti con il principio fondamentale.

  43. LE LEGGI ORDINARIE • Art. 70 Cost. = leggi formali • Art. 70 Cost.: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere” • Fonti tipiche = corrispondenza tra forma ed efficacia • Forma = soggetti; procedimento di formazione. • Efficacia = lato attivo e lato passivo

  44. LEGGI ATIPICHE E RINFORZATE Atipicità = dissociazione tra forma ed efficacia • = rinforzo: • - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi e delle loro successive modificazioni; • - Leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione Europea; • - Leggi esecutive dei trattati vincolanti la legislazione ordinaria e regionale; • - Leggi di attuazione delle direttive europee

  45. Atipicità e rinforzo = fonti ‘comunitarie’ • - leggi di variazione territoriale delle Regioni che dispongono il passaggio di una Provincia o di un Comune da una Regione ad un’altra (art. 132, c.2 Cost.) • - leggi di ricezione delle intese fra Stato e confessioni acattoliche (art. 8, c. 3 Cost.) • - leggi di ricezione di intese fra Stato e Regioni (art. 116, c. 3 Cost.)

  46. - Leggi di istituzione di Nuove Provincie e di mutamento delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133, c. 1 Cost.); • - Leggi di amnistia e indulto (art. 79, c. 2 Cost.) = fonte comunitaria interna • - Leggi sulla condizione giuridica dello straniero (art. 10, c. 2 Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”)

  47. I DECRETI LEGGE • Art. 77 Cost., commi 2 e 3: • “2. Quando in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. • 3. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito”

  48. I DECRETI LEGGE - Eccezione al principio della divisione dei poteri • - Decreto legge = atto con forza di legge • - Deliberazione del Consiglio dei Ministri • - Emanazione del Presidente della Repubblica • - Art. 15 l. n. 400/1988 = preambolo e clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge

  49. IL DECRETO LEGGE • Conversione in legge del decreto legge • Governo = il decreto legge come allegato di un disegno di legge “è convertito in legge il decreto legge concernente ……….” • Termine tassativo di sessanta giorni

  50. IL DECRETO LEGGE • Presupposti: • 1) casi straordinari = eccezionali o imprevedibili; • 2) di necessità = impossibilità di ricorrere a strumenti ordinari • 3) d’urgenza = bisogna provvedere immediatamente

More Related