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Evoluzione della legislazione italiana sui beni culturali e ambientali e principî della Costituzione I profili di diritto internazionale e comunitario . La tutela del patrimonio artistico, storico e archivistico negli Stati pre-unitari. Caratteri di fondo.
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Evoluzione della legislazione italiana sui beni culturali e ambientali e principî della Costituzione I profili di diritto internazionale e comunitario
La tutela del patrimonio artistico, storico e archivistico negli Stati pre-unitari Caratteri di fondo Numerosi editti tra il XVII e XVIII sec. (soprattutto a Roma) Omogeneità della disciplina Presa di coscienza della necessità di difendere il patrimonio storico-artistico Netta concentrazione sull’istituto dell’esportazione
Gli atti normativi del XIX sec. • Editto Pacca (Pio VII)– 7 aprile 1820 • disciplina organica della protezione dei beni • conservazione, restauro e scavi R.d. di Ferdinando I di Borbone – 13 maggio 1822 Legge del Granduca Leopoldo – 18 aprile 1854 Disposizioni imperiali nel Lombardo-Veneto (1818) Disciplina dell’esportazione Ducato di Parma (1760) e Modena (tariffa di dazio del 1857)
La difesa del patrimonio storico-artistico nel Regno Unito Caratteri di fondo • Prevalenza dell’ideologia liberista • ottocentesca • Art. 29 Statuto Albertino: “Tutte le proprietà senza alcuna • eccezione sono inviolabili” • La proprietà nel codice civile napoleonico Scarsa propensione all’intervento pubblico nella protezione dei beni e nella regolamentazione degli scavi
Limiti dell’unificazione legislativa del 1865 Assenza di interventi normativi significativi in materia Incidenza negativa sulle realtà più avanzate (es.la situazione di Roma, dopo il 1870) L. 185/1902: prima legge in materia approvata al Senato (protezione delle cose d’antichità e d’arte) La l. 20 giugno 1909 n. 364> primo esempio di legge Organica per la tutela dele cose di interesse storico e artistico
L’evoluzione della legislazione nel periodo fascista Il modello politico-culturale Carattere autoritario-corporativo dello Stato: lo Stato come organizzatore della cultura e del consenso Approccio interventista dello Stato nelle materie di tutela dei beni culturali e ambientali: nuovo concetto della proprietà privata
L’evoluzione della legislazione nel periodo fascista Il modello normativo • Disciplina articolata delle manifestazioni culturali • e promozione dell’arte contemporanea • 1927: costituzione del Sindacato degli artisti • 1942: La legge del 2% • Riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche • dell’amministrazione • Le nuove Soprintendenze (legge n. 823 del 1939) • Istituto Centrale del Restauro (1939) • Discoteca di Stato (1934) • Riforma degli Archivi del Regno (l. 2006 del 1939)
L’evoluzione della legislazione nel periodo fascista Il modello normativo • Il nuovo Codice Civile del 1942: • Art. 822 • Art. 826 Le c.d. “Leggi Bottai”: Riorganizzazione complessiva della materia sulla falsa riga della legge 364/1909
La legge n. 1089 del 1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) • Prima disciplina organica finalizzata alla tutela delle cose di interesse storico e artistico • Ampio e dettagliato catalogo delle cose oggetto di tutela (art. 1) • Introduzione dei concetti di “interesse particolarmente importante” (art. 2) e di “eccezionale interesse artistico e storico” (art. 5) del bene oggetto di tutela
La legge n. 1497 del 1939 (Protezione delle bellezze naturali) • Introduzione del concetto di “notevole interesse pubblico” (art. 1) • Introduzione di un elenco dettagliato e articolato in quattro categorie: 1. Cose immobili con “cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica”; 2. ville, giardini e parchi che si distinguono per la “non comune bellezza”; 3. “complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”; 4. “bellezze naturali considerate come quadri naturali” e “punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze”
I limiti delle leggi del 1939 Visione conservativa e vincolistica dell’intervento a tutela del bene culturale e ambientale Prevalenza del criterio storico-riduttivo: concezione estetizzante e romantica del bene culturale Visione statica dell’azione tutoria in continuità con la legislazione pre-unitaria Inoperatività delle leggi a causa del conflitto mondiale e forte scarsità di risorse per la loro attuazione
“1.La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” I beni culturali e ambientali nella Costituzione repubblicana Art. 9 Cost.
“ L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” I beni culturali e ambientali nella Costituzione repubblicana Art. 33, comma 1 Cost.
La fase conclusiva dei lavori dell’Assemblea Costituente • Sostituzione del termine “Stato” con il termine “Repubblica” (“emendamento Lussu”) • Introduzione del dovere, per la Repubblica, di concorrere anche allo “sviluppo della cultura” (oltre alla ricerca scientifica e tecnica) • Accorpamento degli artt. 29 e 29-bis del progetto • Trasferimento del testo dell’articolo così composto dalla parte relativa ai Diritti e doveri dei cittadini (attuale I parte) a quella dei Principi fondamentali (art. 9 Cost.)
La promozione della cultura nel 1° comma dell’art. 9 Cost. “1.La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”.
Art. 9, comma 1, Cost. Carattere di “norma programmatica” Il concetto di “Repubblica” Evidenziazione del carattere “premiale” della Costituzione
Art. 33, comma 1, Cost.“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”Intervento o astensione del potere pubblico? Art. 9, comma 1, Cost
Ipotesi di raccordo Principio pluralista Art. 9, comma 1, Cost. (promozione della cultura) “diritto alla cultura”come diritto a fruire della cultura Art. 33, comma 1, Cost. (libertà d’arte) “diritto alla cultura” come diritto a rendere fruibile la produzione culturale dell’artista
Il modello costituzionale La Repubblica promuove la cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico Art. 9 La Repubblica garantisce la piena realizzazione della “libertà d’arte” (pluralismo culturale) Art. 33 La Repubblica persegue lo sviluppo della persona e della sua socialità (pluralismo sociale) Art. 2 Art. 3. co 2 La Repubblica assicura “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione”
La tutela del paesaggio e del patrimonio nel 2° comma dell’art. 9 Cost. “ 2. (La Repubblica) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Art. 9, comma 2, Cost. Richiamo alle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 Superamento del criterio storico-riduttivo nel concetto edonistico e fisso di paesaggio Superamento della concezione “materiale” del bene del patrimonio verso il valore della “memoria storica” Nazione non come territorio, né come soggetto titolare, bensì come identità nazionale (fattori della..) La tutela > significati ed evoluzione