220 likes | 423 Views
Incontro di studio su: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. Docente: SALVATORE TOSCANO Dottore Commercialista . IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA (D.P.R. 633/72).
E N D
Incontro di studio su: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Docente: SALVATORE TOSCANO Dottore Commercialista
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTOIVA (D.P.R. 633/72) • È un’imposta generale che grava sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate; • Il costo dell’imposta è sopportato effettivamente dal consumatore finale; • Gli adempimenti previsti dalla legge sono a carico dei soggetti economici che effettuano le cessioni dei beni e/o le prestazioni dei servizi.
Presupposti per l’applicazione dell’IVA L’operazione rientra nel campo IVA quando ricorrono i seguenti requisiti: • Oggettivo; deve trattarsi di cessione di beni o prestazione di servizi; • Soggettivo; deve essere svolta da imprese, artisti e professionisti, nell’esercizio dell’attività; • Territoriale: devono essere svolte nel territorio italiano.
Cessioni di beni(art. 2 c.1) • Gli atti a titolo oneroso, cioè verso un corrispettivo, che trasferiscono la proprietà di un bene (contratto di vendita, somministrazione); • Alcune operazioni che sono espressamente individuate dal Legislatore non sono considerate cessioni di beni e pertanto classificate “fuori campo IVA”(es. cessioni di denaro, vendita valori bollati, aziende)
Prestazioni di servizi(art. 3 c. 1 e 2) • Operazioni derivanti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere; • Tutto ciò che non costituisce cessione di beni; • La locazione, l’affitto, il noleggio, il leasing, la cessione del diritto d’autore, invenzioni industriali ecc., sono definite operazioni assimilate alle prestazioni di servizio.
Esercizio di Imprese(art. 4) • È considerato imprenditore colui che esercita un’attività commerciale o agricola in forma abituale oppure un attività non commerciale purché organizzata in forma di impresa. • ES.: Nel caso in cui si debba vendere un autovettura usata. • Se venduta da un concessionario la cessione sarà assoggettata ad IVA ; • Se venduta da un privato la stessa autovettura non sconterà l’imposta.
Esercizio di Imprese(art. 4) Segue • Es.: Locazione di immobile • Se l’immobile è locato da un impresa sconta l’imposta; • Se è locato da un privatonon è assoggettato ad IVA.
Artisti e professionisti(art. 5) • Sono soggetti passivi IVA coloro che svolgono l’esercizio della professione e/o gli artisti. Tale esercizio si deve svolgere con professionalità. • Pertanto le condizioni sono due: • L’attività di lavoro autonomo; • L’esercizio con professionalità. • Non si applica IVA quando mancano uno dei due precedenti requisiti trattandosi ad es. di: • Collaborazioni coordinate e continuative; • Lavoro occasionale.
Effettuazione delle operazioni(art. 6) • Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipula dell’atto se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. • Gli operatori che effettuano la cessione dei beni hanno l’obbligo di: • Documentare il trasferimento del bene (DDT); • Addebitare l’imposta al cessionario (fattura); • Registrare le fatture, liquidare e pagare la relativa imposta; • Presentare la dichiarazione dell’esercizio.
Territorialità dell’imposta(art. 7) • Per territorio d’Italia si intende il territorio soggetto alla territorialità della Repubblica italiana, ad esclusione dei territori extra doganali dei comuni di Livigno e campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. • Ai fini di determinare il luogo di effettuazione dell’operazione si ha riguardo al luogo dove si trova il bene e non rileva la residenza dei soggetti cedenti.
Tipologie di operazioni • IMPONIBILI: Soggette ad IVA, sono le operazioni soggette all’imposta in base ad una determinata aliquota - Aliquote: 4 - 10 - 20 %; • NON IMPONIBILI: Operazioni non gravate da imposta si tratta di esportazioni extra CEE (Art.8) assimilate all’esportazione (Art. 8 bis) e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Art. 9) • ESENTI: Trattasi di operazioni tassativamente elencate nell’Art.10 (esempi prestazioni sanitarie, istruzione, spese funebri, affitti di fondi agricoli, servizi postali)
Detraibilità dell’imposta • I soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto detraggono l’IVA sulle operazioni di acquisto secondo quanto prescritto dall’art. 19 del DPR. • L’articolo contiene tutte le operazioni per le quali è possibile detrarre l’imposta nonché quelle per le quali è tassativamente vietata la detrazione. Esempio: Nel periodo oggetto di liquidazione, effettuo operazioni soggette ad imposta (vendite di beni o prestazioni di servizi) per € 240 di cui: • imponibile 200 • IVA al 20 % 40 • Effettuo, altresì, acquisti con IVA detraibile per € 36 di cui • imponibile 30 • IVA 20 % 6 Posso detrarre € 6 dall’imposta sulle operazioni attive Versamento all’erario € 34: • € 40 operazioni attive • € - 6 operazioni acquisto
Indetraibilità dell’imposta(art. 19 e 19 bis) • Oggettiva: per l’acquisto di alcuni beni, tassativamente indicati dalla legge, non è consentita la detraibilità della relativa IVA, avvolte anche parziale, senza rilevare l’uso a cui vengono destinati gli stessi beni (es. beni di lusso, spese di rappresentanza, automezzi, telefonini); • Soggettiva: Per coloro che svolgono una attività che comporta la non applicazione dell’imposta (esente IVA art. 10) alle proprie vendite o prestazioni. Ai contribuenti che nel corso dell’esercizio hanno svolto attività che hanno comportato il diritto di detrazione e contestualmente attività che non hanno comportato tale diritto, il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni (pro rata).
Adempimenti contabili ai fini IVA • Il contribuente nella generalità dei casi dovrà annotare i documenti rilevanti ai fini IVA (fatture acquisti e/o vendite, corrispettivi) sugli appositi registri che non necessitano di alcuna vidimazione. • Modalità di registrazione • ACQUISTI: “... anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione” (norma di natura solo fiscale e non civilistica)
Modalità di registrazione Segue • VENDITE: la fattura deve essere annotata entro 15 giorni dalla data di emissione. Il termine per emettere la fattura, se non emessa immediatamente, è entro il 15 del mese successivo dalla data di consegna del bene ed entro tale data deve anche essere annotata nel registro. • CORRISPETTIVI: devono essere annotati distinti per giorno, entro il giorno non festivo successivo. • RIEPILOGATIVO: è il registro che si usa per annotare le risultanze dei registri precedenti con cadenza periodica (trimestrale o mensile). Il registro non viene messo in uso se il contribuente utilizza solo il registro corrispettivi o vendite.
Liquidazione e versamento dell’imposta • Ai fini della liquidazione dell’imposta si deve tener conto delle cessioni già eseguite nel periodo di competenza, anche se non fatturate, nonché degli acquisti registrati nello stesso periodo; • Le liquidazioni si debbono eseguire mensilmente o per opzione, se non si superano determinati limiti di fatturato, possono effettuarsi trimestralmente. • L’eventuale pagamento va eseguito entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura della liquidazione, presso gli sportelli bancari (oggi trasmissione telematica) tramite il modello F 24.
Esempio: Registrazione contabile liquidazione e pagamento IVA
Acquisti Intracomunitari(D.L. 331/93) • Gli acquisti compiuti dai paesi appartenenti alla CEE debbono essere annotati separatamente e comportano i seguenti adempimenti: • Istituzione di registri sezionali (acquisti e vendite); • L’istituzione del registro riepilogativo; • In fase di liquidazione debbono essere distinte le operazioni CEE; • Si procederà ad una doppia registrazione, sui rispettivi registri acquisti e vendite, ed in definitiva ciò comporterà la neutralità dell’operazione.
Esempio: Acquisti Intracomunitari • Nell’ipotesi di un acquisto di €. 1.000, le scritture contabili sono: • diversi a Fornitore 1.200 Merce 1000 IVA a credito 200 • Fornitore 1.200 a diversi c/transitorio acquisti UE 1.000 IVA a debito 200 • c/transitorio ... a Fornitore 1.000 • Risultato scritture: Debito verso fornitore 1.000 (pari al documento) Debito verso l’erario zero Saldo conto transitorio zero
Altri adempimenti acquisti intracomunitari • È altresì obbligatorio presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. modelli INTRASTAT) con la seguente periodicità: