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La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

La maxi sanzione contro il lavoro sommerso. A cura di: Dott. Marco Bellumore – Resp.U.O. Vig. Ordinaria DPL di Varese Gallarate, 18 febbraio 2011. Evoluzione storica. La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si è venuta a dispiegare nel tempo attraverso:

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La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

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Presentation Transcript


  1. La maxi sanzione contro il lavoro sommerso A cura di: Dott. Marco Bellumore – Resp.U.O. Vig. Ordinaria DPL di Varese Gallarate, 18 febbraio 2011

  2. Evoluzione storica • La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si è venuta a dispiegare nel tempo attraverso: • provvedimenti volti a favorire l’emersione di tale fenomeno consentendone la regolarizzazione; • disincentivando il fenomeno in questione con l’introduzione di un sistema sanzionatorio particolarmente oneroso per il datore di lavoro Per ciascun lavoratore irregolare Maxi sanzione per lavoro nero D.L. n. 12/2002 Dal 200% al 400% del costo del lavoro da CCNL Dall’inizio dell’anno al momento della contestazione dichiarata incostituzionale poiché in contrasto con Art. 3 Cost.: violazione del principio di ugualianza Art. 24 Cost. : diritto di difesa

  3. Da € 1.500 a € 12.000 maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo Sanzione amministrativa Maxisanzione per lavoro nero Art. 36bis D.L. 223/2006 Sanzioni civili per omesso versamento contributi e premi Importo non inferiore a € 3.000 indipendentemente dalla durata dell’irrogolarità Da € 1.500 a € 12.000 maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo Sanzione amministrativa Maxisanzione per lavoro nero come modificato dal collegato lavoro Da € 1.000 a € 8.000 maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro effettivo se riferita a periodi irregolari pregressi Sanzione civile Maggiorata del 50%

  4. Introduzione • Nell’ottica di una incontrovertibile conferma dell’impegno per il contrasto al lavoro irregolare, l’art. 4 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro) apporta un’ampia modifica alle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. 73/2002, introducendo rilevanti novità in tema di maxi sanzione per il lavoro sommerso. • In particolare la riformulazione dell’istituto incide profondamente sulla previgente disciplina, ridefinendone • l’ambito di applicazione; • i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito e • le modalità procedurali di adozione del provvedimento e di irrogazione della sanzione, • il relativo regime sanzionatorio

  5. Presupposti a) Lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione Impiego di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro Art. 9bis D.L. 510/1996 Individuazione del lavoro sommerso La disciplina precedente identificata il lavoro irregolare nell’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria Disposizione precedente

  6. b) Volontà di non occultare il rapporto La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo Attenzione Tale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.

  7. Campo di applicazione Lavoratori subordinati, alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici, Rapporti oggetto di sanzione Attenzione Sono esclusi i datori di lavoro domestico La maxi sanzione era applicabile a qualunque tipologia di lavoratore, in quanto il presupposto prescindeva dalla qualificazione subordinata o autonoma del rapporto di lavoro Disposizione precedente

  8. Campo di applicazione Rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, per i quali non è stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego Co.co.co., anche a progetto, associati in partecipazione Rapporti non sanzionabili Attenzione Rimane ferma la sanzione per l’omessa comunicazione

  9. Campo di applicazione Il requisito della subordinazione è dato per accertato; troverà applicazione, quindi la maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della P.A., utili a comprovare la regolarità del rapporto Rapporti senza obbligo di comunicazione preventiva E’ possibile applicare la maxi sanzione qualora manchi: • Coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino, con o senza retribuzione, alle di cui dipendenze opera manuale ed anche non manuale • Soci di coop. e altra società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale Comunicazione DNA Inail preventiva (art. 23 DPR 1124/1965) Comunicazione all’Inps /Inail Lavoro occasionale accessorio Documentazione per la verifica della autonomia del rapporto Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) Iscrizione CCIAA, Partita IVA, doc. fiscali

  10. Natura della sanzione La maxi sanzione non si sostituisce ma va ad sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro. Es. mancata consegna al lavoratore del documento contente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro; omesse registrazione sul Lul Attenzione Il datore di lavoro cui si applichi la maxi sanzione non è soggetto alla sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (da € 100 a € 500) in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto al Centro per l’impiego (co.co.co., anche a progetto, ass. in partecipazione, tirocini) Sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego Con riferimento a rapporti di natura subordinata quando la mancata tempestiva comunicazione non dia luogo alla contestazione della maxi sanzione

  11. Esclusioni Errata qualificazione del rapporto In caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale, la differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata dagli organi di vigilanza in sede di accertamento ispettivo non comporta l’applicazione della maxi sanzione

  12. Esclusioni Ferie e/o chiusura dei professionisti o associazioni di categoria • il datore di lavoro si è affidato a professionisti o associazioni di categoria; • ferie o chiusura dei soggetti abilitati cui ha affidato l’incarico; • invio comunicazione preventiva di assunzione mediante fax (mod. UniURG) • obbligo di inviare la comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici Circ. 20/2008 Circ. 38/2010 Il datore di lavoro deve documentare agli ispettori l’affidamento degli adempimento ad un soggetto abilitato, la chiusura dello stesso e l’UNIUrg

  13. Esclusioni Regolarizzazione integrale spontanea Non è soggetto alla maxi sanzione il datore di lavoro che regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione Attenzione Antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo di uno degli organismi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza o di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica

  14. Modalità di regolarizzazione spontanea 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto

  15. Esclusioni Volontà di non occultare il rapporto La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo Attenzione Tale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.

  16. Modalità che documentano la volontà di non occultare il rapporto

  17. Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile

  18. Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile

  19. Misura delle sanzioni

  20. Misura delle sanzioni E’ necessario che vi sia evasione previdenziale, circostanza che si verifica esclusivamente nel caso in cui sia scaduto il termine previsto per il versamento dei contributi (mensile) e dei premi (annuale)

  21. Determinazione della sanzione € 1.500 + 37,50 € 1.000 + 7,50 Applicabilità della diffida a regolarizzare ex art. 13 D.Lgs n. 124/2004 Il datore di lavoro viene diffidatoa regolarizzare il lavoratore; a fronte della tempestiva e integrale regolarizzazione (entro 30 gg.) il destinatario della diffida viene ammesso alla estinzione delle maxisanzioni attraverso il pagamento della sanzione ridottissima, pari al minimo edittale per la base fissa, con una maggiorazione gioranaliera pari ad 1/4 del coefficiente moltiplicatore stabilito in misura fissa La regolarizzazione deve avvenire con un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato full time ovvero part-time con orario non inferiore a 20 ore settimanali

  22. Determinazione della sanzione € 3.000 + € 50 € 2.000 + € 10 Applicabilità dell’art. 16 L. 689/81

  23. Organi competenti alla irrogazione della sanzione DPL – G.d.F. – Agenzia delle Entrate – INPS – INAIL – Agenzia delle Dogane – Enpals - Ipsema All’irrogazione della maxi sanzione provvedono gli organi che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/81 DPL

  24. Organi competenti alla irrogazione della sanzione Ai fini dell’individuazione della competenza all’irrogazione della maxi sanzione, non si fa più riferimento al momento della “constatazione della violazione”, ma al momento della “commissione dell’illecito”. Essendo l’impiego di lavoratori in nero un illecito di natura permanente, il momento della sua consumazione si avrà alla cessazione del comportamento e cioè: con l’accertamento ispettivo o con la regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro L’INPS con circ. n. 157 del 7/12/2010 ha precisato che la competenza dell’Istituto ad irrogare la maxi sanzione decorre dal 24/11/2010 ed è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data, purchè proseguiti oltre tale data Attenzione

  25. Diritto intertemporale E’ necessario far riferimento al momento consumativo dell’illecito, ossia se lo stesso si sia consumato prima o dopo la data di entrata in vigore della L. 183/2010 (24/11/2010) Sanzione applicabile

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