1 / 35

Gianluca Arcidiacono Dottore Commercialista

LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA. Gianluca Arcidiacono Dottore Commercialista. Moltrasio , 12 – 13 Ottobre 2007. RISOLUZIONE PRIVATISTICA DELLA CRISI DI IMPRESA. SCOPI. Evitare il ricorso ad una procedura concorsuale.

duyen
Download Presentation

Gianluca Arcidiacono Dottore Commercialista

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA Gianluca Arcidiacono Dottore Commercialista Moltrasio, 12 – 13 Ottobre 2007

  2. RISOLUZIONE PRIVATISTICA DELLA CRISI DI IMPRESA SCOPI Evitare il ricorso ad una procedura concorsuale Cercare, attraverso un processo di ristrutturazione del debito, di ridare nuovo vigore all’attività di Impresa

  3. CRISI D'IMPRESA (DEFINIZIONE) E‘ un insieme di più eventi negativi che si vengono a generare in un periodo di tempo limitato e per cui è sempre difficile determinare l‘incidenza con cui ciascun accadimento vi abbia effettivamente concorso

  4. CAUSE DELLA CRISI SOGGETTIVE OGGETTIVE Interne all’Impresa e collegabili a responsabilità proprie dell’Imprenditore e del suo Management Non influenzate dalla gestione dell’Impresa • Scelte strategiche/operative sbagliate o inopportune b) Inadeguatezza ed approssimazione nella gestione di Impresa c) Scarsa imprenditorialità d) Cattivo uso delle risorse disponibili • Imprevedibili b) Incontrollabili c) Non imputabili a incapacità operativa-gestionale dell’Imprenditore e del suo staff

  5. POSSIBILI RISOLUZIONI • PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA Predisposizione di processi finalizzati alla rimozione delle cause che hanno generato lo stato di crisi 2) LIQUIDARE LA SOCIETA’ Mettere in atto procedure di liquidazione per un maggior soddisfacimento dei creditori rispetto ad un ricorso alle procedure concorsuali

  6. ELEMENTI RICORRENTI NELL’IMPRESA IN CRISI Rischio di insolvenza latente Patrimonio netto negativo • Grave tensione di liquidità • Elevato indebitamento richiesta di rientro congelamento dell’operatività Banche Ricerca di nuove fonti di finanziamento rilascio di nuove garanzie forniture pagate alla consegna Fornitori imposte e contributi arretrati non pagati con aggravio di sanzioni ed interessi Erario

  7. Demotivazione del Management • Possibili rami di azienda e assets di interesse sul mercato • Interesse a non ricorrere ad una procedura concorsuale Non limitato al solo Imprenditore ma a buona parte del ceto creditorio

  8. POSSIBILI STRUMENTI PER IL TENTATIVO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA PIANO DI RISANAMENTO Ricorso ad una procedura di concordato stragiudiziale (di difficile realizzazione nei suoi presupposti originari) ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO Ex art. 182 bis L.F.

  9. REQUISITI DEL CONSULENTE ART. 67 3° comma lett. D L.F. e ART. 28 lett. A e B L.F. Considerato il livello di professionalità e la criticità dell’incarico assegnato è opportuno che anche il consulente rispecchi i requisiti previsti dall’art. 28 L.F. e quindi: Avvocati Dottori Commercialisti Ragionieri Ragionieri Commercialisti Studi Associati Società tra Professionisti Iscritto al registro dei Revisori Contabili

  10. INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE IN CASO DI RICORSO ALL’ART. 182 BIS L.F. Valutazioni dell’Imprenditore sulla opportunità di avvalersi di due consulenti CONSULENTE ESPERTO Svolge attività di contatto con il ceto creditorio per rassicurarlo sulla validità del piano proposto e per ottenere l’adesione Predispone (ex art. 182 bis L.F.) una relazione da allegare all’accordo esprimendo una sua valutazione circa la sua attuabilità e possibilità

  11. COMPITI DEL CONSULENTE A) VALUTARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI RISANAMENTO Politica di contenimento del passivo Convincere i creditori ad una parziale rinuncia del credito Contenere i costi gestionali Cessione di assets Affitto e cessione di rami d’azienda Convertire crediti e magazzino in liquidità Ristrutturazione dell’attivo

  12. B) INDIVIDUARE INTERVENTI RIVOLTI ALLA RIMOZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA, RICHIEDENDO: AI FORNITORI: 1) Non azionare il recupero del credito 2) Accettare i presupposti della procedura (tempi e %) 3) Non congelare le forniture AL SISTEMA BANCARIO: • Congelamento oneri finanziari • Non escussione delle garanzie a suo tempo prestate dall’imprenditore e/o soggetti terzi a lui collegati • Concessioni di nuove linee di credito • Commutazione del debito in capitale C) RICERCARE IL CONSENSO DEI CREDITORI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

  13. OPERATIVITA’ DEL CONSULENTE I PRIMI APPROCCI CON LA SOCIETA’ IMPRENDITORE E SUO STAFF CONSULENTE • Raccogliere informazioni • Visionare i dati contabili messi a disposizione dalla Società • Verificare l’esistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi • Fornire notizie circa l’attuale stato della società • Esprimere pareri motivati circa le cause di dissesto • Disporre di situazioni contabili aggiornate

  14. Cause di dissesto Attuale situazione societaria Raccogliere informazioni Rapporti in essere con Banche, Fornitori e altri Creditori Intendimenti della Società

  15. Visionare i dati contabili messi a disposizione dalla Società Prima disamina della situazione contabile

  16. ASSENZA DI PRESUPPOSTI a) Predisposizione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. b) Fallimento in proprio come previsto ex art. 6 L.F. Verificare l’esistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI • Accettazione del mandato Tentativo di ristrutturazione della attuale struttura aziendale con ritorno in bonis Liquidazione della Società con cessazione delle attività Affitto d’azienda Cessione dei singoli assets Conversione dei crediti in liquidità

  17. ELEMENTI DA NON SOTTOVALUTARE 1) IL FATTORE TEMPO gioca contro la risoluzione della crisi • Rischi di peggioramento della situazione debitoria b) Maggior nervosismo tra i creditori Lettere legali Decreti ingiuntivi Istanze di fallimento

  18. IL FRAZIONAMENTO DEL CETO CREDITORIO Maggiore è il numero dei creditori, maggiore sarà l’impegno richiesto al consulente per rappresentare la validità della proposta formulata e per raccogliere la percentuale di adesioni richiesta (60% monte crediti – ex art. 182 bis L.F.) 3) L’ENTITA’ DELL’ATTIVO DISPONIBILE Valutato a valori di realizzo e destinato al soddisfacimento del ceto creditorio

  19. SPECIFICHE MANSIONI DEL CONSULENTE Predisporre una situazione patrimoniale rettificata sulla base dei dati contabili messi a disposizione dalla Società VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVOin base ad un criterio di prudenzialità e di presumibile realizzo VALORI DEL PASSIVO – Sono le risultanze espresse dalla contabilità, confrontate con quelle comunicate dai singoli Creditori Esperti Immobiliari ASSISTENZA Responsabile Commerciale: Vendita / Magazzino Personale addetto al Recupero Crediti

  20. AVVIO DELLA FASE OPERATIVA FASE A - PREDISPOSIZIONE DELLA LETTERA AI CREDITORI per comunicare: • L’assunzione del mandato da parte del consulente • Lo stato di crisi dell’impresa 3) Il tentativo di risoluzione della crisi 4) La richiesta dei saldi contabili debitori

  21. FASE B - CONTATTI CON I CREDITORI Contatti telefonici o personali con il singolo Creditore FORNITORI Il Creditore deve essere rassicurato e convinto: • della validità della proposta che gli viene sottoposta • dell’attendibilità dell’interlocutore che gliela sottopone • sull’effettiva possibilità di recupero del suo credito in tempi più contenuti ed in % più congrue rispetto ad una procedura concorsuale

  22. Incontri collegiali I singoli Istituti si confrontano BANCHE • Atteggiamento da assumere verso la Società e verso l’Imprenditore b) Indicazione di privilegi acquisiti nel tempo dai singoli Istituti (garanzie, ipoteche, fidejussioni) c) Volontà di sostenere ancora l’Impresa in crisi d) Come trattare i creditori finanziari marginali (eventuale stralcio delle posizioni minori) e) Disponibilità al congelamento degli oneri finanziari alla data richiesta dalla convenzione

  23. FASE C - LA CONVENZIONE REGOLA I RAPPORTI IN ESSERE TRA L’IMPRESA ED I CREDITORI NEL CORSO DELLA PROCEDURA

  24. FINALITA’ Massimizzare la % di rientro da destinare al ceto creditorio attraverso: • Una corretta valorizzazione ed una eventuale successiva liquidazione delle attività • Un contemporaneo contenimento dei costi della procedura Ottenere il congelamento degli oneri finanziari Evitare l’incremento dello stato di dissesto (escussione garanzie, consolidamento ipoteche) rendendo irreversibile la crisi d’Impresa ed inevitabile il ricorso alle procedure concorsuali

  25. FINALITA’ Evitare il rischio del fallimento mediante la parziale e concordata eliminazione dello stato di insolvenza Negoziare un termine entro cui congelare gli attacchi mossi al patrimonio dell’Impresa, solo in caso di piano di risanamento (ex concordato stragiudiziale puro e non ex art. 182 bis L.F.)

  26. CONTENUTI Indicare le maggioranze in percentuale sul passivo accertato entro cui la convenzione debba ritenersi accolta (60% in caso di ricorso all’ex art. 182 bis L.F.) Contenere una situazione contabile predisposta dall’Impresa e prudenzialmente rettificata dal consulente: valori di realizzo dell’attivo / composizione del passivo Indicare le percentuali concordatarie che verranno offerte al ceto creditorio Contenere allegata la scheda di adesione

  27. ESITO DELLA PROPOSTA Adesione di un numero di creditori costituenti almeno il 60% del passivo accertato Accettazione della convenzione Presupposto per la nomina dell’esperto e per la successiva predisposizione della relazione in conformità all’ex art. 182 bis L.F. Mancata accettazione della convenzione Ricorso alle procedure concorsuali

  28. ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE L’Imprenditore assistito dal consulente provvederà: • Alla liquidazione dell’attivo a valori di realizzo • Al pagamento del passivo nei tempi e % previsti dalla convenzione • Al convincimento e/o pagamento “al meglio”dei creditori dissenzienti PIANO DI RISANAMENTO Procedura di concordato stragiudiziale “puro” ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE del debito ex art. 182 bis L.F. Presupposto per la nomina dell’esperto Autenticazione delle firme dei creditori aderenti

  29. EFFETTI DELL’ACCORDO SUI CREDITORIin caso di applicazione dell’ex art. 182 bis L.F. • Non possono più agire nei confronti dell’Impresa • Verranno soddisfatti nelle misure concordate e nei tempi previsti dall’accordo CREDITORI ADERENTI • Devono essere integralmente pagati alle scadenze previste • Mantengono il diritto di agire in caso di mancato pagamento, salvo la moratoria di 60 gg come da 3° comma ex art. 182 bis L.F. CREDITORI NON ADERENTI

  30. CREDITORE ERARIO Transazione fiscale (ex art. 182 ter L.F.) proponibile nella fase di trattativa antecedente la stipula dell’accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis L.F.) NOVITA’ INTRODOTTA DAL RECENTE DECRETO LEGGE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

  31. REQUISITI DELL’ESPERTO GLI STESSI DEL CONSULENTE Avvocati Dottori Commercialisti Ragionieri Ragionieri Commercialisti Studi Associati Società tra Professionisti Art. 67 L.F. e Art. 28 lettere a) e b) L.F. Iscritto al registro dei revisori contabili

  32. PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DELL’ESPERTO(ex art. 182 bis L.F.) Deve attestare l’attuabilità dell’accordo stipulato con i creditori con esplicito riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei L’Impresa dovrà essere in grado, per i creditori non aderenti, di onorare i debiti già scaduti o immediatamente alla scadenza

  33. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEPOSITO DELLA DOMANDA IN TRIBUNALE LA DOMANDA DEVE ESSERE APPROVATA DAI SOCI E DAGLI AMMINISTRATORI E DEVE CONTENERE: • Documentazione ex art. 161 comma 2 e 3 L.F. • Accordo già raggiunto con il 60% • Relazione dell’esperto

  34. AZIONE REVOCATORIA In caso di accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis L.F.) ART. 67 COMMA 3, LETTERA E L.F. Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’ex art. 182 bis L.F. Esenzione collegata all’avvenuta omologa da parte del tribunale

  35. AZIONE REVOCATORIA In caso di piano di risanamento ART. 67 COMMA 3, LETTERA D L.F. Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’Impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria Esenzione collegata all’attestazione della ragionevolezza del piano di risanamento attestata da un consulente (revisore contabile con i requisiti di cui all’art 28 lett. a e b L.F.)

More Related