30 likes | 260 Views
La permuta – art. 1552 cc. E’ il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente a un altro. Il contratto di permuta è un contratto:.
E N D
La permuta – art. 1552 cc. E’ il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente a un altro
Si differenzia dalla vendita perché lo scambio avviene in natura tra beni di analogo valore, senza che sia utilizzato il denaro. • Nonostante ciò, alla permuta si applicano le norme stabilite per la vendita, in quanto compatibili (art.1555). • L’oggetto deve essere determinato o determinabile (art. 1346) • La causa è costituita dallo scambio e dall’utilità