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DEFINIZIONE DI CANCEROGENO. Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie 1 e 2 stabilite ai sensi del D.Lgs. 52/97;Un preparato contenete una o pi
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1. RISCHI DA AGENTI CONCEROGENI E MUTAGENI TITOLO IX Capo II D.Lgs.81/08 Dott. Alessandro Giomarelli
2. DEFINIZIONE DI CANCEROGENO Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie 1 e 2 stabilite ai sensi del D.Lgs. 52/97;
Un preparato contenete una o piů sostanze cancerogene;
Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ allegato XLII del D.Lgs. 81/08
3. ALLEGATO XLII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Elenco di sostanze, preparati e processi
Produzione di auramina col metodo Michler.
I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nelle pece di carbone.
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico
Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
4. CATEGORIA 1 e CATEGORIA 2 Categoria 1
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo.
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:
adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali,
altre informazioni specifiche.
5. PREPARATO CANCEROGENO un preparato č cancerogeno quando contiene una o piů sostanze cancerogene appartenenti alle categorie 1 o 2 in concentrazione maggiore o uguale a 0,1%
6. INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI Per poter procedere alla corretta identificazione e verifica della classificazione, gli strumenti operativi indispensabili sono:
Elenco delle sostanze cui in Allegato I sono associate le frasi di rischio R 45 o R 49.
Elenchi di sostanze valutate come cancerogene e/o mutagene da varie agenzie internazionali e nazionali (CCTN, IARC, EPA, TNP, NIOSH, etc.).
Altre fonti sono rappresentate dai MAK tedeschi o dai TLV ACGIH
7. Classificazione IARC degli agenti cancerogeni Gruppo 1: l’agente (o la miscela) č cancerogeno per l’uomo. Oppure la lavorazione comporta esposizioni che sono cancerogene per l’uomo. Questa categoria č utilizzata quando esiste sufficiente evidenza di cancerogenicitŕ per l’uomo
Gruppo 2A : l’agente (o la miscela) č probabile cancerogeno per l’uomo. Oppure la lavorazione comporta esposizioni che sono probabili cancerogene per l’uomo. Questa categoria č utilizzata quando esiste una limitata evidenza sull’uomo e sufficiente evidenza di cancerogenicitŕ nell’animale
8. Classificazione IARC degli agenti cancerogeni Gruppo 2B : l’agente (o la miscela) č un possibile cancerogeno per l’uomo. Oppure la lavorazione comporta esposizioni che sono possibili cancerogene per l’uomo. Questa categoria č utilizzata per agenti, miscele e lavorazioni che comportano esposizioni per le quali esiste una limitata evidenza di cancerogenicitŕ per l’uomo e non sufficiente cancerogenicitŕ in animali da laboratorio
9. Classificazione CCTN (commissione consultiva tossicologica nazionale del Ministero della Salute) degli agenti cancerogeni Gruppo 1: l’agente (o la miscela) č cancerogeno per l’uomo. Questa categoria č utilizzata quando esiste sufficiente evidenza di cancerogenicitŕ per l’uomo;
Gruppo 2: l’agente (o la miscela) č probabile cancerogeno per l’uomo. Questa categoria č utilizzata quando esiste una limitata evidenza sull’uomo e sufficiente evidenza di cancerogenicitŕ nell’animale
10. Classificazione CCTN (commissione consultiva tossicologica nazionale del Ministero della Salute) degli agenti cancerogeni Gruppo 3A e 3B : l’agente (o la miscela) č un possibile cancerogeno per l’uomo. Queste categorie sono utilizzata per agenti, miscele e lavorazioni che comportano esposizioni per le quali esiste una limitata evidenza di cancerogenicitŕ per l’uomo e non sufficiente cancerogenicitŕ in animali da laboratorio
11. Classificazione ACGIH degli agenti cancerogeni A1 Cancerogeno riconosciuto per l’uomo. L’agente č stato riconosciuto cancerogeno per l’uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologici;
A2 Cancerogeno sospetto per l’uomo. I dati sono controversi o insufficienti per classificare l’agente come cancerogeno per l’uomo; oppure, l’agente č risultato cancerogeno per l’animali da esperimento.
12. Preparati cancerogeni
Un preparato č cancerogeno quando contiene una o piů sostanze cancerogene appartenenti alle categorie 1 o 2 in concentrazione maggiore o uguale a 0.1%
Rimangono valide le frasi di rischio
R45
R49
13.
Che cos’č un agente mutageno?
14. Si deve intendere per “agente mutageno”
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di corrispondenti Direttive Comunitarie
2. un preparato contenente una o piů sostanze di cui al punto 4., quando la concentrazione di una o piů delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs.52/97 e D.Lgs.285/98
16. Categorie di sostanze mutagene e relative frasi di rischio I mutageni sono agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni
Categoria 1
Sostanze note per gli effetti mutageni sugli esseri umani.
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione degli esseri umani ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per gli esseri umani.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali,
- altre informazioni specifiche.
17. Categorie di sostanze mutagene e relative frasi di rischio
Per le categorie 1 e 2 sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti specifiche frasi di rischio:
Tossico R 46 Puň provocare alterazioni genetiche ereditarie
18. ESISTONO SOSTANZE CANCEROGENE O MUTAGENE NON CLASSIFICATE R45 R46 R49? L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), giudica cancerogeni o possibili cancerogeni alcuni agenti o esposizioni non previsti come tali nel D.Lgs 81/08 o in altre leggi nazionali, tra cui ad esempio la silice libera cristallina e la formaldeide.
Nella “Tabella delle malattie professionali”, cui fa riferimento l’INAIL per l’eventuale indennizzo, sono citate alcune neoplasie per le quali č ammessa l’origine professionale: per esempio, la polvere di cuoio.
19. Valutazione del rischio art. 236 D.Lgs. 81/08 le attivitŕ lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni, o di processi industriali di cui all’allegato XLII D.Lgs. 81/08, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni;
i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni e/o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impuritŕ o sottoprodotti;
20. Valutazione del rischio art. 236 D.Lgs. 81/08 il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni;
l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
21. Valutazione del rischio art. 236 D.Lgs. 81/08 le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e/o mutageni, le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
22. Valutazione del rischio art. 236 D.Lgs. 81/08 le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e/o mutageni, le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
23. Valutazione del rischio art. 236 D.Lgs. 81/08 Elenco con l’identificazione delle sostanze e dei preparati utilizzati e dei processi produttivi attuati in azienda, compresa la manutenzione;
Quantitativi di sostanze utilizzate ;
Misurazioni ambientali di esposizione eventualmente effettuate;
24. Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 237 D.Lgs. 81/08 1. Il datore di lavoro:a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi diagenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessitŕ delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessitŕ predette;.
25. Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 237 D.Lgs. 81/08 b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisiper motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree e' fatto divieto di fumare;.
26. Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 237 D.Lgs. 81/08 c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciň non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il piů vicino possibile alpunto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di entilazionegenerale;.
27. Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 237 D.Lgs. 81/08 d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
28. Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 237 D.Lgs. 81/08 f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sonoconservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
29. Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 237 D.Lgs. 81/08 i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i qualil'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
30. Misure tecniche, art. 238 D.Lgs. 81/08 assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinchč i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresě a far riparare o sostituirequelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
31. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE REGISTRO DI ESPOSIZIONE su modello ISPESL (art. 243 D.Lgs.81/08)