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IL POTERE SOCIALE: si parla di potere sociale per indicare la capacità di alcuni gruppi di influenzare le azioni degli altri individu i. • POTERE ECONOMICO: attraverso il possesso di certi beni materiali induce gli altri ad un determinato comportamento
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IL POTERE SOCIALE: si parla di potere sociale per indicare la capacità di alcuni gruppi di influenzare le azioni degli altri individui. • POTERE ECONOMICO: attraverso il possesso di certi beni materiali induce gli altri ad un determinato comportamento (es. proprietario terriero o di un’industria) In base allo STRUMENTO utilizzato si distinguono • POTERE IDEOLOGICO: attraverso il possesso di certe forme di sapere e conoscenza spinge i membri di un gruppo a determinati comportamenti (es. intellettuali, scienziati e -oggi -gli operatori dei mass media) • POTERE POLITICO: per indurre determinati comportamenti, può utilizzare la forza.
Con l’affermazione della società moderna tale prerogativa è stata riservata allo Stato: solo in questo modo si può garantire la convivenza pacifica tra i diversi gruppi sociali. Perché solo lo Stato può usare la forza? Perché ad esso si riconosce una legittimazione morale nell’esercizio della forza.
Il monopolio della forza riservato al potere politico garantisce contro il rischio di prevaricazione dei soggetti più forti sui più deboli. Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi a dismisura, finendo per annullare le libertà che dovrebbe difendere. Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità popolare, producendo una sensibile democratizzazione delle strutture dello Stato. Da quel momento il potere politico si è collegato al libero consenso popolare.
Definizione di STATO: particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittimata, in un dato territorio, su una data popolazione e attraverso un apparato amministrativo. Lo Stato moderno si afferma successivamente e come reazione al sistema feudale. La sovranità si manifesta in due forme: • interna: lo Stato ha il supremo potere di comando in un determinato territorio • esterna: lo Stato è indipendente rispetto a ogni altro Stato.
Chi è il reale detentore del potere sovrano? Per rispondere a tale domanda si sono affermate 3 teorie: 1. TEORIA DELLA SOVRANITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA-STATO (giuristi italo-tedeschi di inizio ‘900): lo Stato è una persona giuridica, quindi soggetto di diritto, titolare della sovranità. 2. TEORIA DELLA SOVRANITA’ DELLA NAZIONE (costituzionalismo francese post-rivoluzione): con la rivoluzione francese tramonta l’identificazione dello Stato con la figura del Re, che viene sostituito dalla Nazione, come entità collettiva. 3. TEORIA DELLA SOVRANITA’ POPOLARE (Rousseau):la sovranità coincide con la “volontà generale”, cioè con la volontà del popolo (insieme dei cittadini).
Nel corso del XX secolo, e in particolare dopo i due conflitti mondiali, un elemento ha provocato una limitazione della sovranità e dell’indipendenza degli Stati: La nascita delle organizzazioni internazionali Finalità principale della limitazione della sovranità esterna dello Stato è il perseguimento della pace mondiale. Un momento decisivo in questo senso è rappresentato dal Trattato di S.Francisco, istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (26 giugno 1945).
Nel continente europeo, si sono concretizzate limitazioni più estese della sovranità degli Stati con la nascita delle organizzazioni sovranazionali e, in particolare con lo sviluppo del processo d’integrazione comunitaria. LE PRINCIPALI TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: 1951: Trattato istitutivo della Comunità del CARBONE e dell’ACCIAIO 1957: Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea Trattato istitutivo della Comunità Economica dell’Energia Atomica (Euratom) 1986:Atto Unico Europeo: espansione delle competenze attribuite alla Comunità. . 1992: Trattato istitutivo dell’Unione Europea. L’UE è composta da tre pilastri: (Comunità Europea, Pesc, Giustizia e affari interni) 1996: Trattato di Amsterdam 2000: Trattato di Nizza 2003:Convenzione europea sul futuro dell’Europa Gli Stati hanno trasferito alle organizzazioni sovranazionali varie competenze in alcuni ambiti nei quali esse possono produrre atti che prevalgono sul diritto interno.
Elemento imprescindibile della sovranità statale è la presenza di un territorio delimitato su cui essa si esercita. La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per assicurare allo Stato l’esercizio esclusivo della sovranità e l’indipendenza dagli altri Stati. “comunità di tutti coloro ai quali l’ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadino”. (T. MARTINES). Da tale status derivano situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadini in relazione con l’apparato autoritario. I non cittadini (stranieri, apolidi) sono, solitamente, esclusi dal godimento di alcuni diritti e non sottoposti all’osservanza di alcuni doveri.
In Italia, la cittadinanza si acquista in base a: • IUS SANGUINIS: è cittadino italiano chi è figlio di madre o padre italiani. • IUS SOLI: è cittadino italiano chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. •Su RICHIESTA dell’interessato in taluni casi particolari stabiliti dalla legge.
Dal 1992, con l’introduzione del Trattato di Maastricht, tutti i cittadini degli Stati aderenti all’Unione europea hanno ottenuto anche la cittadinanza europea.Essa “completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce”. A tale cittadinanza, sono connessi alcuni diritti: •diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio e degli Stati membri •diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche di qualsiasi Stato membro •diritto di petizione al Parlamento europeo •diritto a rivolgersi al Mediatore europeo •diritto all’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza •diritto all’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo •diritto di adire la Corte di Giustizia contro le violazioni dei diritti fondamentali dell’UE.
APPARATO BUROCRATICO: lo Stato esercita i propri poteri e prerogative attraverso un apparato burocratico organizzativo complesso e articolato. LOSTATO COME PERSONA GIURIDICA: La dottrina giuridica tedesca, seguita dagli altri Paesi europei, ha attribuito allo Stato la personalità giuridica. In tal modo, si affermava l’impersonalità dello Stato, slegando l’autorità con la volontà delle persone fisiche operanti nei singoli settori dell’amministrazione pubblica. ATTENZIONE: Affermare che lo Stato ha personalità giuridica non significa che esso agisca unitariamente. Esso, infatti, non è altro che un organismo complesso composto da organi e istituzioni diversi.
“Gli enti pubblici sono apparati costituiti per il perseguimento di interessi pubblici, cioè di interessi ritenuti comuni ad una determinata comunità”. Per la sua enorme complessità, l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici si divide al suo interno in apparati minori. UFFICI “Unità strutturale elementare dell’organizzazione” ORGANI “particolare categoria di ufficio, particolarmente qualificato da una norma come idoneo a esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle l’atto”
CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI: ORGANI RAPPRESENTATIVI: i titolari sono eletti direttamente dal popolo o dai suoi rappresentanti. ORGANI BUROCRATICI: i titolari prestano la loro attività senza alcun rapporto con il corpo elettorale. ORGANI ATTIVI: hanno compiti deliberativi ORGANI DI CONTROLLO: devono accertare la legittimità e il merito degli atti posti in essere da altri organi ORGANI CONSULTIVI: danno dei pareri agli organi con poteri deliberativi • PARERI FACOLTATIVI: l’organo attivo ha il potere di richiederli ma non l’obbligo • PARERI OBBLIGATORI: devono necessariamente essere richiesti dagli organi attivi • PARERI VINCOLANTI: devono necessariamente essere accettati dagli organi attivi
GLI ORGANI COSTITUZIONALI: Si definiscono organi costituzionali quegli organi dello Stato che, posti al vertice dell’organizzazione statale, si trovano in una posizione di indipendenza e di parità giuridica fra loro. Gli organi costituzionali sono indefettibili: la loro presenza nell’ordinamento vale a caratterizzare la forma di Stato o la forma di governo. Il loro venir meno provocherebbe un mutamento dell’assetto costituzionale dei poteri.
GLI ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE: Per le funzioni esercitate e la posizione di indipendenza dei loro componenti, altri organi -che non possono definirsi costituzionali perché non caratterizzano la forma di Stato o di governo -assumono rilevanza costituzionale. In Italia: • CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) • Consiglio di Stato • Corte dei Conti • CSM (Consiglio Superiore della Magistratura)
FORMA DI STATO: “Il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà d’imperio e la società civile nonché l’insieme dei principi e valori a cui lo Stato ispira le proprie azioni” FORMA DI GOVERNO: “I modi in cui il potere è suddiviso tra gli organi principali di uno Stato-apparato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra di essi”
A seconda dell’obiettivo principale che esso si pone si hanno differenti forme di Stato: •Stato assoluto •Stato liberale •Stato a democrazia pluralista •Stato totalitario •Stato socialista A seconda del tipo di distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali abbiamo differenti forme di governo: •Governo parlamentare •Governo neoparlamentare •Governo presidenziale •Governo semipresidenziale •Governo direttoriale
1 -LO STATO ASSOLUTO E’ stata la prima forma assunta dagli Stati moderni. Sorge tra la fine del XV secolo e il XVI secolo. Elementi caratterizzanti •il potere sovrano è accentrato nelle mani della Corona (funzione legislativa + funzione esecutiva) •il potere giudiziario è esercitato dalle Corti di nomina reale •la volontà del Re è la fonte primaria del diritto (quod Principi placuit legis habet valorem) •il potere del Re è legibus solutus
2 -LO STATO LIBERALE Nasce come conseguenza del declino dello Stato assoluto (secc. XVIII e XIX). In seguito all’affermazione dello Stato liberale, si svilupparono due tendenze giuridiche. Codificazioni costituzionali: i principi fondanti e organizzativi dello Stato sono consacrati in una Carta costituzionale Codificazioni civili: viene creato un codice sistematico di regole aventi carattere di • generalità (sono riferibili a tutti gli individui, uguali di fronte alla legge) • astrattezza (sono applicabili ripetutamente nel tempo) • certezza (sono riunite in un corpo normativo unitario) Il primo codice civile fu il codice napoleonico, introdotto nel 1805.
Elementi caratterizzanti dello Stato liberale 1- Finalità politico-costituzionale garantistica: lo Stato è concepito come lo strumento per tutelare i diritti e le libertà individuali 2- Concetto di “Stato minimo”: lo Stato liberale deve intervenire solo per garantire i diritti individuali in campo economico, si afferma la dottrina del laisser faire 3- Principio di libertà individuale: lo Stato riconosce le libertà fondamentali (personale, privata, contrattuale, di pensiero, di religione, di domicilio) 4- Principio di separazione dei poteri: il potere politico è suddiviso tra soggetti istituzionali diversi
5- Principio di legalità: la tutela dei diritti è affidata alla legge. Per questo motivo, lo Stato liberale si configura come Stato di diritto: ogni limitazione alle libertà individuali deve essere stabilita dalla legge. Il principio di legalità si basa su 2 pilastri: -la legge deve essere generale ed astratta -la legge deve essere approvata dai rappresentanti della Nazione. 6- Principio rappresentativo: con lo Stato liberale sorgono le Assemblee legislative che rappresentano l’intero popolo. Nonostante ciò, il corpo elettorale (che le elegge) è ancora molto ristretto. proprio per questo si parla di Stato monoclasse (la base sociale dello Stato liberale coincide con la borghesia).
3 -LO STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA A seguito dell’allargamento della base sociale, lo Stato liberale si trasforma in Stato pluriclasse. Tale processo si sviluppa grazie al progressivo ampliamento del corpo elettorale e si conclude con l’affermazione del suffragio universale. Le trasformazioni interne allo Stato liberale provocarono la nascita degli Stati di democrazia pluralista: 1- Affermazione dei partiti di massa: i partiti degli Stati pluriclasse si distinguono nettamente dai partiti operanti all’interno degli Stati liberali: -hanno una solida struttura organizzativa -sono strumenti di mobilitazione popolare -fungono da collegamento tra istituzioni e società civile.
2- Gli organi elettivi si configurano come luogo di confronto tra interessi diversi: i vari partiti rappresentavano settori differenti della popolazione. Ciò ha trasportato all’interno dei Parlamenti le contrapposizioni esistenti nella società. 3- Riconoscimento delle libertà positive: accanto alle tradizionali libertà negative, le Costituzioni delle democrazie pluraliste riconoscono e tutelano i diritti sociali (salute, istruzione, lavoro, assistenza sociale) Gli Stati intervengono per ridurre le disuguaglianze esistenti tra i cittadini.
Con il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale, si sono sviluppate varie forme di intervento pubblico nell’economia e nella società. Lo Stato sociale, con i suoi interventi, corregge le disuguaglianze create dall’economia di mercato per tutelare le classi economicamente più deboli, integrandole nella società. L’intervento pubblico dello Stato rappresenta un fattore fondamentale di coesione sociale. “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. (art. 3 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana). Nonostante molti elementi comuni, si possono notare differenze tra gli Stati di democrazia pluralista: •ruolo dei partiti politici •livello di condivisione dei valori fondanti dello Stato •modalità di intervento dello Stato
Elementi caratterizzanti dello Stato di democrazia pluralista 1- Principio di tolleranza: l’esistenza del suffragio universale e del pluripartitismo si collega con la presenza di una pluralità di interessi e idee, spesso in contrasto reciproco. Il principio di tolleranza garantisce che il dissenso non può essere represso (almeno finché non assuma caratteri antisistema, cfr. XII Disposizione della Costituzione Italiana) 2- Principio di pluralismo: di idee, di formazioni sociali, di gruppi politici. Connesso con tale principio, le Costituzioni degli Stati di democrazia pluralista tutelano le libertà essenziali (associazione, formazione dei partiti, libertà sindacale, libertà di culto). 3- Riconoscimento dell’esistenza di un “politeismo di valori”: non esiste un unico interesse generale perché spesso ai valori sono connessi interessi reciprocamente confliggenti. Necessario prevedere forme di bilanciamento.
4- Consolidamento di una sfera pubblica che garantisca il confronto: in essa si formano le idee, le opinioni e i programmi che poi si svilupperanno all’interno del sistema politico-istituzionale.
4 -LO STATO TOTALITARIO E’ una forma di Stato affermatasi storicamente a causa di crisi interne agli Stati liberali e di democrazia pluralista. Tale forma di Stato si potè affermare in quei Paesi nei quali ancora scarsa era l’accettazione dei valori di pluralismo e di tolleranza da parte delle forze politiche esistenti e nei quali non esistevano adeguate garanzie a tutela del sistema democratico. Esempi: lo Stato fascista italiano e lo Stato nazionalsocialista tedesco.
5 -LO STATO SOCIALISTA La principale esperienza storica di questo tipo di Stato è rappresentata dall’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dalla quale si è poi diffusa negli Stati dell’Europa orientale. Il principio basilare dello Stato socialista è la dittatura del proletariato, mediante la quale si doveva sconfiggere la classe borghese e, in un secondo momento, instaurare una “società senza classi”, in cui i conflitti sociali erano assenti. Elementi caratterizzanti • abolizione della proprietà privata: • proprietà statale dei mezzi di produzione • economia collettivistica in alternativa all’economia di mercato: A seguito della dissoluzione dell’URSS, la forma di Stato socialista è entrata in crisi. Gli Stati in cui era applicata hanno adottato nuove Costituzioni basate sui principi della democrazia pluralista.
Concetto di RAPPRESENTANZA POLITICA: All’interno della nozione di rappresentanza politica si possono individuare due significati distinti. Rapporto diretto tra rappresentante e rappresentato: in questa accezione, esiste un preciso legame tra i due soggetti, basato su un mandato esplicito e vincolante. Si parla anche di Rappresentanza di interessi: tipica dei Parlamenti medievali, nei quali il rappresentante è tenuto ad agire nell’interesse del soggetto rappresentato con cui corre un rapporto basato su un mandato imperativo. Il rappresentante dispone di una situazione di potere autonomo: in questa accezione, non esiste alcun rapporto diretto tra rappresentante e rappresentato. Nozione di origine liberale basata sul cosiddetto divieto di mandato imperativo, comparso nella Costituzione francese del 1791. Tale divieto è tuttora espresso dall’articolo67 della Costituzione italiana.
RESPONSABILITA’ POLITICA: E’ un concetto strettamente connesso con la rappresentanza politica: un soggetto dotato di potere politico dovrà rispondere ad un altro soggetto per il modo in cui ha esercitato il potere di cui è investito e, in caso di giudizio negativo, perderà il potere politico. Il concetto di responsabilità politica è chiaramente basilare nelle democrazie pluraliste, nelle quali il corpo elettorale è chiamato periodicamente a dare un giudizio (mediante le elezioni) sui propri rappresentanti. Legittimazione democratica e governabilità: Negli Stati di democrazia pluralista si è ben presto presentato il problema di riuscire a garantire la legittimazione democratica dello Stato basata sul consenso popolare, al tempo stesso assicurando al sistema la capacità di decidere (la cosiddetta governabilità). Per riuscire a salvaguardare questi due pilastri degli Stati moderni, è necessario far convivere i due aspetti della rappresentanza politica. A) Rappresentanza come rapporto con gli elettori: per garantire la legittimazione del sistema. B) Rappresentanza come situazione di potere autonomo: per scongiurare il pericolo di una “paralisi decisionale”
Storicamente si sono affermati diversi modelli per risolvere il problema di coniugare legittimazione democratica e governabilità: A - Lo Stato dei partiti: sono sistemi basati sulla doppia virtù dei partiti: •strumento di collegamento con gli elettori (vedi art.49 Costituzione italiana) Realizzano una partecipazione permanente del popolo alla vita politica •garanzia di sintesi politica degli interessi particolari dei vari gruppi presenti nella società civile. Permettono al sistema di superare i contrasti e di decidere. Tuttavia, in una simile situazione, c’è il rischio concreto che lo strapotere dei partiti all’interno delle istituzioni finisca per limitare, di fatto, l’effettività del divieto di mandato imperativo. Infatti, i rappresentanti dei cittadini devono spesso sottostare alla disciplina di partito.
B- il rafforzamento del Governo e l’investitura popolare del premier: Introducendo norme di investitura popolare diretta del potere esecutivo si ottiene il risultato di tutelarlo dalle pressioni immediate dei vari gruppi. Esso è in tal modo legittimato a governare nell’interesse generale. Esempio estremo di questo sistema è rappresentato dal presidenzialismo statunitense. In sistemi siffatti, i due aspetti della rappresentanza già ricordati sono divisi: •il Parlamento è lo strumento di collegamento con gli elettori. •l’Esecutivo è lo strumento di sintesi degli interessi particolari.
C- gli assetti neocorporativi: Nei sistemi corporativi classici, i rappresentanti delle categorie economiche e professionali erano riuniti in un’assemblea che sostituiva il Parlamento tradizionale (elettivo). Un esempio tipico era rappresentato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che sostituì il Parlamento nell’Italia fascista (legge 129/1939). Nei sistemi democratici, gli assetti neocorporativi: •non si sostituiscono ma si affiancano agli organi rappresentativi elettivi •sono composti da organizzazioni autonome •si costituiscono spontaneamente all’interno della società.
Il governo, spesso, cerca di concertare le decisioni mediante periodiche consultazioni con le associazioni di categoria (es:sindacati dei lavoratori e associazioni di imprenditori). D-la rappresentanza territoriale: sono sistemi basati sulla creazione di un ramo del Parlamento composta da rappresentanti degli enti territoriali. Esempio classico è costituito dal Bundesrat tedesco, in cui siedono rappresentanti direttamente nominati dai vari Landche costituiscono la federazione tedesca. E-la sottrazione della decisione al circuito rappresentativo: In questo caso si affida il controllo e la cura di interessi inerenti particolari settori ad autorità amministrative indipendenti, autonome rispetto al circuito democratico-rappresentativo.
DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: In tutti i sistemi di democrazia rappresentativa permangono alcuni istituti di democrazia diretta. Questi strumenti affidano al corpo elettorale la possibilità di prendere direttamente le decisioni riguardanti l’ordinamento statale. Principali strumenti di democrazia diretta • iniziativa legislativa popolare: si possono presentare proposte di legge in Parlamento se sono firmate da un numero congruo di cittadini. • petizione: i cittadini possono in tal modo avanzare richieste agli organi istituzionali con l’obiettivo di sensibilizzarli su determinati argomenti • referendum: è una consultazione che coinvolge l’intero corpo elettorale ed è produttiva di effetti giuridici.
La Costituzione italiana e il referendum: La Costituzione repubblicana prevede espressamente tre tipi di referendum Referendum di revisione costituzionale: (art. 138 Costituzione) Può essere inserito nell’ambito di un procedimento di revisione costituzionale. Ha carattere eventuale. Referendum abrogativo: (art. 75 Costituzione) Può essere indetto per abrogare una legge o un atto avente forza di legge, già in vigore. Ha carattere eventuale e successivo. Referendum consultivo: (art. 132 e 133 Costituzione) Deve essere indetto in caso di modificazione territoriale di Regioni, Province e Comuni. Alle tre tipologie di referendum previste dalla Costituzione italiana, si può affiancare un quarto tipo: i referenda abrogativi o consultivi su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni.
LA SEPARAZIONE DEI POTERI: Il principio di separazione dei poteri è un prodotto del costituzionalismo liberale (Montesquieu, Lo Spirito delle leggi, 1748). Tradizionalmente si è soliti indicare tre poteri: A ciascun potere è associata una funzione pubblica delineata e distinta dalle funzioni degli altri poteri. • potere legislativo • potere esecutivo • potere giudiziario La divisione delle funzioni è elemento essenziale per evitare ilrischio dell’arbitrio. Tale divisione, inoltre, ha l’effetto positivo di assicurare un reciproco bilanciamento tra poteri dello Stato (checks and balances). Il principio di separazione può avere un’applicazione più o menorigida. Negli USA si è affermata una nettissima distinzione tra poteri, mentre in Europa l’applicazione è avvenuta in modo più moderato. Si possono ricordare due esempi: • forme di governo parlamentari: in esse, il Governo rimane in carica solo se e finché gode della fiducia del Parlamento. • casi in cui un potere esercita funzioni tipiche di un altro potere
Oltre alle tre tradizionali funzioni, nelle moderne democrazie pluraliste si è affermata una quarta funzione: la funzione di indirizzo politico. Essa consiste nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento, della politica interna ed internazionale dello Stato. Attraverso tale funzione si vuole perseguire l’obiettivo di garantire una guida coerente ed efficace alle altre funzioni. Alla funzione di indirizzo politico è dedicato il primo comma dell’articolo 95 della Costituzione italiana: “Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”. L’indirizzo politico viene assicurato attraverso l’utilizzo di diversi atti formali. Ad esempio: •leggi del Parlamento •decreti legislativi e regolamenti del Governo •atti amministrativi di valenza politica •stipulazione di trattati internazionali.
LA REGOLA DI MAGGIORANZA: E’ l’elemento caratterizzante il funzionamento dello Stato liberale e della democrazia pluralista. Essa assume tre significati differenti: • Principio funzionale: il principio di maggioranza è lo strumento per adottare le decisioni. E’ adottata la decisione che ottiene il maggior numero di consensi (opposto al principio di unanimità). Si possono distinguere vari tipi di maggioranza: - relativa o semplice - assoluta - qualificata • Principio di rappresentanza: attiene alle modalità con cui si forma il Parlamento e si determina una maggioranza parlamentare e la relativa minoranza.
• Principio di organizzazione politica: è connesso con una determinata concezione delle elezioni 1° concezione: le elezioni sono lo strumento per costituire una maggioranza politica stabile. 2° concezione: le elezioni sono lo strumento per fotografare il peso di ciascuna forza all’interno del corpo elettorale. Dalla prevalenza di una delle due concezioni dipende il tipo di sistema elettorale prescelto.
In base al tipo di rapporti che si instaurano tra soggetti politici, si possono distinguere: DEMOCRAZIE MAGGIORITARIE: “Esse sono basate sulla contrapposizione tra due partiti o due coalizioni di partiti tra loro alternative, ovvero tra due leader politici, tra loro in competizione per ottenere la titolarità -sempre temporanea e reversibile -del potere politico” Esempi: USA, GB, Germania, Francia. democrazie maggioritarie esiste una distinzione funzionale tra maggioranza politica (che sostiene il Governo) e minoranza politica (che assume funzione d’opposizione) ->Principio dell’alternanza DEMOCRAZIE CONSOCIATIVE: “Tendono a incentivare l’accordo tra i principali partiti al fine di condividere il controllo del potere politico” Alle elezioni, i partiti si presentano senza coalizzarsi. Non si crea la distinzione funzionale tra maggioranza e minoranza politica. Le decisioni sono frutto di negoziazioni e compromessi politici.
Le minoranze permanenti: Accanto alle minoranze politiche (temporanee), possono esistere,all’interno delle moderne democrazie pluraliste, le cosiddette minoranze permanenti. Esse si creano sulla base di differenze stabili presenti nella società e dovute a fattori etnici, religiosi, linguistici etc. Di solito, le Costituzioni degli Stati democratici si premurano di tutelare espressamente i diritti, le tradizioni e l’identità di queste minoranze. Ad esempio, leggendo la Costituzione italiana si possono osservare le seguenti norme: • divieto di discriminazione razziale: l’articolo 3 comma 1 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali”. • divieto di discriminazione linguistica: oltre a quanto stabilito dall’art.3, l’articolo 6 recita: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. • divieto di discriminazione religiosa: oltre a quanto stabilito dall’art.3, l’articolo 8,comma 1 recita: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.”.
All’interno dei cosiddetti Stati composti, si possono individuare due tipi di Stati: lo Stato federale e lo Stato regionale. All’interno dei cosiddetti Stati composti, si possono individuare due tipi di Stati: STATO FEDERALE: E’ caratterizzato dai seguenti elementi: •esiste un ordinamento statale federale basato su una Costituzione scritta e rigida e da alcuni enti territoriali basati, a loro volta, su proprie Costituzioni •la Costituzione federale ripartisce le competenze tra lo Stato centrale e gli Stati membri •il Parlamento ha struttura bicamerale: la prima Camera è composta da rappresentanti dei cittadini, eletti direttamente, a suffragio universale; la seconda Camera è composta dai rappresentanti degli Stati membri •gli Stati membri partecipano al processo di revisione costituzionale. STATO REGIONALE: E’ caratterizzato dai seguenti elementi: •la Costituzione statale garantisce l’esistenza degli enti territoriali con un certo grado di autonomia politica e propri Statuti (non Costituzioni) •la Costituzione attribuisce alle Regioni competenze legislative e amministrative •non esiste una Camera rappresentativa delle Regioni •le Regioni partecipano assai limitatamente al processo di revisione costituzionale
Per comprendere a fondo il funzionamento di uno Stato composto è necessario delineare una ulteriore differenza: quella fra federalismo duale e federalismo cooperativo. Federalismo duale: E’ il tipo di federalismo tipico dell’esperienza liberale. Esso è caratterizzato da una forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri. Non ci sono interferenze tra le due sfere: ognuno opera nell’ambito delle sue attribuzioni. Federalismo cooperativo: si afferma con la nascita delle democrazie pluraliste, nelle quali sono andati aumentando i compiti e i settori d’intervento dei poteri pubblici. Esso è caratterizzato dalla presenza di interventi congiunti e coordinati nelle medesime materie tra lo Stato centrale e gli Stati membri (o Regioni).
STATI UNITARI E STATI COMPOSTI: La separazione dei poteri, principio base degli Stati liberali edelle democrazie pluraliste, può avvenire su due livelli: • a livello orizzontale: nel rapporto tra i poteri dello Stato • a livello verticale: riguarda, in questo caso, la distribuzione del potere di indirizzo politico e delle funzioni pubbliche tra lo Stato centrale ed altri enti territoriali. In questo caso si distingue tra: Stato unitario: Il potere è attribuito solo allo Stato centrale o a soggetti periferici ad esso dipendenti (decentramento amministrativo). Stato composto: il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali da esso distinti, titolari di potere d’indirizzo politico e funzione legislativa in determinate materie.