1 / 11

Fruizione e valorizzazione (Titolo II)

Fruizione e valorizzazione (Titolo II). Capo I: Fruizione dei beni culturali Sez. I Principi generali Sez. II Uso dei beni culturali Capo II:Principi della valorizzazione dei beni culturali Capo III: Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza .

yosefu
Download Presentation

Fruizione e valorizzazione (Titolo II)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fruizione e valorizzazione (Titolo II) • Capo I: Fruizione dei beni culturali • Sez. I Principi generali • Sez. II Uso dei beni culturali • Capo II:Principi della valorizzazione dei beni culturali • Capo III: Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

  2. Fruizione: l’uso dei beni culturali • L’uso dei beni culturali da parte dei cittadini può variare in ragione di diversi criteri, ad esempio in ragione della proprietà (pubblica o privata) o a seconda che essi rientrino o meno in istituti e luoghi della cultura. • Sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali (art. 101). • L’uso di beni culturali può essere • Generale: all’uso sono ammessi indiscriminatamente tutti i cittadini (Sez. I.). • Individuale: all’uso sono ammessi solo alcuni sulla base di uno specifico titolo abilitativo, es. concessione (Sez. II).

  3. A.1 Fruizione generale di beni culturali pubblici • Se i beni culturali (di proprietà pubblica) sono collocati presso istituti e luoghi della cultura essi sono fruibili da chiunque (servizio pubblico) e l’accesso può essere gratuito o a pagamento (artt. 101 c.3 e 103 c.1). • Se i beni culturali (di proprietà pubblica) NON sono collocati presso istituti e luoghi della cultura la fruizione va assicurata compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali (art. 102 c.3)

  4. A.2 Fruizione generale di beni culturali privati • I beni culturali privati (inseriti o meno in luoghi e strutture espositive o di consultazione) al pari dei beni culturali pubblici non demaniali non sono di regola accessibili al pubblico. • Il proprietario può però spontaneamente consentirlo. • Il proprietario deve consentire la visita pubblica nel caso di: • beni che presentano interesse artistico, storico, ecc. aventi riferimento alla storia politica, ecc. per le quali il MIBAC abbia riconosciuto l’interesse eccezionale; • Collezioni accertate di interesse eccezionale; • Altri beni restaurati con il contributo dello stato.

  5. B. Uso individuale • Può trattarsi di • uso durevole nel tempo (es. concessione di un bene culturale demaniale) per una finalità compatibile con la destinazione culturale. • di uso strumentale e precario (es. utilizzo di un immobile per manifestazioni o convegni); • riproduzioni fotografiche o cinematografiche;

  6. Valorizzazione (art. 111) • Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

  7. Caratteri della valorizzazione • 1. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. • 2. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. • 3. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. • 4. L’attività di valorizzazione spetta al soggetto che ha la disponibilità del bene, ma privato e pubblico possono reciprocamente collaborare

  8. Valorizzazione di beni di proprietà pubblica • 1. Lo svolgimento dell’attività di valorizzazione si fonda sul principio consensuale che si traduce praticamente in accordi. • Gli accordi possono riguardare: • La definizione di strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione ed elaborazione di conseguenti piani strategici e programmi di sviluppo culturale. • La costituzione di specifici soggetti giuridici cui eventualmente conferire beni da valorizzare • 2. In assenza degli accordi ciascun soggetto pubblico è tenuto alla valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

  9. Forme di gestione (attività di valorizzazione di beni pubblici) • Si tratta di una disciplina • che vale integralmente per i beni di appartenenza pubblica statale; • che vale – limitatamente ai principi generali – per i beni di appartenenza pubblica non statali. • La gestione può essere diretta o indiretta • Altri ambiti della valorizzazione (artt. 118, 119, 120, 121).

  10. Accesso agli archivi • Il principio generale è quello della libera consultabilità da parte di chiunque dei documenti conservati negli archivi. • Tuttavia in caso di archivi dello statoo archivi storici di enti pubblici: • I documenti relativi alla politica estera e interna dello stato dichiarati di carattere riservato sono accessibili solo dopo 50 anni. • I documenti contenenti dati sensibili o relativi a provvedimenti penali sono accessibili dopo 40 anni o addirittura 70 (se idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti familiari). • Anteriormente a tali termini i documenti sono accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso

  11. Accesso agli archivi • 1. Gli archivi privatidichiarati ai sensi dell’art 13 sono liberamente consultabili dagli studiosi. • 2. Gli archivi privatinon dichiarati possono essere consultati previa autorizzazione del Ministero dell’interno. • 3. Gli archivi correnti o di deposito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (art. 124) dovrebbero ritenersi consultabili a fini di ricerca storica secondo i presupposti indicati dalla legge 241/90 (l’interesse storico configura interesse qualificato).

More Related